Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31723 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13982/2023 proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, nato il 04/03/1953 a Serradifalco (CL) ed ivi residente in C.da Banduto snc, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ( C.F.: CODICE_FISCALE; domicilio digitale: EMAIL) del Foro di Lecce, con studio in Casarano (LE) alla INDIRIZZO presso cui è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale alle liti, rilasciata su foglio separato dalla quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso (PEC: EMAIL; FAX: 0833505227;
– ricorrente –
contro
Comune di Serradifalco, con sede legale alla INDIRIZZO in Serradifalco (C.F.: P_IVA, in persona del Sindaco e legale
Avviso accertamento Tarsu-Tia -Notifica registro IPA
rappresentante p.t. NOME COGNOME nato il 30.11.1983 a Palermo (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, come da procura speciale allegata al controricorso e per Delibera di G.M. n. 88 del 23.6.202, elettivamente domiciliato alla INDIRIZZO in Caltanissetta, presso il suo studio e con domicilio digitale presso la sua pec EMAIL
– controricorrente –
-avverso la sentenza 10720/2022 emessa dalla CTR Sicilia il 22/12/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
NOME NOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta un avviso accertamento per Tarsu/Tia relativo all’anno 2012, eccependone l’inammissibilità per inesistenza della notifica, la prescrizione e la decadenza.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso per irritualità della notifica, presuntivamente avvenuta per mezzo di consegna diretta, come attestato dal solo timbro dell’ente apposto sull’originale depositato in giudizio dal ricorrente.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR della Sicilia dichiarava inammissibile il gravame per inesistenza della notifica, evidenziando che il meccanismo previsto dall’art. 28, comma 1, lett. c), d.l. n. 76/2020 (conv. con mod. in l. n. 120/2020) è entrato in vigore il 17 luglio 2020, sicchè alla data di notificazione dell’appello, avvenuta l’8.1.2020, il registro IPA non era considerato pubblico registro, con la conseguenza che la notifica operata al detto indirizzo era inesistente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME Salvatore sulla base di due motivi. Il Comune di Serradifalco ha resistito con controricorso.
Con proposta di definizione agevolata il consigliere delegato riteneva manifestamente infondato il ricorso. Avverso tale proposta ha formulato
opposizione il contribuente.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 16 bis, comma 3, 20, 21 e 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c..
Sostiene il ricorrente che la notifica del processo tributario è regolata dall’art. 16 bis del d.l. n. 546 del 1992, secondo cui le notifiche devono essere effettuate con le modalità telematiche contenute nel d.m. n. 163 del 2013. Tale d.m. prescrive che le notificazioni siano eseguite mediante la trascrizione dei documenti informatici all’indirizzo p.e.c. di cui all’art. 7. Quest’ultima norma dispone, al quinto comma, che, per gli enti impositori, l’indirizzo di p.e.c. per le notifiche è quello individuato nell’art. 47, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA. Ad avviso del ricorrente, quindi, la sentenza impugnata ha errato laddove non ha ritenuto di applicare l’art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, da ritenersi prevalente in quanto relativo alla disciplina applicabile al rito tributario.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in subordine rispetto al primo, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 101, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c ., per aver la CTR dichiarato l’inammissibilità del ricorso in appello senza alcuna preventiva contestazione che garantisse il regolare contraddittorio.
Su una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame si è di recente pronunciata, in senso distonico rispetto alla proposta di definizione agevolata, Cass., Sez. Trib., n. 6646 dell’8.5.2024, le cui argomentazioni questo Collegio intende condividere.
Prevede l’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (intitolato ‘Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici’), nella versione vigente dal 24/10/2018 al 15/09/2022 e, dunque, applicabile alla presente fattispecie, che: «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la
competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione» (Comma sostituito dall’articolo 16, comma 1, lett. a, n. 4), del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).
Il citato d.m. dispone che: «1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di PEC di cui all’articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto (rubricato ‘Indirizzo di posta elettronica certificata’), «Per gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA». La Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 – Processo tributario telematico -linee guida, in relazione al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, in proposito ha previsto che: «Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo 5. In ordine all’individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI -PEC (www.inipec.gov.it)».
Secondo quanto previsto dall’art. 16 del decreto direttoriale del M.E.F. del 4 agosto 2015 emanato in attuazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 163 del 2013, nonché dall’art. 2, comma 1, lett. c) del successivo decreto direttoriale del M.E.F. del 15 dicembre 2016, il processo tributario
telematico è entrato in vigore nella Regione Sicilia a far data dal 15 giugno 2017 (in motivazione Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12739, e Cass., Sez. 5, n. 15776/2023).
Ne consegue che, nel caso in esame, la notificazione dell’appello avvenuta in data 23.06.2020 all’indirizzo risultante dal registro IPA non è inesistente, ma è da ritenere correttamente eseguita.
Né può trovare applicazione la normativa richiamata nella sentenza impugnata, in virtù del principio di specialità del processo tributario.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, pe r l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3.12.2024.