Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18200 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14886/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CGT-2 DELLA CALABRIA-CATANZARO n. 176/2023 depositata il 16/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 26.3/10.6.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per IVA ed IRAP in relazione all’a.i. 2003.
Proponeva appello il contribuente, accolto dalla CGT -2 della Calabria, con la sentenza epigrafata, sulla base della seguente motivazione:
i sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 6 bis e 57 bis, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), gli unici indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per la trasmissione di documenti avente valore legale di notificazione, tra P.A. e privati, sono quelli registrati presso i ‘pubblici elenchi’ di cui all’art. 16 ter, D.L. n. 179/2012 e cioè, rispettivamente, l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI -PEC -https://www.inipec.gov.it/) e l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA -http://www.indicepa.gov.it).
Nel caso in esame il Concessionario ha inoltrato la cartella tramite l’account ‘notificaEMAIL‘, che non poteva essere utilizzato per alcuna notificazione in quanto non registrato presso l’IPA .
L’accoglimento d motivo di appello rende superfluo l’esame delle altre doglianze prospettate dall’COGNOME.
La cartella di pagamento va, pertanto, annullata.
Propongono ricorso per cassazione, ‘uno acto’, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate -Riscossione, con tre motivi. Il contribuente resta intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I tre motivi di ricorso sono così sintetizzati in principio dello stesso:
MOTIVO 1: nullità della sentenza per violazione dell’art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Divieto di formulazione di questioni nuove in appello -la CGT sentenza di II grado è nulla per aver fondato la pronuncia di accoglimento dell’appello del contribuente ed il consequenziale annullamento della cartella di pagamento impugnata sulla circostanza che la notifica fosse stata effettuata con l’avvalimento, da parte dell’Agente della riscossione, di un indirizzo PEC non presente nei Pubblici registri, pur trattandosi di questione sollevata dal contribuente solo nell’atto di appello, con evidente violazione, quindi, dell’art. 57, co. 2, d. lgs. 546/1992.
MOTIVO 2: in subordine, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Sull’asserita invalidità della notifica dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA per essere stata avviata da un indirizzo PEC dell’Agente della riscossione non presente nei Pubblici registri -la pronuncia di appello risulta erronea anche per violazione della normativa indicata in rubrica nella parte in cui ha ritenuto viziata la notifica della cartella di pagamento, per essere stata eseguita a mezzo PEC e inviata da un indirizzo PEC dell’Agente della riscossione non presente nei Pubblici Registri, pur non trattandosi di requisito richiesto ai fini della validità della notifica e non sussistendo alcun dubbio in ordine alla riferibilità dell’indirizzo di spedizione all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVO 3: in ulteriore subordine, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -Sull’intervenuta sanatoria dell’eventuale nullità per raggiungimento dello scopo -la sentenza d’appello è erronea e meritoria di cassazione anche in quanto, pur a voler ritenere la notifica della cartella nel caso di specie viziata, comunque tale vizio doveva ascriversi ad una semplice nullità, da ritenersi conseguentemente sanata ai sensi degli artt. 160 e 156, co. 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo, stante la tempestiva impugnazione della cartella stessa da parte del contribuente.
Il primo motivo è infondato. Dalla sua stessa narrativa – in cui il ricorso introduttivo del giudizio è fotoriprodotto per autosufficienza -emerge che in esso il contribuente aveva contestato l”inesistenza notifica per violazione
regolamento istitutivo della p.e.c.’, sostenendo, in un lungo sviluppo argomentativo, non essere stato rispettato il disposto dell’art. 26, comma 2, DPR n. 603 del 1973. È ben vero che non era stato ‘funditus’ esplicitato dal contribuente il profilo della pretesa nullità della notificazione in riferimento alla provenienza da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito nei pubblici registri, ma la totale contestazione del procedimento notificatorio per integrale difetto dei requisiti di legge contenuta nel ricorso introduttivo consente di ritenere che la deduzione in appello dell’impiego, da parte dell’agente della riscossione, di un indirizzo non inserito nei pubblici registri costituisca una specificazione in fatto della suddetta contestazione ad ampio raggio in diritto.
Fondato è il secondo motivo, con assorbimento del terzo.
3.1. Muovendo dall’insegnamento del Massimo consesso di questa Suprema Corte, secondo cui:
In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3 -bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6 -ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. U, n. 15979 del 2022), la giurisprudenza -in specifico riferimento alla notifica telematica di cartella di pagamento – ha precisato:
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI -Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente , occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. 18684 del 2023).
4. La sentenza impugnata non osserva tale principio.
Ciò comporta che essa sia cassata con rinvio, per esame delle ulteriori questioni dichiarate assorbite ed altresì per la definitiva regolazione tra le parti delle spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, per esame delle ulteriori questioni dichiarate assorbite e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 10 aprile 2025.