Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31519 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31519 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 29224/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME.
-intimata – avverso la sentenza n.335/2/15 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 4 maggio 2015 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre con tre motivi contro COGNOME NOME, che è rimasta intimata, avverso la sentenza della
tributi
Commissione tributaria regionale della Basilicata, indicata in epigrafe, che ha rigettato il ricorso del l’ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Matera, che aveva accolto il ricorso introduttivo, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’accertamento sintetico dei redditi del la contribuente per gli anni 2007 e 2008 , ritenendo che quest’ultima avesse dimostrato il possesso di provvista costituita in precedenza.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE riteneva che non fosse fondato l’appello dell’amministrazione finanziaria, relativo all’inutilizzabilità dei documenti che non erano stati prodotti in sede amministrativa, sul rilievo che mancava nella fattispecie uno specifico invito al contribuente in tal senso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la C.t.r. rilevato che l’invito a comparire inviato alla contribuente, ritualmente prodotto dall’ufficio, conteneva anche l’invito ad esibire la documentazione necessaria a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato sinteticamente con l’avvertimento dell’inutilizzabilità in sede conteziosa dei documenti non prodotti in sede amministrativa.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’ art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Per quanto detto sopra, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha anche violato la norma suddetta.
Infatti, nella specie vi sarebbero stati sia il ritardo nella produzione (solo in giudizio) del bonifico giustificativo, sia i dovuti avvertimenti alla parte all’atto dell’invito ad esibire documenti, e dunque la tardiva produzione ed allegazione del bonifico in parola, che lo rendeva assolutamente inutilizzabile ai fini del giudizio.
Inoltre, la sentenza avrebbe confermato l’utilizzabilità del bonifico mai prodotto né invocato prima del presente giudizio, senza che la parte abbia mai dichiarato alcuna causa di forza maggiore che le abbia impedito una produzione tempestiva.
1.3.Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’ art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, la sentenza in esame appare violare anche l’art. 38 del d.P.R. n.600/1973, in quanto ritiene erroneamente l’accertamento sintetico equiparabile a quelli standardizzati di tipo parametrico o fondati su studi di settore, e che il suo risultato vada<>.
Al contrario, ritiene la ricorrente che non possa stabilirsi tale equiparazione, perché in questo caso gli elementi posti a base dell’accertamento sono specifici e relativi all’attività del contribuente accertato, e non già astratti e ricavati da un campione statistico. Pertanto, da un lato l’A.F. può basarsi anche solo sugli elementi presuntivi riconosciuti dalla norma, senza bisogno della presenza di altri elementi, e dall’altro la norma stessa dà luogo a presunzioni particolarmente rigide, superabili solo con le specifiche prove da essa indicate, e non con la deduzione di qualsiasi elemento relativo alla concreta situazione della parte (dalla quale le presunzioni in questione già sono ricavate): la parte, cioè, deve provare che il finanziamento
RAGIONE_SOCIALE sue spese <>; e tali redditi per costante opinione devono appartenere al contribuente stesso o a membri del suo nucleo familiare convivente, non ad altri, come nel presente caso in cui si è valorizzato un “bonifico” (peraltro dalla causale ignota) di un qualsiasi terzo.
2.1. Pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione dell’intimata e della mancata produzione della ricevuta di consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, nonostante l’indicazione di tale documento nell’attestazione di conformità della notifica da parte dell’Avvocatura dello Stato.
Sul punto deve darsi atto che ai sensi dell’art.3 d.p.r. n.68/2005, <>.
Il successivo art.6, ai commi 1, 2 e 3, prevede che <>.
Dunque, la ricevuta di consegna generata dal sistema informatico del gestore di posta elettronica del destinatario fa piena prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, salvo prova contraria.
Nella specie, il ricorso per cassazione, redatto in formato digitale, è stato notificato per via telematica in data 4 dicembre 2015; del perfezionamento della notificazione con questa modalit à la prova non è completa, perch é l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , pur avendo depositato le ricevute di spedizione e di accettazione da parte del sistema, non ha prodotto quella di avvenuta consegna nella casella di destinazione, pur indicata nell’attestazione di conformità dell’Avvocatura dello Stato.
Tale carenza risulta confermata dall’attestazione della cancelleria redatta in data odierna, con cui si dà atto che non risulta alcun ulteriore deposito di documentazione, oltre quella già presente in atti (attestazione di conformità e ricevuta di spedizione e di accettazione della notifica telematica del ricorso).
Pertanto, deve essere dichiarata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, non avendo parte ricorrente dato prova del perfezionamento della notifica telematica, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, attesa la mancata costituzione in giudizio della controparte.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese, non essendosi costituita parte contribuente.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma in data 25 ottobre 2023