Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10635 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 10060/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, unipersonale, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, INDIRIZZO, c/o RAGIONE_SOCIALE, giusta procura in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, n. 7767/27/17, depositata in data 20 settembre 2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, unipersonale, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 5 febbraio 2015, ritenendo non provata l’omessa notifica della cartella esattoriale sottostante, che risultava, invece, eseguita a mezzo Pec in data 9 ottobre 2014.
La Commissione tributaria regionale, per quel che rileva in questa sede, ha affermato che correttamente i giudici di primo grado avevano ritenuto che l’Ufficio avesse dato la prova della regolare notifica ad istanza di RAGIONE_SOCIALE della cartella esattoriale, presupposto del preavviso di fermo impugnato, e che risultava pacifico che tale cartella esattoriale era stata notificata in data 9 gennaio 2014 all’indirizzo
EMAIL; che la PEC, da dichiarare al registro RAGIONE_SOCIALE imprese, era diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del decreto legge n. 179 del 2012 nella legge n. 221 del 2012 e che, a fronte della documentazione fornita dall’Ufficio, la società contribuente avrebbe dovuto provare che l’indirizzo a cui era stata effettuata la notifica non fosse più associato al suo nominativo nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese ed indicare poi il diverso indirizzo corretto, mentre, al contrario, l’appellante aveva prodotto RAGIONE_SOCIALE comunicazioni del gestore del server Aruba del tutto inadeguate a liberarlo da un tale obbligo, in quanto seppure quell’indirizzo fosse stato dismesso, la mancata comunicazione e correzione con indicazione del nuovo indirizzo al registro RAGIONE_SOCIALE imprese aveva reso tale circostanza del tutto inopponibile ai terzi che avevano fatto affidamento sulla sua validità.
La società RAGIONE_SOCIALE, unipersonale, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ricorso in via incidentale affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, unipersonale.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo mezzo deduce l’errata e falsa applicazione dell’art. 160 cod. proc. civ., in relazione alla nullità della notifica a mezzo pec e al decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché l’ omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Il giudice di appello aveva errato nel dichiarare valida la notifica della cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO, eseguita in data 9 novembre 2014 alla casella pec EMAIL. Nel caso di specie, come ampiamente argomentato e documentato, nel corso
del processo, la pec con la cartella era stata notificata ad un indirizzo pec (EMAIL) che la stessa non utilizzava più e che era stata registrata dalla RAGIONE_SOCIALE con sede a Catanzaro. Tale circostanza era stata documentata non solo con la dichiarazione del Server Aruba, che con la email del 27 settembre 2016 aveva comunicato al legale rappresentante della società ricorrente Sig. COGNOME NOME la conferma che la casella fosse associata alla RAGIONE_SOCIALE con sede a Catanzaro, ma anche dalla pec inviata proprio da quest’ultima società (e mediante la pec EMAIL) in data 11 novembre 2014 alla società RAGIONE_SOCIALE, con la quale aveva rappresentato formalmente di non essere la RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, di non essere la corretta destinataria della PEC e della cartella nella stessa contenuta.
Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce, formulando istanza ex art. 1306 cod. civ., di avere impugnato la cartella esattoriale n. 01720140006612253001, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE le aveva richiesto (come coobbligato in qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, società estinta in quanto cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 21 settembre 2012), il pagamento di somme dovute a titolo di IVA ed IRAP per l’annualità 2006, oltre sanzioni ed interessi e IVA anno 2007, oltre interessi, entrambe relative al ruolo n. 2014NUMERO_DOCUMENTO000304 reso esecutivo in data 8 agosto 2014 e che COGNOME NOME aveva impugnato all’uopo la cartella n. 01720140006612253002, quale coobbligato, innanzi la Commissione tributaria provinciale di Benevento, che aveva accolto il ricorso con sentenza n. 388/07/15, del 29 aprile 2015, ed anche l’appello proposto dall’Ufficio era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 589/49/2017 del 25 gennaio 2017, passata in autorità di cosa giudicata, giusta certificazione di cancelleria del 19 marzo 2018.
Il primo ed unico motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell’art. 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e l’inammissibilità in rito RAGIONE_SOCIALE censure riguardanti la prova della notifica della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto né il giudice di primo grado, né il giudice di secondo grado avevano rilevato la mancata proposizione dei motivi aggiunti da parte della società contribuente, che precludeva e rendeva inammissibile la reiterazione RAGIONE_SOCIALE eccezioni d’illegittimità della notifica della cartella e della relativa prova.
Il secondo motivo del ricorso principale, la cui trattazione è prioritaria, in quanto attiene ad una eccezione di estensione di giudicato esterno, è inammissibile.
4.1 Ed invero, « In tema di solidarietà tributaria, l’eccezione di estensione del giudicato favorevole intervenuto nei confronti del condebitore solidale per ragioni non meramente personali può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti “nuovi” sopravvenuti, sicché l’eccezione è preclusa, e il motivo d’impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d’appello senza tempestiva deduzione in quella sede » (Cass., 17 dicembre 2015, n. 25401; Cass., 19 ottobre 2016, n. 21170).
4.2 Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, deve rilevarsi, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive spiegate dall’RAGIONE_SOCIALE, a pag. 5 del controricorso e ricorso incidentale, che la sentenza della Commissione tributaria regionale in relazione alla quale si eccepisce l’operatività dell’art. 1306 cod. civ. è stata emessa in data 25 gennaio 2017, mentre la sentenza impugnata in questa sede è stata pronunciata in data 19 luglio 2017 e deposita in data 20 settembre 2017.
4.3. Deve, quindi, concludersi per l’inammissibilità dell’eccezione proposta in questa sede.
Anche il primo motivo del ricorso principale è infondato.
5.1 Invero, giova premettere che, come recentemente ribadito da questa Corte, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro RAGIONE_SOCIALE imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012) e analogo obbligo è stato introdotto per gli imprenditori individuali dall’art. 5 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 (Cass., 7 ottobre 2021, n. 27348)
5.2 Inoltre, tale indirizzo costituisce l’indirizzo «pubblico informatico» che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE disposizioni da ultimo citate) e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso, la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale (cfr. Cass., 26 giugno 2018, n. 16864 e, più di recente, Cass., 2 marzo 2022, n. 6866).
5.3 Ciò posto, correttamente la Commissione tributaria regionale, sulla premessa che la cartella esattoriale era stata notificata in data 9 gennaio 2014, all’indirizzo EMAIL, ha affermato che : 1) la PEC, da dichiarare al registro RAGIONE_SOCIALE imprese, era diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del decreto legge n. 179 del 2012 nella legge n. 221 del 2012; 2) era onere RAGIONE_SOCIALE imprese assicurarsi la validità, operatività ed efficienza dell’indirizzo dichiarato
e di comunicare eventuali variazioni; 3) a fronte della documentazione fornita dall’Ufficio, la società contribuente non aveva dato la prova che l’indirizzo al quale era stata effettuata la notifica non era più associato al suo nominativo nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese ed indicare poi il diverso indirizzo corretto, sempre alla data della notifica; 4) al contrario, l’appellante aveva prodotto RAGIONE_SOCIALE comunicazioni del gestore del server Aruba del tutto inadeguate a liberarlo da un tale obbligo, in quanto seppure quell’indirizzo fosse stato dismesso, la mancata comunicazione e correzione con indicazione del nuovo indirizzo al registro RAGIONE_SOCIALE imprese aveva reso tale circostanza del tutto inopponibile ai terzi che invece sulla sua validità avevano fatto legittimo affidamento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Dal rigetto dei motivi del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, va rigettato l’appello principale , con assorbimento del ricorso incidentale; la società ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalle Agenzie controricorrenti e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 aprile 2024.