Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28647 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28647 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, che ha indicato recapito PEC, e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
OGGETTO: Ires, etc., 2007/2010 – Comunicazione di iscrizione ipotecaria -Atti prodromici – Questioni di notificazione.
e contro
Regione RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
avverso
la sentenza n. 25, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE il 29.10.2018, e pubblicata il 26.11.2018;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Amministrazione finanziaria notificava a RAGIONE_SOCIALE comunicazione di iscrizione ipotecaria fondata su una pluralità di crediti, in parte di natura tributaria e riportati in prodromiche cartelle di pagamento (oltre contravvenzioni al codice RAGIONE_SOCIALE strada, etc.).
La società impugnava la comunicazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, proponendo plurime censure, tra cui l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE comunicazione di iscrizione ipotecaria, RAGIONE_SOCIALE comunicazione preventiva, RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali presupposte. La CTP chiariva di dover limitare la propria pronuncia alle controversie aventi natura tributaria, e dichiarava in parte inammissibile l’impugnativa, mentre per il resto valutava infondate le censure proposte dalla ricorrente e rigettava il suo ricorso.
RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, rinnovando le proprie critiche. La CTR respingeva l’impugnazione e confermava la decisione di primo grado.
La società ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a sette motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE non si sono costituite tempestivamente in questo giudizio, ma hanno depositato nota con la quale hanno domandato di partecipare all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. La Regione RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto la notificazione del ricorso il 27.5.2019, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La contribuente ha pure depositato il 14.10.2025 memoria, contenente repliche al controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE avverso l’impugnativa RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 575/2019 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Torino, che non risulta riguardare questo giudizio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione degli artt. 91, 99, 101, 112, 113, 115, 116, 167 e 216, cod. proc. civ., degli artt. 2946, 2953 e 2697 cod. civ., in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova, dell’art. 24 Cost., dell’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973, in tema di trasmissione dei ruoli, degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), per non avere il giudice dell’appello rilevato la ‘inesistenza ed incompletezza RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella impugnata (allegati 1° e 1b) anche ai fini dell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE iscrizione di ipoteca’ (ric., p. 9).
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione degli artt. 91, 99, 101, 112, 113, 115, 116, 167 e 216, cod. proc. civ., degli artt. 2946, 2953 e 2697 cod. civ., in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova, dell’art. 24 Cost., dell’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973, in tema di trasmissione dei ruoli, degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale), per non avere il giudice del gravame rilevato la maturazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione breve dei pretesi crediti tributari azionati.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione degli artt. 91, 99, 101, 112, 113, 115, 116, 167 e 216, cod. proc. civ., degli artt. 2946, 2953 e 2697 cod. civ., in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova, dell’art. 24 Cost., dell’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973, in tema di trasmissione dei ruoli, degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), ed ancora, dell’art. 77 del Dpr n. 602 del 1973 e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR rilevato la ‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria ex post’ (ric., p. 18), in assenza di comunicazione preventiva.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 3 e 21 octies RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, per non avere la CTR rilevato l’omessa motivazione dell’atto amministrativo con riferimento alla comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la contribuente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione assunta dalla CTR, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 1, comma 2, 3 e 21 octies , RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, per non avere il giudice di secondo grado rilevato la violazione del ‘divieto di aggravamento’ da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Mediante il sesto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ed il vizio di motivazione, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 91, 99,
101, 112, 113, 115, 116, 167 e 216, cod. proc. civ., degli artt. 2946, 2953 e 2697 cod. civ., in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova, dell’art. 24 Cost., dell’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973, in tema di trasmissione dei ruoli, e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello denegato lo svolgimento di attività istruttoria, senza neppure motivare sul punto.
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la contribuente censura la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione assunta dalla CTR ed il vizio di motivazione, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 91, 99, 101, 112, 113, 115, 116, 167 e 216, cod. proc. civ., degli artt. 2946, 2953 e 2697 cod. civ., in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova, dell’art. 24 Cost., dell’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973, in tema di trasmissione dei ruoli, e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), per avere il giudice dell’appello disatteso le contestazioni proposte dalla ricorrente affermando la non ammissibilità dell’accertamento negativo del credito nel processo tributario.
Con il primo motivo di ricorso la contribuente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non avere il giudice dell’appello rilevato la ‘inesistenza ed incompletezza RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella impugnata (allegati 1° e 1b) anche ai fini dell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE iscrizione di ipoteca’ (ric., p. 9), nonché RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni e dei contenuti dei documenti cartacei di cui l’Amministrazione finanziaria non ha prodotto gli originali (ric., p. 11). Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 3 e 21 octies RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, per non avere la CTR rilevato l’omessa motivazione dell’atto amministrativo (comunicazione di iscrizione ipotecaria). I due motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e
possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
8.1. Il primo strumento di impugnazione presenta limiti nella formulazione tecnica. Invoca un vizio di notificazione di una ‘cartella’, ma non indica a quale atto esattivo intenda riferirsi. Il presente processo attiene all’impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria fondata su una pluralità di cartelle esattoriali. Inoltre, la contribuente richiama atti allegati, di cui però non riproduce il contenuto.
Dalla lettura dell’esposizione del motivo sembra debba desumersi che la contribuente intende (ri)proporre una pluralità di censure circa la notificazione dell’atto impugnato, la comunicazione di iscrizione ipotecaria, così come di ogni atto presupposto.
Lamenta l’invio RAGIONE_SOCIALE notificazioni a mezzo di semplice Pec modificabile, non con estensione ‘.p7m.’, e priva di sottoscrizione digitale; oppone che ha richiesto ma non conseguito la produzione degli originali RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali; contesta il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE comunicazione di iscrizione ipotecaria a causa RAGIONE_SOCIALE mancata indicazione del ruolo (recte: dei ruoli) su cui essa è fondata; lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE normativa in materia di trasmissione dei ruoli; critica la valutazione RAGIONE_SOCIALE CTR secondo cui le irregolarità RAGIONE_SOCIALE notificazioni enunciate si risolverebbero in vizi di nullità e non di inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazioni, conseguendone la sanatoria RAGIONE_SOCIALE notificazioni per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo.
8.2. Il giudice dell’appello spiega che l’RAGIONE_SOCIALE ha prodotto copia RAGIONE_SOCIALE notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali presupposte, e pure RAGIONE_SOCIALE comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, consegnata il 20.2.2015, ed ha evidenziato che gli atti non sono stati impugnati. Ha poi rilevato che la contribuente non ha contestato ‘la PEC con cui si trasmettono gli avvisi impugnati (atto di appello, pag. 19), la cui provenienza è quindi certa’ (sent. CTR, p. 6).
Quindi il giudice del gravame ha ritenuto che la notificazione a mezzo di Pec di cui non è contestata la provenienza dall’Amministrazione finanziaria, con allegati ‘semplici PDF’, non importa il vizio di inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione.
Il giudice dell’appello ha poi evidenziato che, essendo intervenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALE comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nel 2015, non opposta, all’epoca di notificazione RAGIONE_SOCIALE comunicazione di iscrizione ipotecaria, il 15.11.2017, non era maturata alcuna prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie.
8.3. La valutazione operata dal giudice dell’appello appare corretta, anche se risulta opportuno proporre alcune integrazioni.
Gli atti presupposti in questione sono stati notificati dall’Amministrazione finanziaria a mezzo Pec, di cui non è contestata la provenienza, e sono stati regolarmente ricevuti dalla ricorrente, che non li ha impugnati.
Completezza suggerisce quindi di aggiungere come questa Corte di legittimità abbia già avuto occasione di chiarire che ‘la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante EMAIL è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità RAGIONE_SOCIALE cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario’, Cass. sez. V, 3.12.2024, n. 30922.
Inoltre, questa Corte regolatrice ha avuto recentemente occasione di ribadire, esprimendo principi estensibili, che ‘in tema di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, se l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione produce in giudizio una copia fotostatica RAGIONE_SOCIALE relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo RAGIONE_SOCIALE cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le
ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento’, Cass. sez. V, 1.4.2025, n. 8604; non essendosi mancato di spiegare che ‘in tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio RAGIONE_SOCIALE copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all’originale ad opera dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente dimostrare l’avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento che costituisce presupposto dell’avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev’essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall’originale, nonché con allegazione di idonea prova’, Cass. sez. V, 5.11.2014, n. 28373; ed essendosi già in precedenza chiarito che ‘nell’ipotesi in cui il destinatario RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione può dimostrarla producendo copia RAGIONE_SOCIALE stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità RAGIONE_SOCIALE stessa o RAGIONE_SOCIALE sua notifica’, Cass. sez. VI-V, 11.10.2018, n. 25292.
Neppure si è mancato recentemente di ribadire che ‘in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall’apposizione
del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emettere l’atto, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito moRAGIONE_SOCIALE approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’agente, ma solo la sua intestazione e l’indicazione RAGIONE_SOCIALE causale, tramite apposito numero di codice’, Cass. sez. V, 15.7.2024, n. 19327.
Inoltre occorre ancora rilevare, con riferimento tanto al primo quanto al quarto mezzo di impugnazione, che la motivazione di un atto tributario deve intendersi integrata con quella contenuta negli atti presupposti richiamati che, nel caso di specie, sono stati efficacemente notificati alla contribuente, la quale non li ha impugnati, rimanendo precluse le contestazioni sulla loro motivazione, anche con riferimento alla procedura di trasmissione dei ruoli.
Del resto, mediante una comunicazione di iscrizione ipotecaria ciò che deve essere portato a conoscenza del contribuente a livello di motivazione, sono solo gli atti su cui la stessa è fondata. Ove il contribuente ritenga che, ciononostante, sia stato comunque leso il proprio diritto di difesa, deve proporre contestazioni specifiche, il che non si verifica nel caso di specie.
Entrambi i motivi di ricorso risultano pertanto infondati, e devono perciò essere respinti.
Mediante il secondo strumento di impugnazione la ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per non aver rilevato la maturazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione breve quinquennale dei pretesi crediti tributari azionati. La censura si lega a quella proposta con il terzo strumento di impugnazione, con la quale critica la violazione di legge per non avere la CTR rilevato la ‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE comunicazione di avvenuta iscrizione
ipotecaria ex post’ (ric., p. 18), in assenza di comunicazione preventiva. I due motivi di impugnazione presentano pertanto profili di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
9.1. Il giudice dell’appello ha rilevato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata regolarmente notificata alla contribuente il 20 febbraio 2015 e non è stata impugnata, consolidandosene gli effetti. Pertanto, essendo stata notificata la comunicazione di iscrizione ipotecaria il 15 marzo 2017, nessuna prescrizione dei crediti tributari impugnati è maturata.
9.2. La valutazione operata dalla CTR risulta ineccepibile.
La comunicazione di iscrizione ipotecaria non è intervenuta ‘ex post’, essendo stata preceduta dalla regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE comunicazione preventiva. Quest’ultima ha sortito l’effetto di interrompere la prescrizione dei crediti tributari, che pertanto non è maturata, indipendentemente dalla loro natura.
Tanto premesso, la società non ha cura di specificare la prescrizione di quali crediti tributari, analiticamente individuati, intende invocare. Merita solo di essere ricordato allora, visto che la contribuente opera riferimento ad una prescrizione ‘breve’, che i crediti erariali sono soggetti all’ordinaria prescrizione decennale.
Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertanto infondati e devono perciò essere respinti.
Con il quinto motivo di ricorso la contribuente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione assunta dalla CTR per non avere il giudice del gravame rilevato la violazione del ‘divieto di aggravamento’ da parte dell’Amministrazione finanziaria.
10.1. Invero la censura proposta dalla ricorrente non appare agevolmente comprensibile.
La società lamenta una pluralità di circostanze che avrebbero ‘aggravato’, a quanto è dato comprendere, il proprio diritto di difesa, ma incorre, in proposito, in una pluralità di petizioni di
principio. Opera riferimento ad irregolarità RAGIONE_SOCIALE notificazione di atti, che però si è già visto non essere riscontabili. Invoca una prescrizione/decadenza dei crediti tributari, che pure si è evidenziato non essere maturata.
Pertanto, anche nella misura in cui la critica possa ritenersi ammissibile, essendo proposta in relazione ai profili di censura incompatibili di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., la contestazione rimane comunque infondata.
Il quinto motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.
Mediante il sesto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere il giudice dell’appello denegato lo svolgimento di attività istruttoria, senza neppure motivare sul punto.
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la contribuente censura la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione assunta dalla CTR, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere il giudice del gravame disatteso le contestazioni proposte dalla ricorrente affermando la non ammissibilità dell’accertamento negativo del credito nel processo tributario.
Sia il sesto sia il settimo motivo di ricorso risultano inammissibili.
11.1. Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito, con giurisprudenza consolidata, che ‘ in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello RAGIONE_SOCIALE violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al
quale si deve decidere RAGIONE_SOCIALE violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo … Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni concernenti l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite al processo e il merito RAGIONE_SOCIALE causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse’, Cass. sez. I, 23.10.2018, n. 26874 (in senso conforme, amplius , cfr. Cass. sez. I, 23.9.2011, n. 19443).
11.1.1. Solo per completezza può allora anche rilevarsi che la tematica relativa al divieto di accertamento negativo del credito nel giudizio tributario, affermato dalla CTR e contestato dalla ricorrente, non appare pertinente in questa sede. La questione in discorso attiene infatti al merito RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria, e la contribuente non ha richiesto di esaminare censure relative alla infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretese fiscali, allegando che le sia stato richiesto il pagamento di tributi non dovuti. Nel presente giudizio la società contesta la illegittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria in conseguenza di vizi di notificazione RAGIONE_SOCIALE comunicazione di iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti, su cui il giudice del gravame ha esaurientemente espresso la propria valutazione.
Tanto premesso, l’attività istruttoria negata al contribuente, a quanto si comprende, consisterebbe in primo luogo nel mancato ordine di esibizione all’Incaricato per la riscossione RAGIONE_SOCIALE documentazione relativa alla notificazione degli atti, provvedimento
che sarebbe risultato superfluo, perchè si è già visto che il deposito è stato effettuato nei limiti di legge.
In secondo luogo il giudice del merito avrebbe omesso di disporre consulenza tecnica di ufficio per verificare se ‘i Pdf allegati alla PEC (allegati 1° e 1b) abbiano o meno le caratteristiche per essere considerati documenti informatici’ (ric., p. 25). Ricordato che il giudice ha facoltà e non obbligo di disporre una CTU, appare corretta la valutazione operata dalla CTR che non l’ha disposta ritenendola superflua e motivando sul perché le notificazioni di cui si discute dovevano ritenersi regolari, essendone certa la provenienza ed avendo raggiunto il loro scopo.
Le ulteriori censure si basano su petizioni di principio, in materia di irregolare notificazione di atti presupposti, su cui si è già detto.
I motivi di ricorso sesto e settimo devono quindi essere dichiarati inammissibili.
In definitiva il ricorso introdotto dalla società deve essere rigettato.
Non devono essere liquidate spese di lite, non avendo resistenti ed intimata articolato difese nel giudizio di legittimità.
12.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore .
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24.10.2025.
Il Presidente est. NOME COGNOME