Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12361 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 835/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE e dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo sito in Roma (RM), INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Oggetto: tributi notifica EMAIL -pubblici elenchi
Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria , n. 231/02/22, depositata in data 11 luglio 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato una intimazione di pagamento e le relative venti cartelle sottese, aventi ad oggetto tributi e compensi di riscossione dei periodi di imposta 2008 -2014, deducendo nullità della notificazione dell’intimazione di pagamento avvenuta a mezzo PEC da indirizzo non presente in pubblici elenchi, nullità della notificazione delle cartelle sottese , decadenza dall’azione di riscossione, prescrizione dei crediti , vizi propri delle cartelle, contestando i crediti in punto interessi e sanzioni.
La CTP di Perugia ha rigettato il ricorso.
La CTR del l’Umbria , con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello -per quanto qui ancora rileva – valida la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE ancorché proveniente da un indirizzo di posta elettronica non inserito in pubblici elenchi, notificazione effettuata in relazione a « tutte le notifiche delle cartelle e dell’avviso in argomento » .
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agente della RAGIONE_SOCIALE .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ., violazione dell’art. 3 -bis, comma 1,
21 gennaio 1994, n. 53 e s.m., nonché del d.P.R. 28 aprile 2005, 68, per non aver la sentenza impugnata dichiarato la nullità delle notifiche effettuate tramite un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri. Osserva parte ricorrente che l’iscrizione del registro del mittente ne i pubblici registri è fondamentale ai fini della attribuzione di riferibilità del messaggio al mittente, sicché sarebbe erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha previsto che solo l’iscrizione dell’indirizzo del destinatario risulti da tali registri (REGINDE, INI-PEC, IPA).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione dell’art . 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art . 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli articoli 21, 23 e 24 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dell’art . 156 cod. proc. civ., per non avere il Giudice di appello ritenuto l’inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate con il formato ‘.pdf’, anziché con l’estensione ‘.7m’, essendo il formato ‘.7m’ l’unico in grado di garantire l’autenticità del messaggio trasmesso. Osserva, inoltre, come l’eventuale nullità o inesistenza del messaggio trasmesso in altra forma non potrebbe essere sanata per raggiungimento dello scopo.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata su tutte le domande proposte dall’appellante , per averle ritenute assorbite dal rigetto delle preliminari eccezioni di nullità. Deduce, pertanto, parte ricorrente che le « altre censure che riguardavano fenomeni accaduti dopo la suddetta notificazione, quali la prescrizione del credito dovuto, i quali dovevano essere valutati al fine di verificare se l’agente della riscossione avesse ancora la possibilità di agire esecutivamente per il recupero del credito ».
4. Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazione a mezzo EMAIL, l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del l’indirizzo del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564).
5. Il secondo motivo è infondato. Come nota parte controricorrente, va osservato che, ove la notificazione della cartella sia avvenuta a mezzo EMAIL, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass., Se. V, 19 dicembre 2023, n. 35541; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948). Per l’effetto, non si pone un tema di riferibilità a ll’Agente della Riscoss ione né della comunicazione a mezzo EMAIL, né del relativo contenuto allegato alla EMAIL.
6. Infondato è il secondo motivo anche nella parte in cui il ricorrente deduce l’inapplicabilità della sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. In disparte la regolarità della notificazione della cartella a mezzo EMAIL e, in ogni caso, l’assenza di necessaria sottoscrizione della cartella ivi allegata, anche ove l’atto fosse stato irritualmente notificato come nota il controricorrente -tale irritualità non ne potrebbe comportare in ogni caso la nullità ove la consegna telematica, avvenuta in un formato diverso avesse comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. U. 18 aprile 2016, n. 7665).
7 . Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente ha dedotto che nel caso di specie vi sarebbe omessa pronuncia, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato a termini dell’art. 112 cod. proc. civ., con particolare riferimento alle ulteriori eccezioni articolate in primo grado, già rigettate dalla sentenza di primo grado (come risulta dalla sentenza trascritta dal ricorrente) e puntualmente riproposte dal contribuente come specifici motivi di appello, analiticamente indicati dal giudice di appello nella narrativa della sentenza impugnata ai nn. 2 -5 di pag. 3 della sentenza impugnata (decadenza dalla riscossione, prescrizione dei crediti incorporati, cumulo giuridico sulle sanzioni, illegittima applicazione di aggi e interessi). Per il vero, il giudice di appello si è espressamente pronunciato nel caso di specie su tali questioni, accertando la corretta notificazione degli atti prodromici a fondamento del rigetto delle suddette ulteriori eccezioni articolate dalla società contribuente (« Accertata in tal modo la regolarità di tutte le notifiche delle cartelle e dell’avviso in argomento, le eccezioni riportate nei punti sub da 2 a 5 risultano inammissibili per tardività dell’impugnazione »). Come nota parte controricorrente, è sufficiente che la sentenza rechi indicazione del percorso logico seguito ai fini della decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), percorso logico che è stato fondato, nella specie, sull ‘accertamento in fatto di una corretta notificazione degli atti prodromici ai fini del rigetto delle ulteriori questioni proposte.
Il ricorso va rigettato, con spese del giudizio di legittimità regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che
sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2024