Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20160 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20160 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2908/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, INDIRIZZO, ed RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE,
-ricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in INDIRIZZO pec: EMAIL,
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Coperchia di Pellezzano INDIRIZZO), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
Cartella di pagamento -IVA -IRES – 2011
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. CAMPANIA -SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO n. 8827/2017, depositata in data 20 ottobre 2017, notificata in data 20 novembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE – a seguito di controllo automatizzato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del moRAGIONE_SOCIALE di dichiarazione Unico Società di Capitali per l’anno d’imposta 2011, operava nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE l’iscrizione a ruolo per l’importo totale di € 329.424,23, scaturente dall’omesso versamento a saldo IRES di € 192.914,00 e relativi interessi e sanzioni, oltre sanzioni per omessi acconti IRES e sanzioni per omesso versamento periodico IVA relativo alla liquidazione del mese di febbraio. Con la consegna del ruolo ordinario reso esecutivo dall’Ufficio in data 19/01/2015 e consegnato in data 25/02/2015 al Concessionario per la RAGIONE_SOCIALE, veniva da quest’ultimo emessa la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata alla controparte in data 10/06/2015.
Avverso la cartella di pagamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 4452/01/2016, dichiarava inammissibile il ricorso per intempestività.
Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Campania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 8827/09/2017, depositata in data 20 ottobre 2017, la C.t.r. adita accoglieva il gravame RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, annullando l’atto impugnato.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Campania, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava il ricorso alla società contribuente via pec in data 12 gennaio 2018 e lo depositava presso la Corte in data 30 gennaio 2018. Senonché L’RAGIONE_SOCIALE, difesa dall’AVV_NOTAIO del libero foro AVV_NOTAIO, ha proposto ulteriore ricorso per cassazione affidato a due motivi notificandolo al contribuente a mani di un addetto alla ricezione degli atti in data 22 gennaio 2018 Tale ricorso è stato depositato presso la Corte in data 14 marzo 2018 dalla controricorrente.
La società contribuente ha resistito con controricorso, adiuvato da memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 3271 pubblicata in data 09/0/2/2025, la Corte disponeva che la Cancelleria procedesse alle prescritte comunicazioni RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALE‘udienza in camera di consiglio all’RAGIONE_SOCIALE sia quale difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia quale difesa dall’AVV_NOTAIO del libero foro.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6 giugno 2025, per le quali entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 d.P.R. n. 602/1973, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2712 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto non provata la validità RAGIONE_SOCIALEa notifica perché non si era proceduto al deposito dei file informatici di posta elettronica inviati, mentre, in realtà, avrebbe dovuto ritenere sufficiente la produzione in giudizio (oltre che del messaggio di posta elettronica e RAGIONE_SOCIALEa cartella) RAGIONE_SOCIALEa
ricevuta di avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALEa PEC inviata all’indirizzo RAGIONE_SOCIALEa società in questione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973, del 4 di 4 Decreto del DGSIA del Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia del 28/12/2015 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 D.Lgs. 546/1992 in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto comunque invalida la notifica in quanto il file RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento sarebbe stato notificato con estensione ‘.pdf’ anziché ‘.p7m’, così applicando al processo tributario norma valevole esclusivamente per quello civile.
Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO del libero foro, notificato in data 22 gennaio 2018. Va, invero, rilevato che il deposito di tale ricorso, avvenuto il 14 marzo 2018, è stato effettuato dalla parte controricorrente, costituendo una produzione di quest’ultima, per cui non vi è prova del tempestivo deposito RAGIONE_SOCIALE stesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 369 cod. proc.civ.
Il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, proposto con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è tempestivo, rispetto alla notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, e procedibile.
In particolare, per quanto riguarda l’RAGIONE_SOCIALE, è vero che, secondo questa Corte, nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione RAGIONE_SOCIALE stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e
l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, non comportando la mera notificazione del primo ricorso la consumazione del potere d’impugnazione (Cass. n. 21145 del 19/10/2016, ex plurimis ).
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso per primo notificato, unico depositato tempestivamente dalle ricorrenti, è proprio quello proposto con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la cui ammissibilità e procedibilità non è quindi condizionata dal successivo, proposto con il patrocinio del difensore del libero foro non depositato dalla parte ricorrente RAGIONE_SOCIALE e quindi improcedibile.
3.1. Venendo al merito del ricorso RAGIONE_SOCIALE Agenzie procedibile, il primo motivo è fondato, nei termini che seguono.
Con il mezzo in esame l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto non provata la validità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale effettuata dall’Agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, perché non si era proceduto al deposito dei file informatici di posta elettronica inviati.
3.2. L’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/73 (Notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento), come modificato dall’art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, prescrive che “La notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile”.
In base alle disposizioni per l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa posta elettronica certificata contenute nell’art. 6, commi 2 e ss., del richiamato d.P.R. n. 68 del 2005, la prova RAGIONE_SOCIALEa avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALEa pec,
è costituito dal messaggio di consegna che il gestore RAGIONE_SOCIALEa pec del ricevente consegna al mittente:
” 1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento RAGIONE_SOCIALEa consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all’articolo.
La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte RAGIONE_SOCIALEa ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.” 3.3. In RAGIONE_SOCIALE, la produzione RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di consegna è pertanto idonea a dimostrare l’avvenuto perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notifica telematica nei confronti del destinatario e la data in cui tale evento si è realizzato, ovvero le due circostanze fattuali realmente controverse in questo giudizio (Cass. n. 16365 del 21/06/2018; Cass. n. 30532 del 26/11/2018).
Risulta nel caso di specie (cfr. anche controricorso, pag.4 e passi m), che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha prodotto, oltre al messaggio di posta elettronica ed alla cartella notificata, proprio la ricevuta RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALEa PEC prevista dal citato art. 6, avvenuta all’ indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALEa società destinataria, come risultante dai relativi elenchi, e dalla stessa ricevuta il giorno 10 giugno 2015 alle ore 16.49.
3.4. La ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si fonda tuttavia sull’affermazione che, per provare la validità RAGIONE_SOCIALEa notificazione, sarebbe occorso necessariamente «il deposito dei files informatici del messaggio di posta elettronica inviato: “ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna che contiene anche la copia del messaggio inviato (EMAIL) e gli allegati. Le ricevute sono caratterizzate dalla presenza di un certificato di firma del gestore di posta, vale a dire di un certificato che attesta che quel messaggio proviene dall’ente che ha gestito la consegna del messaggio EMAIL e tali certificati si distinguono, solitamente, per la presenza di una piccola coccarda, visibile quando il messaggio stesso viene letto con un client di posta. Cliccando su tale simbolo, infatti, vengono rilevati gli estremi RAGIONE_SOCIALEa certificazione e, quindi, si ha certezza RAGIONE_SOCIALEa genuinità del file: risulta evidente che al fine di fornire la prova RAGIONE_SOCIALEa notificazione, quindi, deve procedersi alla produzione dei suddetti files, dopo averli salvati nel formato opportuno”.».
Tuttavia, nel caso di specie non si tratta RAGIONE_SOCIALEa notifica di un atto in materia civile, amministrativa o stragiudiziale effettuata da un avvocato o da un procuratore legale, munito di procura alle liti a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 83 c.p.c., di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sicché non viene in rilievo la peculiare disciplina di cui agli art. 3 bis e 9, commi 1 bis e 1 ter, di tale fonte, in tema di prova con modalità telematiche o tramite materiale deposito in cancelleria RAGIONE_SOCIALE copie su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e RAGIONE_SOCIALE relative ricevute di
accettazione e di avvenuta consegna accompagnato dall’attestazione.
Tanto premesso, deve peraltro darsi atto che, che anche nei casi in cui si applichi tale disciplina, questa Corte ha già chiarito che, nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 53 del 1994, la violazione RAGIONE_SOCIALE forme digitali non integra l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo (Cass. 21/05/2024, n. 14063, che ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva ritenuto sufficiente ad evitare l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello la produzione, in assenza di contestazioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellato, RAGIONE_SOCIALE ricevute, in formato pdf, di avvenuta accettazione e consegna del messaggio pec, accompagnate dalla copia cartacea RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato).
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha quindi errato nell’affermare che la mancata produzione dei ‘files informatici del messaggio inviato […]’ escludesse a priori la prova RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento.
Piuttosto, il giudice a quo avrebbe dovuto verificare la produzione su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di consegna RAGIONE_SOCIALEa notifica telematica RAGIONE_SOCIALEa cartella, ovvero sostanzialmente la relativa produzione cartacea, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del d.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, vigente ratione temporis, in materia di copie analogiche di documenti informatici. Ed in particolare, nel caso in cui la produzione in copia analogica o l’estratto su supporto analogico di siffatti documenti (geneticamente telematici) non fosse corredato da attestazione di conformità, applicando allora la disciplina di cui al secondo comma del ridetto art. 23, a mente del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALE‘originale se la loro conformità non è
espressamente disconosciuta». Tenendo tuttavia ben presente che, secondo questa Corte, ai fini del disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa conformità all’originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell’allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (da ultimo Cass. n. 23213 del 28/08/2024).
Costituendo la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento un dato fattuale esterno al processo (per quanto possa determinare conseguenze di natura processuale), il relativo accertamento, da condurre in base ai principi normativi e giurisprudenziali appena illustrati, è di competenza del giudice del merito.
4. Anche il secondo motivo è fondato.
Con esso l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto comunque invalida la notifica, in quanto il file RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento sarebbe stato notificato con estensione ‘.pdf’ anziché ‘.p7m’, così applicando al processo tributario una norma valevole esclusivamente per quello civile.
4.1. Infatti, è pacifico che ‘In caso di notifica a mezzo EMAIL, la copia su supporto informatico RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. 27/11/2019, n. 30948; Cass. 03/07/2023, n. 18864; 19/12/2023, n. 35541).
In ogni caso poi, questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di processo telematico, che le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” (Cass., Sez. Un., n. 10266 del 27/04/2018; Cass. n. 23951 del 29/10/2020).
Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALEt.rRAGIONE_SOCIALE ha fatto malgoverno dei principi illustrati allorquando ha ritenuto invalida la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella
con estensione del file in ‘pdf’ anziché in ‘p7m’ in quanto la firma digitale e la paternità RAGIONE_SOCIALE‘atto è garantita solo attraverso un file con estensione ‘p7m’. Contrariamente con la notifica via PEC in formato pdf non viene prodotto l’originale RAGIONE_SOCIALEa cartella ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di un attestato di conformità da parte del pubblico ufficiale’
In conclusione, va dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO del libero foro NOME AVV_NOTAIO.
Stante il disposto di cui all’art. 22 d.l. 20 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, non sussistono i presupposti per l’assoggettamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al pagamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002. (Cass. 03/09/2024, n. 23669).
Il ricorso proposto dalle Agenzie con il RAGIONE_SOCIALE dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE va accolto e la sentenza va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame.
Al giudice del rinvio è rimesso altresì di provvedere in ordine alle spese, tutte, del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO del libero foro ed accoglie il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proposto con il RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria RAGIONE_SOCIALEa Campania -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE – affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda in ordine alle spese, tutte, del giudizio di legittimità.