Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33889 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33889 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7486/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE; EMAIL;
-controricorrente-
avverso SENTENZA della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della LOMBARDIA, n. 3901/2022 depositata il 13/10/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza n. 3901/26/2022, depositata il 13/10/2022 e non notificata, nel giudizio avente ad oggetto l’ impugnazione, da parte della contribuente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione,
dell’intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di ventitré cartelle, confermava la sentenza di primo grado che aveva disposto l’ annullamento parziale di alcune cartelle;
2. i giudici di appello, nel rigettare l’appello incidentale avanzato dalla società contribuente, confermavano la statuizione afferente la rituale notifica dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA con conseguente definitività delle cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA alla stessa sottese.
Per il medesimo motivo -ribadita la validità dell’intimazione n. 06420189000443142000 -confermavano la definitività delle cartelle nn. 06420120009663808000, 06420130010396059000, 06420140008160204000, 06420140011101933000, 06420150007344918000, 06420150009130619000, 06420150012464261000, 06420150012464362000, 06420160001026153000, 06420160010543790000, 06420160011541019000, 06420160013409814000 06420160015069153000, 06420170000554260000 e 06420170000969730000 (evidenziando che per le cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA era stato notificato anche il preavviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA. La Corte di giustizia territoriale rigettava, altresì, le censure relative alla prescrizione dei crediti attesa la natura decennale dei termini e, nel disattendere l’appello principale di ADER, confermava, infine, la sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta irrituale notifica delle ulteriori cartelle;
contro
detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, ADER cui ha resistito la RAGIONE_SOCIALE
la quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale basato su due motivi;
3.1. l’ufficio ha, quindi, presentato controricorso al fine di resistere al ricorso incidentale;
con ordinanza interlocutoria in data 6 dicembre 2023 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronunzia della Suprema Corte a SS.UU. sui rapporti fra l’ipotesi di travisamento dei mezzi istruttori quale vizio previsto dall’art. 360, primo comma n. 4, c.p.c. e l’errore percettivo oggetto di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.;
il legale della “RAGIONE_SOCIALE liquidazione”, con nota in atti, nel depositare la sentenza del 19/09/2024 del Tribunale di Mantova con la quale era stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società suindicata, ha chiesto dichiarars i l’interruzione del presente procedimento alla luce del disposto di cui all’ art. 143 del Codice della Crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) il quale stabilisce che: ‘ L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice ‘ .
CONSIDERATO CHE
ADER lamenta, con un unico motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4., c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 58 d.lgs. 546/1992 e 26 d.P.R. 602/1973, per travisamento della prova da parte dei giudici di appello in ordine alla ritenuta non provata notifica delle cartelle di pagamento nn. 06420170006664865000, 06420170008700959000, 06420170009573038000, 06420170010253251000, 0642080000660785000, 06420180004900171000, 06420180005810864000, 06420180007528435000 e NUMERO_CARTA;
1.1. osserva che la sentenza impugnata risultava illegittima ed erronea nella parte in cui i giudici di appello si erano limitati ad
affermare di condividere la statuizione del giudice di primo grado in ordine al difetto di prova delle notifica delle cartelle di pagamento suddette in quanto tali conclusioni erano il frutto del travisamento dei dati istruttori acquisiti, non avendo i giudici di appello considerato che tali cartelle erano state tutti ritualmente notificate a mezzo PEC all’indirizzo PEC della società contribuenteEMAIL
2. con il primo motivo del ricorso incidentale la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4., c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 14, comma 1, d .lgs. 159/2015, del d.P.R. 68/2005 nonchè degli articoli dal 137 al 151 c.p.c. ed, altresì, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 890/1982 e dell’art. 2697 c.c. relativamente alla ritenuta rituale notifica delle seguenti cartelle: -cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA -cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA -cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA -cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA -cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA -cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA -cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA -cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA; -cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA -cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA; -cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA -cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e -cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA
2.1. con il secondo motivo del ricorso incidentale la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3., c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 cod. civ.,
assumendo che, in ragione della omessa regolare notifica delle predette cartelle, i relativi crediti dovevano intendersi prescritti; 3. preliminarmente occorre evidenziare che non può dichiararsi la chiesta interruzione del processo atteso che il giudizio di cassazione ha struttura officiosa e, una volta avviato, tendenzialmente, resta compreso l’eventuale assoggettamento a procedura concorsuale e non trovano applicazione le disposizioni in tema di interruzione del processo (v.,
insensibile alle vicende che interessano le parti, ex multis , Cass. Sez. 1, 12/02/2021 n. 3630);
il ricorso principale è fondato, dovendosi precisare che correttamente parte ricorrente ha avanzato l’odierno mezzo di impugnazione;
4.1. invero le Sezioni Unite sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024 hanno chiarito che: ‘Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratt i di fatto processuale o sostanziale’;
4.2. nel caso in esame ADER ha lamentato l’erronea lettura del dato probatorio, afferente l’inidoneità della documentazione prodotta a comprovare le notifiche delle cartelle de quibus -questione oggetto di discussione fra le parti – sicchè non si verte in ipotesi di errore revocatorio;
ciò premesso, risultando che ADER aveva allegato la prova notifica di tutte le cartelle in questione all’ indirizzo PEC della società contribuente: EMAIL -secondo quanto
specificato e documentato nel ricorso con riferimento al l’appello che reca in allegato le PEC di notifica delle nove cartelle di cui al motivo, nel rispetto del principio di autosufficienza – appare evidente il vizio in cui è incorsa la C.T.R. non avendo correttamente valutato la portata e la valenza di detta documentazione, della quale si è omesso di valutare il contenuto o, comunque, lo ha in tutto o in parte travisato, sicchè si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con onere del giudice del rinvio di valutare detta documentazione ai fini che ne occupano;
5.1. occorre precisare che del tutto infondata appare la tesi della società contribuente, prospettata in seno al ricorso incidentale con riferimento (anche) alle altre notifiche, secondo cui la notifica doveva considerarsi nulla per non avere l’Ente di Riscossione utilizzato la PEC attribuita all’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia) e/o comunque presente all’interno dei seguenti pubblici elenchi ‘IPA Reginde -Inipec’ bensì un irrituale ed ignoto indirizzo ovvero il seguente: notifica.accEMAILlombardiaEMAILpec.agenziariscossione.gov.it. sulla scorta dei principi fissati da Sez. U – , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, Rv. 664909 – 01);
il ricorso incidentale è inammissibile;
6.1. per quanto concerne il primo motivo va rilevato che la ricostruzione di entrambi i giudici di merito, in ordine alla ritualità delle notifiche degli atti impositivi de quibus ed alla definitività degli atti-presupposto, non viene adeguatamente censurata. La medesima deduzione di omessa o irrituale notifica è del tutto indeterminata ed, aspecifica e, peraltro, le contestazioni appaiono totalmente carenti sotto il profilo dell’autosufficienza;
6.2. il secondo motivo relativo alla omessa declaratoria di prescrizione è aspecifico e non autosufficiente: la società contribuente fa riferimento alla maturata prescrizione non tenendo conto della accertata rituale notifica delle cartelle non opposte e
senza chiarire per quali tributi sarebbe maturata la detta prescrizione, peraltro non tenendo conto della valenza degli atti interruttivi di cui i giudici di merito hanno dato conto (avvisi di intimazione, fermo ed ipoteca);
in conclusione va accolto il ricorso principale e dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale ; in relazione al motivo accolto la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui va demandata anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente in via incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data