Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27447 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27447 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19292/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di incorporante la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 1489/2023, depositata il 17 marzo 2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO -TRIBUTI VARI.
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 20 marzo 2019, alla società RAGIONE_SOCIALE (successivamente incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE) intimazione di pagamento n. 0972019-9024542603-000, relativa a pregresse cartelle di pagamento per tributi erariali, diritti camerali, canone Rai, tasse automobilistiche e TARI, per complessivi € 393.448,06.
Avverso tale atto la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 5902/2020, depositata il 23 luglio 2020, lo dichiarava inammissibile.
Interposto gravame dalla parte contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 1489/2023, pronunciata il 20 febbraio 2023 e depositata in segreteria il 17 marzo 2023, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
Con decreto del 4 aprile 2025 veniva fissata per la discussione l’adunanza camerale del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione artt. 118 e 132 disp. att. c.p.c. e motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, che la sentenza della C.G.T. 2 era insanabilmente nulla, poiché il Collegio di secondo grado aveva omesso di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento per affermare in base a quali elementi istruttori avesse ritenuto notificate a mezzo PEC le cartelle di pagamento.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 16ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, con dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, e 3bis l. 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della Circ. n. 1/DF 4.7.2019 Min. Economia e Finanze, circa l’inesistenza giuridica o nullità di notifica di atti tributari da indirizzo PEC assente nei pubblici registri, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3 c.p.c.
Deduce, ancora, la nullità della sentenza impugnata, poiché il Collegio di secondo grado aveva omesso di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento per affermare in base a quali elementi istruttori abbia ritenuto notificate a mezzo PEC l’intimazione di pagamento e le prodromiche cartelle di pagamento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza, per motivazione apparente e contraddittoria in violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 118 disp. att. c.p.c., 132, comma 2, num. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, la ricorrente che la sentenza impugnata era errata, non avendo il Collegio di secondo grado valutato, da un lato, l’intervenuta dichiarata prescrizione di alcune cartelle e, dall’altro, la mancata sussistenza del ne bis in idem .
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 26bis d.P.R. 29 settembre 1973, nonché degli artt. 2948 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, num. 3 c.p.c.).
Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata era errata per non avere il Collegio di secondo grado dichiarato inesigibile il credito tributario stante la decadenza e l’intervenuta prescrizione dei tributi erariali oggetto dell’intimazione.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.
Innanzitutto, la C.G.T. 2 ha dato atto dell’avvenuta notificazione dell’intimazione di pagamento e RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte via EMAIL, anche se si trattava di messaggi inviati da un indirizzo non iscritto nei registri INI-PEC.
La C.G.T. 2 ha poi evidenziato correttamente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una siffatta notificazione è comunque valida, in quanto la necessità dell’inserimento dell’indiritto PEC nei pubblici registri riguarda soltanto il destinatario, e non anche il mittente (da ultimo, Cass., sez. un., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015).
2.2. Anche il terzo motivo è infondato.
La sentenza impugnata è adeguatamente motivata, con riferimento alla validità della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte, ed al profilo della sussistenza del ne bis in idem , con riguardo alle cartelle presupposte, che erano state oggetto di impugnazione in precedenti giudizi, tranne tre cartelle che erano state comunque ritualmente notificate.
2.3. Il quarto motivo è anch’esso infondato.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, affermata in primo grado e confermata in appello, preclude l’esame dell’eccezione di prescrizione; per le tre cartelle non oggetto di ne bis in idem , essendo stato state notificate nel 2017/2018, al momento della
notificazione dell’intimazione di pagamento il termine di prescrizione non era decorso.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano nei termini di cui in dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la RAGIONE_SOCIALE tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare la RAGIONE_SOCIALE tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME