Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34307 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34307 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5446/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DEL LAZIO n. 4477/2023 depositata il 19/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME era destinataria di cartella di pagamento per debiti tributari all’esito di sentenza di secondo grado, divenuta definitiva.
Avversava l’atto impositivo con plurimi motivi, senza trovare apprezzamento dal giudice di prossimità, ma la sentenza era riformata in appello, annullando l’atto esattivo sul motivo non essere stato notificato da casella PEC indicata nei pubblici registri degli indirizzi digitali.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, agitando due motivi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura a sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione/falsa applicazione dell’art. 3 -bis, comma 1, della l. 21 gennaio 1994, n. 53, in combinato disposto con l’art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, avendo il giudice dell’appello erroneamente dichiarato invalida la notificazione della cartella di pagamento impugnata eseguita a mezzo PEC da un indirizzo non registrato come riferito all’agente della riscossione;
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura a sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione/falsa applicazione dell’art. 156, III comma, cod. proc. civ., in una con l’art. 26, comma quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo il giudice dell’appello rilevato, in ogni caso, l’intervenuta sanatoria della invalidità della notifica eseguita.
Il primo motivo è fondato ed assorbente. Le pur apprezzabili argomentazioni del Patrono di parte privata non possono essere accolte, non scalfendo le ragioni già esposte da questa Suprema Corte di legittimità con arresto a S.U. n. 15979/2022 e confermate più volte fino a Cass. T., n. 16719/2025. Ed infatti, è stato affermato che in tema di notificazione a
mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Il primo motivo è dunque fondato ed assorbe in sé le doglianze del secondo. La sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra espressi principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME