Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4351 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
NOTIFICA PEC PROCESSO TELEMATICO
sul ricorso iscritto al n. 12899/2017 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione di Giunta comunale n. 74
del 24 maggio 2017, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Salerno (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 10053/50/2016 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), depositata il 14 novembre 2016;
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023;
RILEVATO CHE:
con avviso di accertamento n. 83134 il RAGIONE_SOCIALE di Caivano liquidava la somma di 39.090,10 € a titolo di TARSU asseritamente dovuta dalla società ricorrente per gli anni 2006/2010 in relazione al possesso di un opificio industriale sito nel predetto RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE) con l’impugnata sentenza, accoglieva l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro la pronuncia n. 12425/14/2014 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dichiarava la legittimità dell’avviso impugnato, assumendo che:
-in ragione dell’invio del ricorso in appello alla casella di posta elettronica certificata del difensore RAGIONE_SOCIALE controparte, la mancata sottoscrizione digitale dell’atto e l’omessa dicitura prevista dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 21 gennaio 1994, n. 53 non costituivano ragioni di inammissibilità del gravame, ma solo mere irregolarità, non inficianti la validità dell’atto, il cui originale risultava sottoscritto regolarmente;
-dalla documentazione versata in atti risultava che « i rifiuti prodotti dalla società appellante (che esercita un’attività artigianale con lavorazione di indumenti usati) siano da qualificare come rifiuti speciali non pericolosi, assimilati pacificamente a quelli urbani», essendo stato, altresì, « provato che con delibera del
commissario prefettizio n. 17 del 22.05.1998 (richiamata nell’avviso di accertamento) il RAGIONE_SOCIALE di Caivano aveva assimilato i rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non pericolosi» ;
« peraltro l’invocata esenzione dell’imposta non era stata oggetto di denuncia preventiva al comune da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente come richiesto dall’art. 70 D.Lgs n. 507/1993 » (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia con ricorso notificato in data 9 maggio 2017 al RAGIONE_SOCIALE di Caivano, formulando cinque motivi di impugnazione;
Il RAGIONE_SOCIALE Caivano resisteva con controricorso notificato in data 16 giugno 2017, successivamente illustrati con memoria ex art. 380 -bis 1. cod. proc. civ. depositata il 9 ottobre 2023;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione dell’art. 16 e 16 bis del D.Lgs. 546/1992 circa l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE redazione dell’appello e l’utilizzazione per la notifica tramite pec» (v. pagina n.3 del ricorso) , asserendo di aver eccepito nelle proprie controdeduzioni in sede di gravame l’inesistenza del ricorso in appello sul rilievo che lo stesso non fosse stato redatto da un avvocato, né firmato digitalmente e che la relazione di notifica doveva considerarsi del tutto inesistente o nulla e che mancava anche la dicitura richiesta dall’art. 3bis RAGIONE_SOCIALE legge 21 gennaio 1994, n. 53;
1.1. l’istante ha aggiunto che la notifica dell’appello tramite posta elettronica certificata, effettuata il 19 dicembre 2014, non poteva essere eseguita, in quanto l’attivazione del processo telematico nella Regione RAGIONE_SOCIALE è avvenuta solo il 15 febbraio 2017;
con la seconda censura la società ha, in subordine al primo motivo, lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE legge 21 gennaio 1994, n. 53, ribadendo che la notifica prevista da tale fonte normativa poteva essere eseguita solo da un avvocato e che l’atto, spedito tramite posta elettronica certificata, non era stato firmato digitalmente, la relazione di notifica era del tutto inesistente o nulla e che mancava anche l’attestazione di conformità dell’atto al suo originale;
con la terza ragione di impugnazione la contribuente ha rimproverato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’« l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e cioè l’aver affermato che <>» (v. pagina n. 11 del ricorso), assumendo che tale affermazione risultava in netto contrasto con la documentazione depositata sin dal primo grado di giudizio, contenente, invece, la relativa richiesta avanzata dalla ricorrente al RAGIONE_SOCIALE con allegata planimetria;
con la quarta doglianza la ricorrente ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE determina n. 9057 del 7 settembre 2011, emessa dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE, che confermava l’iscrizione RAGIONE_SOCIALE società al registro delle imprese ai sensi dell’art. 21 b ), comma 3, d.lgs. 3 aprile 2002, n. 152 e, con essa, l’obbligo di gestire direttamente le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché RAGIONE_SOCIALE determina n. 184/11 che confermava detta iscrizione;
con il quinto motivo di ricorso, l’istante s’è lamentato, sempre con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., dell’omesso esame del Regolamento comunale, che, all’art. 6, escludeva dalla tassazione i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani
interni in regime di privativa comunale, ponendo in rilievo di aver segnalato sin dal ricorso introduttivo che il RAGIONE_SOCIALE aveva, in realtà, applicato la tassazione all’intera superfice dell’opificio, cioè anche ai locali di lavorazione in cui si producevano rifiuti speciali assimilati agli urbani, non soggetti all’obbligatorio regime di privativa comunale, che erano esclusi dalla tassazione a norma del predetto regolamento, sottolineando, infine, di aver dimostrato che la società aveva avviato a recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nelle aree di lavorazione;
il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo;
risulta pacifico che il ricorso in appello venne notificato tramite posta elettronica certificata il 19 dicembre 2014;
8. questa Corte ha chiarito che:
« Per quanto riguarda specificamente il processo tributario telematico, le relative disposizioni tecniche sono state adottate solo con D.M. 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via sperimentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primis nelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015, mentre, in virtù RAGIONE_SOCIALE successiva normativa regolamentare, per la Regione RAGIONE_SOCIALE il processo tributario telematico ha avuto attivazione dal 15 febbraio 2017. Ne consegue che la notifica a mezzo PEC dell’atto di appello da parte del difensore del contribuente deve essere intesa quale totalmente priva di effetto, con conseguente passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata» (così Cass., Sez. T., 14 giugno 2021, n. 16689 e, nello stesso senso, Cass., Sez. VI/T, 14 luglio 2020, n. 14937, che richiama Cass., Sez. VI/T, 12 settembre 2016, n. 17941);
« avuto riguardo al principio di specialità del processo tributario la notificazione degli atti a mezzo p.e.c., in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, è inesistente (Cass., Sez. 6-5, 22.7.2019, n. 19638, non massimata), con inconfigurabilità di qualsivoglia sanatoria ex
tunc, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., conseguente alla costituzione dell’amministrazione intimata (arg. da Cass., Sez. 6-5, 11.6.2018, n. 15109, Rv. 64920701) »; (così Cass., Sez. T, 6 giugno 2023, n. 15776);
« “Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile” (Cass. n. 15109 del 2018) » (così Cass., Sez. VI/T, 14 luglio 2020, n. 14937 e nello stesso senso, (così Cass., Sez. T., 14 giugno 2021, n. 16689 cit.);.
alla luce di quanto precede e RAGIONE_SOCIALE predetta data (anteriore al 15 febbraio 2017) di notifica del ricorso in appello, erroneamente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha configurato la sussistenza di una notifica (semplicemente) irregolare, anziché radicalmente inesistente e, conseguentemente, non suscettibile di sanatoria ex tunc ;
10 . l’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame delle restanti ragioni di impugnazione;
il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata; la causa va pure decisa, non essendo necessari accertamento in fatto e, non potendo il ricorso in appello essere tempestivamente ripresentato, in ragione dell’intervenuto decorso dei relativi termini e del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, va dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE di Caivano;
il recente consolidamento del suindicato orientamento, in epoca successiva alla pronuncia impugnata, giustifica l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbite le altre ragioni di impugnazione; cassa senza rinvio la decisione impugnata, dichiarando inammissibile l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE di Caivano.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023.