Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente – e nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8741/21 depositata il 17 dicembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento eccependo l’omessa notifica di alcune di esse e quindi la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva in capo all’amministrazione. La C .T.P. accoglieva il ricorso e la C.T.R. rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle
Notifica pec
entrate la quale, quindi, propone ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso. E’ rimasta intimata Agenzia delle entrate-Riscossione.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 60, d.p.r. n. 600/73, 26, d.p.r. n. 602/73 e 2697, c.c., in relazione alle cartelle ancora in contestazione (finali 181000 e 442000) ritenendo la relativa notifica non valida in quanto mancherebbe il secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni.
Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 25, d. P.R. n. 602/73 laddove la sentenza impugnata ha ritenuto l’intervenuta decadenza a norma della disposizione indicata.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, e sono fondati.
Invero la notifica in parola avvenne a mezzo pec nei confronti della contribuente, pacificamente imprenditrice, all’indirizzo indicato RAGIONE_SOCIALE indicato nel registro delle imprese (cfr. pag. 17 del ricorso). La notifica avvenne però ad un indirizzo che risultava non valido, come da rapporto del gestore della posta certificata.
Per tale ipotesi l’art. 60, d. P.R. n. 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell’area riservata del sito internet della società RAGIONE_SOCIALE e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione.
Secondo l’interpretazione fornita dalla C .T.R., nella sentenza impugnata, si dovrebbero però compiere le descritte formalità solo dopo aver effettuato un secondo invio, nel termine dilatorio di sette giorni rispetto al primo, in ossequio al disposto della norma in commento, esattamente come accade in caso di casella satura.
Tale interpretazione non può essere seguita.
Invero da un punto di vista letterale la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura, e infatti la disposizione prevede che ‘Se anche a seguito di tale tentativo (il secondo, n.d.r.) la casella di p.e. risulta satura oppure se l’indirizzo di p.e. non risulta valido od attivo’.
Come si vede le due ipotesi introdotte dall’ipotetica ‘se’ e separate dalla disgiuntiva ‘oppure’ sono chiaramente alternative.
Dal punto di vista logico poi sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido è non più attivo.
Da quanto precede ne consegue il seguente principio di diritto: <>.
Ne consegue che la notifica effettuata risulta nella specie perfettamente valida.
4.1. Alla luce di quanto precede, poiché le cartelle vennero notificate rispettivamente il 29 gennaio ed il 15 febbraio 2018, e poiché ai sensi dell’art. 25, d.p.r. n. 602/73 l’ Amministrazione deve procedere alla notifica a pena di decadenza entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie quindi, trattandosi di dichiarazione presentata nel 2015 con riguardo all’anno d’imposta precedente), il termine
andava a spirare il 31 dicembre 2018, e pertanto la decadenza non si è verificata.
Il ricorso dev’essere dunque accolto, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito va respinto il ricorso introduttivo, dovendosi precisare limitatamente alle cartelle ancora in contestazione (nn. NUMERO_CARTA e il
NUMERO_CARTA), essendo sulle altre intervenuto giudicato.
Spese di lite a carico della controricorrente soccombente.
Spese delle fasi di merito compensate.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo per quanto ancora in contestazione (cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA.
Condanna la controricorrente al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in € 2300,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025