Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24124/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
AMMISSIBILITA’ APPELLO NOTIFICATO A MEZZO PEC
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), domiciliato elettivamente, nel corso del giudizio di appello, in Roma alla INDIRIZZO;
-intimato –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -ROMA n. 1400/2017, depositata in data 16/3/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere AVV_NOTAIO
COGNOME nella camera di consiglio del 13 settembre 2024;
Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2007, emesso ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, fu accertato con metodo induttivo il maggior reddito d’impresa derivante dal trasferimento di una licenza per attività di noleggio con conducente da parte di NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ).
Avverso tale avviso, il contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, che accolse solo parzialmente il ricorso.
Su appello del contribuente, notificato a mezzo pec all’amministrazione, la RAGIONE_SOCIALE riformò la sentenza di primo grado, annullando l’avviso di accertamento impugnato in prime cure.
Contro la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo.
Il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione del l’art. 1 della legge n. 53 del 1994, modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a) n. 2 del d.l. n. 90 del 2014, convertito nella legge
n. 114 del 2014 e dell’art. 3 bis della stessa legge n. 53 del 1994; violazione dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 68 del 2005 e dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005; falsa applicazione dell’art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e violazione dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 156 del 2015; violazione dell’art. 113, violazione dell’art. 16 e 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, 157 e 327 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘ , l’ammi nistrazione deduce che la notifica a mezzo pec dell’atto di appello all’RAGIONE_SOCIALE avvenuta prima che diventasse operativa la disciplina del processo tributario telematico nella Regione Lazio non è semplicemente nulla, al contrario di quanto ritenuto dalla C.T.R., bensì inesistente, con la conseguenza che non potrebbe verificarsi la sanatoria per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo di cui all’art. 156 c.p.c. qualora il soggetto intimato si costituisca in giudizio.
1.1. Il motivo è fondato.
E’ giurisprudenza costante di questa Corte che è inesistente la notifica dell’atto di appello avvenuta a mezzo pec prima che sia divenuto operativo il processo tributario telematico nella regione in cui si trova il giudice dinanzi al quale sia stato proposto appello (cfr. ex multis , Cass., sez. 6-5, n. 27425/2018; Cass., sez. T, n. 21594/2024).
Ne consegue che la costituzione in appello dell’amministrazione non poteva sanare il vizio dell’inesistenza della notificazione dell’appello.
La sentenza di primo grado, dunque, è passata in giudicato, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché il giudizio non poteva proseguire.
Atteso che la giurisprudenza in materia si è definitivamente consolidata in epoca successiva alla notificazione a mezzo pec dell’appello nel caso di specie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di appello e le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre