Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8295 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8295 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
NOME
-intimato – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO n. 3467/2022, depositata il 19 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
contro
Irpef -Iva -Irap -Accertamento -reddito agrario- attività connesse -indagini bancarie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28463/2022 RG proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATERAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente –
L’Agenzia delle Entrate -dopo aver rilevato che NOME COGNOME, esercente l’attività di silvic oltura, oltre che di produzione e vendita di pallets di legno (bancali da carico), per l’anno 2014 , aveva dichiarato un reddito agrario di euro 1.535,05 ed un reddito di impresa, di euro 11.162,00 ed un volume di affari di euro 930.310,00 -emetteva nei suoi confronti avviso di accertamento con il quale rideterminava il solo reddito di impresa sulla scorta di quanto accertato con precedente processo verbale di constatazione. Con detto ultimo l’Ufficio aveva riscontrato l’omessa registrazione di fatture, l’indebita deduzione di costi per carburante ed operazioni bancarie di addebito ed accredito risultate non giustificate. Tuttavia, nell’acce rtamento di un maggior reddito e di un maggior volume di affari, in ragione di presunti ricavi in nero, teneva esclusivamente conto di quanto emerso dalle indagini bancarie, mentre considerava le fatture non contabilizzate ai soli fini dell’Iva.
Nell’atto impositivo l’Ufficio precisava che i ricavi in nero venivano imputati ad un maggior reddito di impresa (e non a quello agrario).
Contestualmente l’Ufficio, in relazione ai prelievi ingiustificati, relativi all’anno di imposta 2014, che equiparava ad acquisti non fatturati, emetteva atto di constatazione con il quale determinava la sanzione di euro 55.466,00 per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura.
Il contribuente ricorreva nei confronti di detto ultimo atto (oltre che con separato ricorso nei confronti dell’avviso di accertamento ).
La C.t.p. di Salerno preso atto dell’accoglimento del ricorso del contribuente quanto all’accertamento fondato sulle indagini bancarie, accoglieva anche il ricorso relativo alla sanzione.
L’Ufficio spiegava appelli avverso detta sentenza (oltre che avverso quella che aveva deciso sull’avviso di accertamento) che veniva rigettato dalla C.t.r. con la sentenza in epigrafe.
Avverso detta ultima ricorre l’Agenzia delle entrate, mentre il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che:
L ‘ Agenzia delle entrate propone un unico motivo e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.,
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur rilevando che il separato giudizio avente ad oggetto le violazioni oggetto della sanzione di cui all’atto di irrogazione impugnato aveva natura pregiudiziale, ha accolto il ricorso del contribuente in ragione della pronuncia resa nel primo sebbene non passata in giudicato mentre avrebbe dovuto sospendere il giudizio.
Deve rilevarsi di ufficio l’inammissibilità del ricorso per mancato completamento del procedimento notificatorio.
2.1. Come da attestazione di Cancelleria rilasciata in data 17 marzo 2025, risulta che l’Agenzia delle entrate, la quale si è avvalsa della notifica del ricorso a mezzo pec, non ha provveduto al deposito della ricevuta di avvenuta consegna. Risulta prodotta la sola ricevuta di accettazione dal sistema.
2.2. Ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione, è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell’art. 9, commi 1 -bis e 1ter , legge n. 53 del 1994; tale produzione rileva su l piano dell’ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis cod. proc. civ. (Cass. 19/11/2024, n. 29670)
La notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, d.P.R. n. 68 del 2005, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, d.P.R. cit; dunque, non si esaurisce con l’invio telematico dell’atto, occorrendo anche la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario; la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. (Cass, 06/09/2024, n 24010)
In mancanza, il procedimento notificatorio non può ritenersi perfezionato (con conseguente effettiva e valida costituzione del contraddittorio).
Ne consegue, altresì, l’ impossibilità di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 cod. proc civ., perché si è in presenza di attività notificatoria incompleta e dunque non suscettibile di valutazione ai sensi di quella norma, secondo quanto questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, seppure in riferimento alla notifica a mezzo posta (nello stesso senso Cass. n. 24010 del 2024 cit.)
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non deve provvedersi sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato.
Poiché è soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 febbraio e, all’esito di riconvocazione, il