Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7041 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7041 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 13448-2024 R.G. proposto da:
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE RESIDENZIALE DELLA REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI SAN CALOGERO, in persona del Vicesindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 162/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CALABRIA, depositata il 15/1/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ Azienda Territoriale per l ‘ Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria (di seguito ATERP) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia n. 702/2022, in rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento IMU 2016 emesso dal Comune di Bernalda.
Il Comune è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorso è inammissibile sulla scorta del principio che, in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso sia notificato in via telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato eml o msg , ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter , della l. n. 53 del 1994.
1.2. Tale produzione rileva sul piano dell’ammissibilità del ricorso e può intervenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. (cfr. Cass. nn. 19078/2018, 18758/2017).
1.3. Invero, esaminando il quadro normativo di riferimento, secondo il comma 3 dell’art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R.
1.4 . L’art. 6 , comma 1, sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.
1.5. Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenut o all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
1.6 . L’art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1bis , introdotto dall’art. 16 -quater della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3bis , l’Avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell’ar t. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed il comma 1ter , aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1bis .
1.7. La mancata produzione delle ricevuta di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l’inesistenza della notificazione (cfr. in termini Cass. nn. 29670 del 2024, 15298 del 2020, 20072 del 2015), con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr. ex multis Cass. n. 20778 del 2021, Sez. U., n. 20604 del 2008).
1.8. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, invero, più volte evidenziato la necessità di considerare «residuale» la categoria dell’inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l’atto (sia pure nullo) e il non atto e che è «configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto» ( cfr. Cass. S.U. n. 14916 del 2016 ed altre conformi).
1.9. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la difesa della ricorrente ha prodotto copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, senza fornire alcuna prova della trasmissione del messaggio, atteso che non è stata prodotta la ricevuta di avvenuta consegna della notifica tramite P.E.C., e neppure è stata prodotta la ricevuta di accettazione, sicché il processo notificatorio non risulta compiuto neppure per il notificante.
1.10. Il procedimento di trasmissione degli atti non risulta pertanto in alcun modo conforme al diritto, posto che manca del tutto sia la prova della presa in carico e dell’inoltro del messaggio PEC all’indirizzo destinatario, sia dell’avvenuta consegna del messaggio al destinatario , ed a ciò consegue che si debba riscontrare la «totale mancanza dell’atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell’ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione.
1.11. In altri termini, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo PEC ai sensi dell’art. 3 -bis della L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero -quando non sia possibile -in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l’attestazione di conformità all’originale digitale, e la loro mancanza, incidendo sul compimento della notifica, determina, l’inesistenza della notificazione (cfr. Cass. n.20072 del 2015; conf. Cass. n. 22803 del 2023 in motiv.; Cass. n. 9878 del 2023 in motiv.).
1.12. Nel caso di specie, come si è detto, non è applicabile l’art. 291 c.p.c., perché si è in presenza di attività notificatoria incompleta e pertanto
non suscettibile di valutazione ai sensi di quella norma, secondo quanto questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, seppure in riferimento all ‘avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta, e cioè che «la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 627 del 2008; Cass. n. 18361 del 2018; Cass. n. 25552 del 2017).
1.13. Quanto sin qui affermato non si pone peraltro in contrasto con il principio, affermato da questa Corte, secondo cui l’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato – a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità – con modalità
telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “. eml ” o “. msg ” e all’inserimento dei dati identificativi nel file “datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l’atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato “. pdf “), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile aliunde , con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (cfr. Cass. n. 16189 del 2023).
1.14. Nel caso preso in esame dalla Corte con la pronuncia dianzi citata, infatti, ricorreva una ben diversa ipotesi, in cui la violazione delle forme digitali concerneva l a prova che l’atto fosse stato portato nella disponibilità del notificatario, essendo stati depositati i relativi files informatici delle ricevute di avvenuta accettazione e di consegna in diverso formato ( pdf ) rispetto a quello prescritto ( eml . o msg .) e che permette, attraverso l’apertura del file , di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario nonché della certificazione dell’invio e della ricezione del messaggio PEC da parte del gestore di posta.
1.15. A differenza dell’odierna fattispecie , non era dato dunque presumere la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale, invece, nella fattispecie esaminata nell’ordinanza n. 16189/2023 cit., rimaneva incerto solo l’esito, restando comunque possibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente idoneità dell’atto a raggiungere il suo effetto tipico.
1.16. Nella presente sede, al contrario, non è dato affermare né che consegna vi sia stata, perché occorrerebbe la prova concreta di ciò, né che non vi sia stata, perché anche ciò resta ignoto, con conseguente inidoneità dell’atto a raggiungere il proprio effetto tipico (cfr. Cass. n. 15345 del 2023).
1.17. Dell’avvenuta notificazione con modalità telematica, come si è detto, manca del tutto la prova, perché la parte non ha depositato le ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi eventuali allegati, previste dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005.
1.18. Stante la mancata produzione della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione va quindi dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
Nulla sulle spese non avendo, la parte intimata, svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da