Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27349 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27349 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18594/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore , in qualità di incorporante la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura special e allegata al controricorso;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore , non costituita;
-intimata –
CARTELLA DI PAGAMENTO -IRPEF 2015.
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 765/2023, depositata il 15 febbraio 2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 8 maggio 2019, alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione la cartella di pagamento n. 097-2019-0134451019-000, recante iscrizione a ruolo effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE per il recupero di imposte erariali (ritenute alla fonte IRPEF) per l’anno 2015, per l’importo complessivo di € 30.919,52 .
Avverso il relativo estratto di ruolo e la cartella di pagamento in questione (sul presupposto RAGIONE_SOCIALE sua non avvenuta notificazione), la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 4674/2020, depositata in segreteria il 2 luglio 2020, lo dichiarava inammissibile, condannando la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 765/2023, pronunciata il 12 settembre 2022 e depositata in segreteria il 15 febbraio 2023, accoglieva l’appello, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di
società incorporante la RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato notificato anche alla RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
Con decreto del 4 aprile 2025 la discussione del ricorso è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, che la Corte di secondo grado aveva fondato la pronuncia di accoglimento dell’appello del contribuente, con il consequenziale annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella impugnata, sulla circostanza che la notifica RAGIONE_SOCIALE stessa cartella fosse stata effettuata mediante l’utilizzo, da parte dell’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) non presente nei pubblici registri, questione, tuttavia, che era stata sollevata dalla società contribuente soltanto con l’atto di appello, e che quindi integrava una domanda nuova, inammissibile in secondo grado.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice.
Rileva, in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE che la sentenza di secondo grado era comunque errata, in quanto la circostanza relativa alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento da parte di un indirizzo PEC dell’ente di RAGIONE_SOCIALE non presente nei pubblici registri/elenchi non era comunque idonea a determinare l’invalidità di tale notificazione, posto che la
necessaria inclusione nel pubblico registro INI-PEC ai fini RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE notificazione doveva ritenersi riferita unicamente al l’ indirizzo del destinatario (e quindi, nel caso di specie, la parte contribuente), e non anche a quello del mittente (e quindi all’RAGIONE_SOCIALE).
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Ed invero, «in tema di giudizio tributario, il rilievo sulla validità RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto impositivo o RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, quand’anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare, comunque, la regolarità dell’intero procedimento notificatorio, sicché l’introduzione, per la prima volta in appello, RAGIONE_SOCIALE denunzia RAGIONE_SOCIALE invalidità di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova» (Cass. 29 aprile 2024, n. 11427; Cass. 28 dicembre 2023, n. 36305; Cass. 25 maggio 2021, n. 14285).
Nel caso di specie, dunque, il fatto che in sede di appello sia stata proposta, per la prima volta, la questione relativa alla validità RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento non integra una domanda nuova, in quanto trattasi comunque di questione rientrante nella causa petendi attinente alla denunciata invalidità RAGIONE_SOCIALE notificazione suddetta, ragion per cui poteva legittimamente essere sollevata per la prima volta in grado di appello.
2.2. Il secondo motivo è, invece, fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è
nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all ‘art. 3 -bis , comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 21 gennaio 1994, n. 53, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati; che, ai fini RAGIONE_SOCIALE notifica nei confronti RAGIONE_SOCIALE P.A., può essere utilizzato anche l’Indice cui al l’art. 6 -ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015).
Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo RAGIONE_SOCIALE notifica, cioè l’avvenuta conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALE società contribuente RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all’ente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto: a ) l’indirizzo RAGIONE_SOCIALE casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto contenente il dominio EMAIL.EMAIL; b ) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall’indice RAGIONE_SOCIALE.
Ne deriva, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.
Consegue, quindi, l’accoglimento del secondo motivo, previo rigetto del primo.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, alla
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà a conformarsi al principio giuridico in precedenza richiamato, oltre che alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 2 luglio 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
R.G. N. 18594/2023 Cons. est. AVV_NOTAIO