Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27484 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6725/2023 proposto da:
COGNOME NOME, nata in RAGIONE_SOCIALE (CL) il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE) ed ivi residente, al INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), giusta procura su foglio separato e congiunta al ricorso (p.e.c.: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in INDIRIZZO, in RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Palermo (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), come da procura speciale allegata
Avvisi accertamento Tarsu/Tia -Proposta definizione accelerata
al controricorso e per Delibera di G.M. n. 51 del 31.03.2023, ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, alla INDIRIZZO, presso il suo studio e con domicilio digitale presso la sua pec EMAIL;
– controricorrente –
-avverso la sentenza n. 2340/2023 emessa dalla CTR Sicilia in data 10/03/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso due avvisi di accertamento (nn. 324 e 605) notificati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a COGNOME NOME per il pagamento della TARSU/TIA dell’anno 2013.
La CTP ha accolto il ricorso limitatamente alla censura circa l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente per inesistenza della notifica, sulla base delle seguenti ragioni:
-ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. c) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120 (‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale’), le p.e.c. registrate presso l’I.P.A. sono utilizzabili a condizione che l’ente non abbia provveduto a registrare la propria p.e.c. presso il c.d. Registro PP.AA. ed in tal senso nella relazione di notificazione il difensore che procede alla notifica dell’appello tributario (o del ricorso introduttivo di primo grado) deve preli minarmente accertare l’assenza di indirizzo p.e.c. nel predetto registro e dichiarare tale eseguito accertamento nella stessa relazione di notificazione quale condicio iuris di validità dell’indirizzo p.e.c. estratto dall’I.P.A. e della adottata procedura di notificazione a mezzo p.e.c.;
tale meccanismo è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. avvenuta il 16.07.2020 (G.U. n. 178), per cui alla data di notificazione dell’appello avvenuta in data 23.06.2020 il registro IPA non era tout court considerato pubblico registro, con la conseguenza che la notifica sull’indirizzo presente su I.P.A. (EMAIL) era
inesistente.
COGNOME NOME ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato ha proposto la definizione anticipata del giudizio per manifesta infondatezza.
Il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha proposto istanza di decisione del ricorso, illustrandola con memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e dell’art. 16 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 5, 7, e 9 del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163.
Sostiene il ricorrente che la notifica del processo tributario è regolata dall’art. 16 bis del d.l. n. 546 del 1992, secondo cui le notifiche devono essere effettuate con le modalità telematiche contenute nel d.m. n. 163 del 2013. Tale d.m. prescrive che le notificazioni siano eseguite mediante la trascrizione dei documenti informatici all’indirizzo p.e.c. di cui all’art. 7. Quest’ultima norma dispone, al quinto comma, che, per gli enti impositori, l’indirizzo di p.e.c. per le notifiche è quello individuato nell’art. 47, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA. Ad avviso del ricorrente, quindi, la sentenza impugnata ha errato laddove non ha ritenuto di applicare l’art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, da ritenersi prevalente in quanto relativo alla disciplina applicabile al rito tributario.
1.1. Il motivo è fondato.
Su una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame si è di recente pronunciata Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12617 del 2024, le cui argomentazioni questo Collegio intende condividere.
Prevede l’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (intitolato ‘Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici’), nella versione vigente dal 24/10/2018 al 15/09/2022 e, dunque, applicabile alla presente fattispecie, che: «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la
competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione» (Comma sostituito dall’articolo 16, comma 1, lett. a, n. 4), del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).
Il citato d.m. dispone che: «1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di PEC di cui all’articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto (rubricato ‘Indirizzo di posta elettronica certificata’), «Per gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA». La Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 – Processo tributario telematico -linee guida, in relazione al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, in proposito ha previsto che: «Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo 5. In ordine all’individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI -PEC (www.inipec.gov.it)».
Secondo quanto previsto dall’art. 16 del decreto direttoriale del M.E.F. del 4 agosto 2015 emanato in attuazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 163 del 2013, nonché dall’art. 2, comma 1, lett. c) del successivo decreto direttoriale del M.E.F. del 15 dicembre 2016, il processo tributario
telematico è entrato in vigore nella Regione Sicilia a far data dal 15 giugno 2017 (in motivazione Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12739, e Cass., Sez. 5, n. 15776/2023).
Ne consegue che, nel caso in esame, la notificazione dell’appello avvenuta in data 23.06.2020 all’indirizzo risultante dal registro IPA non è inesistente, ma è da ritenere correttamente eseguita.
Né può trovare applicazione la normativa richiamata nella sentenza impugnata, in virtù del principio di specialità del processo tributario.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, pe r l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.2024.