Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1290 -2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2630/16/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 7/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 12228/2019 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con l’ unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, I comma, n. 4, c.c., 71 del d.lgs. 507/1993, 5, commi 51- 56, del d.l. 953/1982, convertito nella l. 53/1983, mod. dall’art. 3 del d.l. 2/1986, conv. in l. 60/1986 … violazione e falsa applicazione dell’art. 26, ii comma, del d.p.r. 602/1973, da leggersi coerentemente con l’art. 4, vii comma, del d.p.r. 68/2005, il I e II comma dell’art. 14 (‘elenco dei gestori di posta elettronica certificata’) del d.p.r. 68/2005, il II comma dell’art. 16 del d.p.r. 68/2005 (‘disposizioni per le pubbliche amministrazioni’), l’art. 6 -bis del d.lgs. 82/2005, l’art. 6 -ter del d.lgs. 82/2005 e, infine, l’art. 16 -ter del d.l. 179/2012» e lamenta: a) l’intervenuto decorso del termine di prescrizione tra la data di notifica dell’intimazione di pagamento n. 097 2016 90480457 74/000, avvenuta solo il giorno 28/10/2016 rispetto alle cartelle di pagamento n. 09720090233030591000 notificata in data 05/10/2009, n.
09720110031147874 000 notificata in data 09/03/2011, n. 09720120220648705000 notificata in data 18/06/2022, afferenti «( i ) … omesso e/o carente versamento del saldo anno 2003 di Tassa automobilistica e Imposta comunale sugli immobili di cui alla cartella di pagamento n. 097 2009 0233030591 000 ( ii ) … omesso e/o carente versamento del saldo anno 2004 di Imposta comunale sugli immobili di cui alla cartella di pagamento n. 097 2011 0031147874 000 e, in ultimo, ( iii ) … omesso e/o carente versamento del saldo anno 2007 di Tassa automobilistica di cui alla cartella di pagamento n. 097 2012 0220648705 000»; b) la nullità della notifica dell’intimazione di pagamento n. 097 2016 90480457 74/000, effettuata a mezzo PEC da un indirizzo di posta elettronica certificata non presente in un pubblico elenco in violazione dell’art. 26, II comma, del D.P.R. 602/ 1973 in combinato disposto con l’art. 4, VII comma, del D.P.R. 68/2005, con il I e II comma dell’art. 14 (‘Elenco dei gestori di posta elettronica certificata’) .
1.2. Le doglianze sono infondate.
1.3. In primo luogo, vanno disattese le censure relative alla dedotta nullità della notifica dell’intimazione di pagamento, in quanto effettuata in data 28/10/2016 a mezzo EMAIL da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri.
1.4. Come recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. nn. 26682 e 22659 del 2024), sulla scorta di principi che il Collegio condivide, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno statuito che: in tema di notificazione a mezzo P.E.C., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3 -bis , comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati; ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’indice di cui all’art. 6 -ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo
del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, cfr. anche Cass. n. 6015 del 2023).
1.5. T ale essendo il tessuto normativo di riferimento, l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente in un pubblico elenco è testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre con riguardo al notificante è previsto unicamente l’utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi», con il conseguente corollario che «la norma sp eciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3 bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di trattamento normativo, non configura alcuna disparità di trattamento; le prescrizioni che ineriscono all’indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell’atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell’elezione di domicilio, cui dev’essere equiparato l’indirizzo di P.E.C. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente» (cfr. Cass. n. 18684 del 2023, in motivazione).
1.6. Ciò è, peraltro, coerente con le pronunce di legittimità secondo cui la possibilità di denuncia di vizi dell’attività del giudice fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio sub ìto dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, ovvero il diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALE regole del processo è riconosciuto nella misura in cui la violazione di dette regole comporti un concreto pregiudizio alla sfera giuridica dell’interessato ( cfr. Cass. nn. 523, 2130 e 4576 del 2023).
1.7. Dai principi esposti, ne deriva che la previsione della notifica dell’intimazione di pagamento a mezzo EMAIL tutela il diritto di ciascun contribuente a ricevere la notificazione di atti impositivi a indirizzi PEC sicuramente a lui riconducibili, risultanti da un pubblico elenco, in modo che possa essergli garantita la piena conoscenza dell’atto, diversamente
dall’indirizzo dell’ente emittente, in assenza di norme specifiche che prevedano la nullità della notificazione da parte dell’Amministrazione finanziaria in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi.
1.8. Ne consegue, pertanto, che la notifica è stata effettuata, per il tramite di un indirizzo P.E.C. non presente nei pubblici registri, nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, risultando così validamente perfezionata.
1.9 . Con riguardo poi alle doglianze circa l’intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle impugnate, attinenti, secondo la ricorrente, a tasse automobilistiche, tasse rifiuti ed ICI, la doglianza è inammissibile avendo la Commissione tributaria regionale espressamente affermato che trattavasi di crediti erariali, con prescrizione decennale, nella fattispecie non maturata.
1.10. Le doglianze di parte ricorrente sono formulate dunque in violazione del principio di specificità ex art. 366 c.p.c. avendo omesso, la contribuente, di trascrivere in parte qua o di allegare al ricorso l’intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali ad essa sottese al fine di consentire a questa Corte di verificare la sussistenza del vizio denunciato.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione del consolidarsi dei principi giurisprudenziali nella fattispecie applicati successivamente alla notifica del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da