Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26682 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30183/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita,
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4287/20/2022, depositata il 23 maggio 2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere relatore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
CARTELLA DI PAGAMENTO -IRES-IVA P_IVA
RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 10 maggio 2019, cartella di pagamento n. 071-20190071505065-000 alla RAGIONE_SOCIALE, per la riscossione di IVA ed IRES per l’anno d’imposta 2005.
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento suddetta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sostenendo di esserne venuta a conoscenza soltanto a seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi n. 071-NUMERO_DOCUMENTO-2019-00006577NUMERO_DOCUMENTO001, avvenuta in data 11 novembre 2019. La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 8646/41/2020, depositata il 4 dicembre 2020, rigettava il ricorso.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 4287/20/2022, pronunciata il 19 maggio 2022 e depositata in segreteria il 23 maggio 2022, accoglieva l’appello, annullando la cartella di pagamento impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 19 dicembre 2022).
Non si è costituita in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
Con decreto del 18 marzo 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art.
26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’ente della riscossione che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE.T.RRAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto priva di effetti giuridici la notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, in quanto era certa la riconducibilità dell’atto all’ente medesimo, e la necessaria iscrizione nei pubblici registri era da riferirsi unicamente alla casella p.e.c. del destinatario.
2. Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all ‘art. 3 -bis , comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati; che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice idi cui al l’art. 6 -ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del
proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015).
Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l’avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all’ente della riscossione, in quanto: a ) l’indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto contenente il dominio EMAIL.EMAIL; b ) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall’indice I NI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi.
Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.
Consegue l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.