Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16810 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16810 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 23/06/2025
Registro Invim Riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24257/2022 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002), in persona del suo Presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO ope legis domicilia (EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL) e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2374/2022, depositata in data 8 marzo 2022, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 2374/2022, depositata in data 8 marzo 2022, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che recava parziale accoglimento (quanto al calcolo di «interessi tasse e imposte indirette» ) dell’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo delle imposte di registro, ed ipocatastali, dalla contribuente dovute sulla base di pregresso avviso di liquidazione.
1.1 -Il giudice del gravame ha considerato, in sintesi, che «per potersi ritenere la validità di una notifica a mezzo pec, occorre che l’indirizzo di provenienza sia certificato mediante la iscrizione in pubblici registri, al fine di confermarne la autenticità» così che, nella fattispecie, detta validità andava esclusa in quanto «le notifiche delle cartelle di pagamento in parola sono pervenute dal seguente indirizzo pec: notificaEMAILagenziariscossione.gov.it che tuttavia non risulta riconducibile alla agenzia entrate riscossione, che reca, nell’elenco IPA, indirizzi pec differenti e precisamente: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it e
pct@pec.agenziariscossioneriscossione.gov.it.»; ed ha soggiunto che « La valenza assorbente del vizio in parola esime dall’esame degli altri motivi di doglianza».
– L ‘ Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, ed alla l. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis , assumendo, in sintesi, che -inapplicabile, alla fattispecie, la disposizione prevista per la notifica pec di atti giudiziari (art. 3bis , comma 1, cit.) -alla stregua della disposizione di cui all’art. 26, cit., nel testo ratione temporis vigente, la notifica di una cartella di pagamento, a mezzo pec, implica (come necessaria) solo l’inclusione dell’ indirizzo del destinatario nel pubblico registro costituito dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e, per di più, la possibilità di una notifica «per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INIPEC» all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.
Né, si soggiunge, nella fattispecie potevano nutrirsi dubbi sul soggetto mittente che risultava esposto nell’estensione dell’indirizzo istituzionale (notificaEMAILaccEMAILcampaniaEMAILpec.agenziariscossione.gov.it), tenuto (anche) conto degli elementi propri della cartella di pagamento («es. intestazione, logo ecc.»), dei dati di certificazione contenuti -con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore oltrechè degli stessi criteri di attribuzione (unicamente ad un soggetto) di ciascun dominio PEC da parte del Gestore.
Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, ed agli artt. 160 e 156, terzo comma, cod. proc. civ. , sull’assunto che, ad ogni modo, ogni vizio di notifica doveva ritenersi sanato, nella fattispecie,
per raggiungimento dello scopo dell’atto, atteso che controparte non solo aveva riconosciuto di aver ricevuto la cartella di pagamento -che, pertanto, aveva anche tempestivamente impugnato -ma nemmeno aveva reclamato per un qualche pregiudizio subito nell’esercizio del suo diritto di difesa.
-I due motivi -che vanno congiuntamente esaminati siccome connessi -sono fondati, e vanno accolti.
-Con riferimento alla categoria dell’inesistenza giuridica, le Sezioni Unite della Corte di legittimità, hanno statuito che l’inesistenza della notificazione può configurarsi laddove venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; qualificazione, questa, prospettabile «nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinam ento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.» (Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916).
La Corte ha, altresì, rilevato che il raggiungimento dello scopo della notifica eseguita a mezzo PEC, – e, dunque, il conseguimento del risultato della conoscenza dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata (art. 156 c.p.c.), – priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale, ove l’erronea applicazione della regola non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione (tra le diverse, Cass. Sez. U., 28 settembre 2018, n. 23620; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24568; Cass. S.U., 28 settembre 2018, n. 23620; Cass., 31 agosto
2017, n. 20625; Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814; Cass. S.U., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass., 18 giugno 2014, n. 13857).
3.1 – Con specifico riferimento a fattispecie omologa a quella in trattazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. S.U. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all’oggetto dell’impugnazione esperit a dalla … notificante» (così Cass. Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979 cui adde Cass., 14 ottobre 2024, n. 26682; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6015).
Le Sezioni Unite hanno, per l’appunto, rimarcato che «il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell’elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell’ente pur se non inclusi nel registro»; nonché che «la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC».
3.2 -Va, peraltro, rilevato che, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto impositivo,
ma una sua condizione integrativa d’efficacia, -sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, – e che, pertanto, la nullità della notifica dell’atto impositivo è sanata, a norma dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. per effetto del raggiungimento del suo scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell’atto invalidamente notificato (v., ex plurimis , Cass., 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., 13 marzo 2015, n. 5057; Cass., 22 gennaio 2014, n. 1238; v. altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543).
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia (in specie delle questioni rimaste assorbite) attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.