Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32745 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32745 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28764/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L’AQUILA n. 345/2017 depositata il 27/04/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la società RAGIONE_SOCIALE propone, sulla base di un unico motivo, ricorso per la cassazione della sentenza n. 345/02/2017 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, la quale aveva dichiarato inesistente l’appello avverso la sentenza di primo grado in quanto effettuato irritualmente a mezzo pec;
Agenzia delle Entrate Riscossione -già RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
1. con unico motivo la società contribuente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’ art. 16 del d.lgs. 546/1992 nella versione ratione temporis vigente, assumendo che tale norma andava letta in combinato disposto con l’art. 149 -bis c.p.c. (inserito dall’art. 8, comma 4, lett. d) del d.l. 193/2009 conv. con modifiche con legge 24/2010) il quale ha previsto la notificazione a mezzo posta elettronica certificata ed con la legge n. 53/1994 -come modificata dall’art. 16 -quater, comma 1, lett. d) del d.l. 179/2012 conv. con modifiche con legge 228/2012) dovendosi ritenere possibile e valida ogni effetto di legge la notifica a mezzo PEC nell’ambito del processo tributario a far data al 24 maggio 2013. Osserva che, in ogni caso, la notifica non era da ritenere inesistente bensì nulla è suscettibile di sanatoria ex articolo 156 c.p.c.;
il ricorso deve essere rigettato;
Va premesso che ai sensi del d.m. 30 giugno 2016 <> per la Regione Abruzzo si applicano dal 15 ottobre 2016 e che la sentenza di primo grado è stata emessa il 30 marzo 2016;
3.1. orbene la censura deve ritenersi priva di fondamento occorrendo dare continuità all’orientamento secondo cui nel processo tributario
le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile” (con riferimento a ricorso introduttivo del giudizio: Cass., 22 luglio 2019, n. 19638; con riferimento all’atto di appello: Cass., 9 settembre 2022, n. 26592; Cass., 11 ottobre 2019, n. 25713; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27425; Cass., 11 giugno 2018, n. 15109; Cass., 17 aprile 2018, n. 9430; Cass., 25 luglio 2017, n. 18321);
3.2. come precisato in modo pienamente condivisibile da questa Corte (vedi Cass.17941/2016): ‘ Si esula….nella fattispecie in esame, dalla stessa possibilità, in astratto, di far riferimento all’art. 149 bis c.p.c., che attiene alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata con l’intermediazione dell’Ufficiale giudiziario, in relazione all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, secondo il quale, per quanto non disposto dalle norme del citato decreto, i giudici tributari applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto con esse compatibili. Ciò posto, l’art. 1 della legge n. 53/1994, secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dall’art. 46, comma 1, lett. a), n. 2) del di. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata” (nel senso della validità della notifica del ricorso per cassazione a seguito di rinnovazione
direttamente da parte del difensore a mezzo posta elettronica certificata cfr. Cass. sez. 5, 11 marzo 2016, n. 4783; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2016, n. 1682). Si ricava, tuttavia, a contrario, dalla citata disposizione, avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguito disciplinata dall’art. 3 bis della citata legge n. 53/1994, come inserito dall’art. 16 quater del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 221, che ha abrogato il comma 3 bis dell’art. 3 della legge n. 53/1994, non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni. Resta quindi, confermata, in parte qua, l’originaria previsione dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, avente ad oggetto Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, per la quale “le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario”. Va altresì osservato che l’ultimo comma dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994, quale introdotto dall’art. 46, comma 2 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n., 114, in vigore dal 26 giugno 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dai commi 2 e 3 del suddetto art. 3 bis della legge n. 53/1994 le notifiche relative al giudizio amministrativo, restando anche attraverso detta disposizione confermato che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non potessero trovare applicazione nel processo tributario neppure quale giudizio d’impugnazione sull’atto amministrativo tributario. A ciò consegue l’impossibilità che nella fattispecie possa assumersi l’equivalenza della trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo della posta, stabilita dall’art. 48, comma 2, del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale, solo “salvo che la lege disponga altrimenti’. In proposito la ricognizione del quadro normativo di riferimento alla data del 5 dicembre 2014, epoca di avvenuta notifica della sentenza della C.T.R a mezzo PEC all’Agenzia delle Entrate da parte del difensore degli odierni controricorrenti, porta a rilevare che l’art. 16 del d.lgs. n. 546/1992 nel testo allora vigente (quale modificato, con l’aggiunta del comma 1 bis, dall’art. 39, comma 8 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 e modificato dall’art. 49, comma 1 del 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114), prevedeva che le sole comunicazioni di segreteria potessero essere effettuate mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. La materia risulta oggi ridefinita, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 156 di revisione, tra l’altro, della disciplina del contenzioso tributario. Abrogato il comma 1 bis dell’art. 16, è stato aggiunto, infatti, l’art. 16 bis al d.lgs. n. 546/1992, il cui attuale 3° comma, per quanto qui specificamente rileva, prevede che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione”. L’art. 3, comma 3 del d.m. n. 163/2013 ha demandato, in particolare, per quanto qui rileva, a successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze d’individuare le regole tecnico -operative per le operazioni relative all’abilitazione al S.I.Gi.T. (Sistema informativo della giustizia tributaria), alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione dei ricorsi e all’accesso dei soggetti di cui al comma 2 del suddetto articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4
agosto 2015 ha quindi previsto, in attuazione della disposizione dell’art. 3, comma 3 del d.m. n. 163/2013, le specifiche tecniche volte alla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Ne deriva, dal sistema normativo così ricostruito, che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico. Al riguardo va precisato che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n.156/2015 del contenzioso tributario, fissata al 1° gennaio 2016 dal comma 1 dell’art. 12 dello stesso decreto, il comma 3 del medesimo articolo 12 prevede che le “Le diposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 16 – bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 … si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163”. L’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015, emanato, come si è detto, in attuazione dell’art. 3 comma 3 del d.m. n. 163/2013, ha previsto l’entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 dal 1° dicembre 2015 (cfr. anche circolare 29 dicembre 2015, n. 38/E, par. 1.6). Alla stregua del quadro normativo di riferimento come sopra delineato, deve concludersi, riguardo allo specifico problema dibattuto nel presente giudizio, che nella fattispecie in esame, alla data del 5 dicembre 2014, la notifica tramite PEC effettuata dal difensore della contribuente all’amministrazione finanziaria della sentenza resa dalla C.T.R della Campania tra le parti, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 1 del d. Igs. n. 546/1992 in relazione all’art. 38, che a sua volta richiama l’art. 16 del decreto medesimo, norma che non contemplava la
previsione della notifica del ricorso a mezzo PEC, viceversa prevista dal nuovo art. 16 -bis, il cui 30 comma non è ancora applicabile, se non dal 1° dicembre 2015 per le sole notifiche tramite PEC degli atti nel processo tributario telematico sperimentale dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria. Detta notifica, in assenza della previsione delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersi giuridicamente inesistente, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse da questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 18 aprile 2016, n. 7665). Viceversa, quanto all’ipotesi di notifica a mezzo PEC di sentenza del giudizio tributario d’appello, oggetto della presente controversia, nel quadro normativo di riferimento de iure condito sopra delineato, deve escludersi in radice che possa essere ipotizzato il conseguimento dello scopo proprio dell’atto, che sarebbe stato quello di decorrenza del termine breve di impugnazione, essendo le norme che stabiliscono cause di decadenza norme di stretta interpretazione (cfr. Cass. sez. unite 16 marzo 2015, n. 5160) ;
alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, stante la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato; 5. nulla va disposto in ordine alle spese stante la mancata già Equitalia
costituzione di Agenzia delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 25 settembre 2024
Il Presidente (NOME COGNOME)