Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 982 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 982 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21204-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; la
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 769/9/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente impugnava una cartella di pagamento di cui ricorrente assumeva aver appreso conoscenza mediante estratto di ruo non essendole stata mai notificata;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della p contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appel dell’Ufficio affermando che la circostanza (quand’anche esistent quanto la parte non ha dedotto alcun elemento di prova circa l’ass dell’indirizzo dai pubblici elenchi) in virtù della quale l’indirizzo stata effettuata la notifica non sarebbe presente nel registro INI-PE vizia in radice il procedimento notificatorio non inficiando la presu di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente.
La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo impugnazione, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360, comma n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 6 d n. 217 del 2017 per essere la notifica della cartella di pagamento nu quanto spedita non utilizzando l’indirizzo telematico corrisponden
domicilio digitale dell’RAGIONE_SOCIALE, come presente nei pubblici regi (EMAIL ) ma uno diverso (EMAIL ).
Il motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte, infatti:
in tema di notificazione a mezzo EMAIL, la notifica del ricorso cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Con utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenib proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svol compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente rego cui all’art. 3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un pr generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l’ di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richies l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto pa cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, m anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022); Corte di Cassazione – copia non ufficiale l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall’art. 7 Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguard canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei pri solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanc rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrile violazioni formali che non abbiano arrecato un’effettiva lesione della giuridica del contribuente.(Nella fattispecie, erano dedotti, senza in i conseguenti pregiudizi, l’omessa allegazione del processo verbal contestazione, già in precedenza notificato, all’atto impugnato
mancata indicazione nello stesso del responsabile del procediment Cass. n. 11052 del 2018).
La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo (EMAIL ) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultan pubblici registri (EMAIL ), circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC – peraltro neppure provata parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatament contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarie agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe s leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processual tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giud garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’e applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione d (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, an ad accedere alla versione della parte contribuente, quest’ultima n mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pag non dall’indirizzo telematico corrispondente al domicilio dig dell’RAGIONE_SOCIALE, come presente nei pubblici regi (EMAIL ) GLYPH ma GLYPH da GLYPH uno GLYPH diverso (EMAIL ), relativamente al quale però è evidente ictu °culi la provenienza dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segu soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a t contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio legittimità, che liquida in euro 5.880,00 per compensi, oltre a prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da der,ricorrente ~rie, di un ulteriore importo a titolo di co unificato pari a quello previsto per il ricorso pittgipate, a n comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2022
Il Presidente