Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27594 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23002/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che ha depositato rinuncia al mandato in data 8 ottobre 2024;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e
difende
-controricorrente e ricorrente incidentaleavverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABBRUZZO n. 161/2017 depositata il 28/02/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha rigettato l’appello, da loro proposto, avverso la sentenza di primo grado con cui è stato respinto il loro ricorso avverso l’avviso di vendita, notificato dal concessionario per la RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad un credito tributario di euro 883.300,06 -avviso fondato su cartelle in esso indicate.
2.La società RAGIONE_SOCIALE, non costituitasi in appello, si è costituita con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
Prima dell’adunanza camerale fissata è pervenuta la rinuncia al mandato del difensore dei ricorrenti, che, ai sensi dell’art. 85 cod.proc.civ., non ha effetti nei confronti della controparte sino alla sostituzione.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 10 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia e difetto di motivazione su alcune domande proposte; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, unitamente agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. e 7 d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo stata
prodotta in originale la documentazione relativa alla notificazione degli atti presupposti.
Il controricorrente, oltre a chiedere il rigetto del ricorso principale, ha proposto ricorso incidentale condizionato, con cui ha denunciato l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica dell’atto di impugnazione effettuata a mezzo p.e.c. nel settembre 2016.
Occorre premettere che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell’ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l’esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida (Cass., Sez. 1, 21 maggio 2021, n. 14039; v. anche Cass., Sez. 5, 19 aprile 2018, n. 9671, secondo cui il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della sua subordinazione all’accoglimento del ricorso principale, quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l’ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il ricorso incidentale della controricorrente, nonostante la sua natura condizionata, investe
una questione pregiudiziale di rito, che non è stata decisa dal
giudice di appello e la cui trattazione precede, per ordine logico, quella delle questioni poste con il ricorso principale (cfr. in questo senso anche Cass., Sez. L, 12 agosto 2022, n. 24750, secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato e deve essere esaminato con priorità se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito).
Alla luce di tali premesse occorre trattare pregiudizialmente il ricorso incidentale.
4.Il ricorso incidentale è fondato, con assorbimento di quello principale.
Nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove sia divenuta operativa la disciplina del processo tributario cd. telematico, per cui deve ritenersi inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo PEC prima dell’entrata in vigore dei decreti ministeriali che, ai sensi dell’art. 16 -bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, hanno dato attuazione all’art. 3, comma 3, del d.m. 23 dicembre 2013, atteso che, al di fuori delle ipotesi consentite, tale notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria (v., ex plurimis , Cass., 22 luglio 2019, n. 19638; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27425; Cass., 11 giugno 2018, n. 15109; Cass., 17 aprile 2018, n. 9430; Cass., 25 luglio 2017, n. 18321; Cass., 12 settembre 2016, n. 17941).
Deve, inoltre, tenersi conto che le disposizioni contenute nel d.m. 4 agosto 2015 hanno trovato applicazione per le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Regione Abbruzzo solo a decorrere dal 15 ottobre 2016 (v. art. 2 del d.m. 30 giugno 2016)
e, cioè, in data successiva alla notificazione dell’atto di appello, avvenuta in data settembre 17 settembre 2016 (vedi doc. 4 del fascicolo ricorrente), sicchè effettivamente la notifica dell’appello, effettuata a mezzo p.e.c., è inesistente, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.
5.In conclusione, in accoglimento del ricorso incidentale, deve essere cassata senza rinvio la sentenza impugnata e deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello, con conseguente assorbimento del ricorso principale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
in accoglimento del ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello; dichiara assorbito il ricorso principale; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10/10/2024.