Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8246 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8246 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
Oggetto: Ricorso in appello – Notifica a mezzo EMAIL – Attivazione del P.T.T. nella Regione di riferimento – necessità – Conseguenze
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11210/2019 R.G. proposto da:
PANNUNZI PATRIZIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO , e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , entrambe domiciliate in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ope legis ;
-resistenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 6761/07/2018, depositata in data 3 ottobre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 del Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE la contribuente chiedeva l’annullamento dell’avviso di intimazione n. 09720139078157011000, relativo alla cartella n. 09720100169782385, eccependo il difetto di notifica dell’avviso stesso e degli atti prodromici, relativi ad un accertamento IRPEF per l’ anno di imposta 2004.
Si costituivano in giudizio sia RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE, deducendo la regolare notifica a mezzo posta della cartella esattoriale sottesa all’avviso di intimazione, di c ui veniva prodotto l’avviso di ricevimento .
La CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso, rilevando che alla notifica eseguita nelle mani del portiere non aveva fatto seguito la comunicazione a mezzo raccomandata nei confronti dell’interessato.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio.
La contribuente si costituiva eccependo, preliminarmente, l’inesistenza della notifica del ricorso in appello, in quanto notificato a mezzo pec in data 31 agosto 2016, prima dell’introduzione del processo telematico tributario nella regione Lazio (avvenuta il 15 aprile dell’anno successivo).
I giudici del gravame riformavano la decisione di primo grado, ritenendo perfezionata la notifica della cartella, eseguita a mezzo posta, nelle mani di soggetto che si era qualificato come addetto alla casa, all’ufficio o all’ azienda, rendendosi a quel punto superflui ulteriori adempimenti. La CTR aderiva alle prospettazioni dell’appellante anche rispetto alla circostanza che la notifica fosse stata eseguita presso un domicilio dal quale la contribuente assumeva di essersi allontanata. Sul punto, veniva infatti rilevato che la contribuente aveva personalmente ricevuto atti notificati a quello stesso indirizzo in data successiva a quella in cui le fu trasmessa la cartella di pagamento oggetto del giudizio.
Avverso la decisione della CTR del Lazio ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unico motivo. L ‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato atto con il quale hanno chiesto di partecipare all’ eventuale udienza di discussione.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18/03/2025. Considerato che:
Con il primo ed unico strumento di impugnazione la ricorrente deduce l’inesistenza della notifica a mezzo EMAIL dell’atto di appello, e conseguente inammissibilità dello stesso, e la conseguente nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 , comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 3bis l. 53/1994 e del combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 545/1992. Deduce, in particolare, che la CTR avrebbe errato nel ritenere valida la notifica, eseguita a mezzo EMAIL, dell’atto di impugnazione, stante la costituzione della parte appellata; di contro, la normativa sul processo tributario telematico era inapplicabile al momento dell’instaurazione del giudizio di secondo grado, in quanto entrata in vigore nella Regione Lazio solo il 15 aprile 2017.
Il motivo è fondato, in relazione al principio di specialità del processo tributario (Cass. 11/06/2018 n. 15109) per il quale è inesistente la notifica a mezzo pec in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, nella fattispecie il Lazio, ove è entrato in vigore il 15 aprile 2017 (Cass. 22/7/2019 n. 19638).
Si tratta di un principio costantemente affermato da questa Corte (e recentemente ribadito da Cass. 06/06/2023 n. 15776 e Cass. 05/07/2024, n. 18424 ): l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc , ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione della parte convenuta.
Nella specie, alla luce di quanto precede e della tempistica esposta, la CTR ha errato nel dichiarare sanata l’inesistenza della
notifica del ricorso in appello, eseguit a dall’agente della RAGIONE_SOCIALE a mezzo pec il 31/08/2016 , ben prima dell’introduzione, nella regione Lazio, del processo tributario telematico.
In definitiva il ricorso va accolto, la sentenza di appello va cassata senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382, comma terzo, cod. proc. civ., stante l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione RAGIONE_SOCIALE oscillazioni giurisprudenziali sulla questione oggetto di lite, per compensare le spese del grado di appello.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa le spese del grado di appello e condanna l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.