Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14409 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14409 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25367/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) -controricorrente- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE C.T.R. dell’UMBRIA n. 109/2022 depositata il 14/03/2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.P di Terni, di rigetto dell’impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria su immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALE società, a garanzia del credito erariale.
La C.T.R., richiamato l’orientamento dalla medesima adottato in relazione alla notificazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, ha affermato che la notifica di atti riscossione proveniente da indirizzi pec non inseriti in pubblici elenchi non è causa d’inesistenza, in quanto la riferibilità degli atti al mittente è provata dagli elementi costitutivi dell’atto, dalla certificazione RAGIONE_SOCIALE busta di trasporto e dalle ricevute firmate dal gestore. La provenienza, infatti, risulta provata dal dominio ‘EMAIL‘ che rende inequivocabile il mittente. Invero, l’art. 26 d.p.r. 602/1973 prevede l’uso obbligatorio del solo indirizzo pec pubblicato in pubblici registri del solo destinatario, con la conseguenza dell’inapplicabilità dell’art. 57 bis d. lgs. 82 del 2005 alla pubblica amministrazione. Peraltro, in applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. deve, comunque ritenersi raggiunto lo scopo, essendo l’atto stato impugnato tempestivamente dalla società contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE riscossione resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La soc. RAGIONE_SOCIALE formula tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. art. 26 del d.P.R. 602 del 1973, 6 ter del d. lgs. 82 del 2005, 3 bis RAGIONE_SOCIALE l. 53 del 1994 e 16 ter del d.l. 179 del 2012 conv. con mod. nella l. 221 del 2012. Premette, nella parte narrativa, di avere impugnato l’iscrizione ipotecaria, non risultando notificate le cartelle sottostanti. Ricostruita la disciplina applicabile, afferma che la notifica di atti tributari a mezzo pec deve essere eseguita con le modalità stabilite dalla legge per le notificazioni telematiche, che prevedono che gli indirizzi dai quali esse provengono debbano essere inseriti nei pubblici elenchi -tassativamente indicati dall’art. 16 ter del d.l. 179 del 2012, conv. con mod. in l. 221 del 2012- per garantire il destinatario circa la riferibilità certa all’Amministrazione finanziaria competente. Nel caso di specie, al contrario, gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non risultano fra quelli inseriti nei pubblici elenchi alla medesima riferibili, dovendo, pertanto, i relativi messaggi ritenersi provenienti da indirizzi sconosciuti.
Con il secondo motivo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 26, comma 2 d.P.R. 602 del 1973 e 57 bis del d. lgs. 82 del 2005. Sostiene dal tenore dell’art. 57 bis del d. lgs. 82 del 2005 deve trarsi l’obbligo RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni di utilizzare indirizzi di posta elettronica inseriti nell’indice degli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti, essendo essi gli unici ai quali può essere attribuita con certezza la provenienza del messaggio. Richiama a giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di stato sulla notificazione proveniente da indirizzi non inseriti in detti elenchi.
Con il terzo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto raggiunto lo scopo RAGIONE_SOCIALE notifica. Sostiene che il difetto di notificazione non è sanabile laddove, come nel caso di specie, l’atto sia carente di un elemento necessario per la sua efficacia, essendo privo dei requisiti stessi di esistenza.
Il primo ed il secondo motivo debbono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Con le doglianze, infatti, si contesta, sostanzialmente, che il discostamento, da parte dell’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, dallo schema tipico previsto dall’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, avendo la pubblica amministrazione provveduto alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle sottostanti l’avviso di iscrizione di ipoteca utilizzando un indirizzo non presente nel registro INI-Pec, non consenta di verificarne la provenienza.
Questa Sezione con una recentissima pronuncia, che ha affrontato un caso del tutto analogo, ha ritenuto che ‘In tema di notificazione a mezzo PEC RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale, da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità RAGIONE_SOCIALE notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez. 5, 03/07/2023, n. 18684). In particolare la decisione ha precisato come: ‘in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, la giurisprudenza
elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all’art. 3 -bis RAGIONE_SOCIALE l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell’atto. Il primo comma RAGIONE_SOCIALE disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta RAGIONE_SOCIALE indicazioni provenienti dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 23620/2018, l’entrata in vigore dall’art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini RAGIONE_SOCIALE notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re. G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal RAGIONE_SOCIALE. (…) osserva anzitutto il Collegio che l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l’utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito
tributario degli atti dell’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. D’altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità RAGIONE_SOCIALE notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente; di conseguenza, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI -Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità RAGIONE_SOCIALE notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).’ (ibidem).
Da siffatto orientamento, che qui si intende ribadire, non vi è ragione di discostarsi, sottolineando che, neanche nel caso in esame, la società ricorrente ha dato conto dei pregiudizi sostanziali subiti, derivanti dalla notifica da indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante di pubblici elenchi solo ipotizzando la possibilità di incorrere in c.d. malware, all’apertura del messaggio, benché la ricorrente abbia certamente aperto il messaggio proveniente dall’indirizzo di posta elettronica EMAIL relativo all’avviso di avvenuta iscrizione di ipoteca, qui impugnato, così dimostrando di non avere temuto alcunché.
Il terzo motivo è assorbito.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna RAGIONE_SOCIALE società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidare in euro 5.880,00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidare in euro 5.880,00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma il 16 maggio 2025