Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22659 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 9347/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO.
Pec: EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 4508/2021, depositata in data 12 ottobre 2021, non notificata; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso limitatamente ad una cartella di pagamento (rigettandolo per le restanti sei cartelle sottostanti l’avviso di intimazione impugnato), ritenendo non provata la notifica, avendo l’Ente di riscossione prodotto solo un avviso di mancata consegna Pec del 20 novembre 2017.
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle inesistente perché effettuata a mezzo EMAIL da un indirizzo non presente nei pubblici registri, con conseguente illegittimità dell’intimazione di pagamento le cui cartelle di pagamento erano il presupposto.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo ed unico motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell’art. 3 -bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla validità RAGIONE_SOCIALE notifica PEC RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento proveniente da indirizzo univocamente riconducibile all’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione. La Commissione tributaria regionale aveva violato l’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, il cui tenore letterale era univoco nel
prevedere che la necessaria inclusione nel pubblico registro INI-PEC fosse riferita al solo indirizzo del destinatario e non anche a quello del mittente. Inoltre, i giudici di secondo grado avevano invocato l’art. 3 -bis , comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994, che si riferiva alla « Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali». La Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto accertare e dichiarare che le notificazioni compiute via PEC dagli indirizzi indicati in sentenza erano avvenute nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, come attestato dalle «ricevute di avvenuta consegna» in atti, già debitamente esaminate dal giudice del merito.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che, in tema di notificazione a mezzo EMAIL, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la maggiore rigidità del sistema RAGIONE_SOCIALE notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività RAGIONE_SOCIALE domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo EMAIL e che la costituzione del destinatario RAGIONE_SOCIALE notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all’oggetto dell’impugnazione (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., 28 settembre 2018, n. 23620).
1.3 Più di recente questa Corte ha precisato che « In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all’art. 3 -bis RAGIONE_SOCIALE l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell’atto. Il primo co mma RAGIONE_SOCIALE disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta RAGIONE_SOCIALE indicazioni provenienti dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 23620/2018, l’entrata in vigore dall’art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini RAGIONE_SOCIALE notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’articolo 16, comma 12, RAGIONE_SOCIALE stesso decreto, dall’articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro RAGIONE_SOCIALE degli indirizzi elettronici, gestito dal RAGIONE_SOCIALE» (cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, in motivazione).
1.4 Sicché tale essendo il tessuto normativo di riferimento, l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-RAGIONE_SOCIALE appare testualmente riferito al destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica, mentre con riguardo al notificante è previsto unicamente l’utilizzo « di un indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi» , con il conseguente corollario che « la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione differisce dalla previsione RAGIONE_SOCIALE di cui al citato articolo 3 bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di trattamento normativo, non configura alcuna disparità di trattamento; le prescrizioni che ineriscono all’indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell’atto, con riguardo al quale va fatta applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina propria dell’elezione di domicilio, cui dev’essere equiparato l’indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente » (cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, citata, in motivazione).
1.5 Ciò è, peraltro, coerente con le pronunce di legittimità secondo cui la possibilità di denuncia di vizi dell’attività del giudice fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziari a, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE parte in conseguenza RAGIONE_SOCIALE denunciata violazione, ovvero il diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALE regole del processo è riconosciuto nella misura in cui la violazione di dette regole comporti un concreto pregiudizio alla sfera giuridica dell’interessato (Cass., 20 febbraio 2023 n. 523; Cass., 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2130).
1.6 Dai principi esposti, ne deriva che la previsione RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento a mezzo EMAIL tutela il diritto di ciascun contribuente a ricevere la notificazione di atti impositivi a indirizzi PEC sicuramente a lui riconducibili, risultanti dal registro INI-PEC, in modo che possa essergli garantita la piena conoscenza dell’atto, diversamente dall’indirizzo dell’ente emittente, in assenza di norme specifiche che prevedano la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione da parte dell’Amministrazione finanziaria in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.
1.7 La sentenza impugnata non è conforme ai principi suesposti.
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 2 luglio 2024.