Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30356 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30356 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13075/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della SICILIA n. 10025/2023 depositata il 06/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ritualmente notificato l’odierno ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta.
Nella contumacia dell’allora RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, con sentenza n. 630/01/2019, ha rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto appello e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 16/12/2022 ha dichiarato l’interruzione del processo per la ces sazione della medesima società.
Con istanza del 21/12/2022, l’appellante ha chiesto la riassunzione del processo interrotto, per la cui trattazione è stata fissata l’udienza del 6/03/2023.
Riassunto il giudizio, e nella perdurante contumacia dell’RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile l’appello con sentenza n. 10025/2023, sul presupposto dell’inesist enza della notifica dell’appello, senza pronunciarsi su nessuno dei motivi d’impugnazione.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazione dell’art. 16 ter d.l. 18/10/2012 n. 179 e violazione dell’art. 16 bis d.l.vo 31/12/1992 n. 54 e artt. 5, 7 e 9 d.m. economia e finanze 23/12/2013 n. 163.
1.1. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile l’appello per inesistenza della notifica,
ritenendo che l’atto fosse stato inviato all’indirizzo PEC risultante dall’indice IPA invece che dal registro PP.AA., ritenuto corretto.
1.2. Il ricorrente contesta questa decisione, sostenendo che la Corte abbia applicato erroneamente l’art. 16 -ter del D.L. 179/2012, norma riferita alle notifiche in ambito civile, penale, amministrativo e contabile, e non applicabile al processo tributario.
A suo avviso, la notifica era pienamente valida in quanto effettuata secondo l’art. 16 -bis del D.Lgs. 546/1992 e il D.M. n. 163/2013, che prevedono l’utilizzo dell’indirizzo PEC pubblicato nell’IPA per gli enti impositori.
1.3. Sottolinea infine che l’errore procedurale ha impedito l’esame nel merito dei motivi d’appello e richiama a sostegno due sentenze della Cassazione tributaria (n. 12617 e 12618 dell’8/5/2024), che hanno riconosciuto la validità di notifiche effettuate via PEC all’indirizzo IPA.
Il motivo è fondato.
2.1. L’appello risulta essere stato notificato all’Agente della RAGIONE_SOCIALE a mezzo p.e.c. spedita in data 27 febbraio 2020, dall’indirizzo p.e.c. del difensore EMAIL all’indirizzo EMAIL.
2.2. Questa Corte ha già chiarito che ‘Prevede l’art. 16 bis , comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, nella versione vigente dal 24/10/2018 al 15/09/2022 e, dunque, applicabile alla presente fattispecie, che: «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione» (Comma sostituito dall’articolo 16, comma 1, lettera a), numero 4), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17
dicembre 2018, n. 136). Il citato d.m. n. 163 del 2013 dispone che: «1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di PEC di cui all’articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto, rubricato, Indirizzo di posta elettronica certificata, «Per gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA».
La Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 – Processo tributario telematico -linee guida, in relazione al Decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e del decreto del Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, in proposito ha previsto che: «Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo 5. In ordine all’individuazion e degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e RAGIONE_SOCIALE società di riscossione, dei professionisti e RAGIONE_SOCIALE imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI -PEC (www.inipec.gov.it)». Secondo quanto previsto dall’art. 16 del decreto direttoriale del M.E.F. del 4 agost o 2015 emanato in attuazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 163 del 2013, nonché dall’art. 2, comma 1, lett. c) del successiv o decreto direttoriale del M.E.F. del 15 dicembre 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione RAGIONE_SOCIALE a far data dal 15 giugno 2017 (in motivazione Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12739, Sez. 5, n. 15776 del 06/06/2023, Rv. 668232 – 01). Ne consegue che, nel caso in esame la notificazione dell’appello avvenuta
all’indirizzo risultante dal registro IPA non è inesistente, ma è da ritenere correttamente eseguita. Né può trovare applicazione la normativa richiamata nella sentenza impugnata, in virtù del principio di specialità del processo tributario ‘ (Cass. 08/05/2024, n. 12617) .
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per l’esame RAGIONE_SOCIALE ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME