Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32598 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32598 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4535/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
SOCIETÀ
NOME
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 3494/2022 depositata il 27/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere COGNOME
Fatti di causa
L’Agente della Riscossione notificava alla società RAGIONE_SOCIALE l’intimazione di pagamento n. 057/2018/90/03180950/000, disposta ex art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/1973, relativa a plurime cartelle di pagamento per tributi erariali e non erariali. La
Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con la sentenza n. 1245/4/2018, resa in data 29/10/2018, depositata in data 15/11/2018, accoglieva il ricorso, essendo mancata la prova in giudizio della notifica dell’intimazione e delle cartelle di pagamento ad essa correlate. Con la sentenza d’appello depositata in data 27/07/2022, la Commissione Regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agente della Riscossione. Quest’ultimo affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo si contesta la violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., avendo la sentenza della CTR, in funzione del rigetto del gravame, avuto riguardo alle cartelle notificate a mezzo pec, trascurato la mancata produzione in giudizio degli originali in formato digitale, ovvero delle copie analogiche autenticate, delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, a mente dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, giacché la sentenza d’appello indica un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta invece che l’Agente della Riscossione ha depositato documentazione idonea a dimostrare la regolare notifica a mezzo PEC.
Il primo motivo è fondato e va accolto, con l’assorbimento del secondo mezzo.
Questa Corte ha già condivisibilmente affermato che ‘ In tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l’atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché – ai sensi dell’art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall’art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 – le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta ‘ (Cass. n. 35541 del 2023).
All’accoglimento del primo motivo di censura, assorbito il secondo mezzo, consegue la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio della causa, per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, che in diversa composizione provvederà anche a regolare le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024.