Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3703  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
–  ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
–  controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE  RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Campania, n. 8741/21 depositata il 17 dicembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa a plurime  cartelle  di  pagamento  eccependo  l’omessa  notifica  di alcune di esse e quindi la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva in  capo  all’amministrazione.  La  C .T.P. accoglieva  il ricorso  e  la  C.T.R. rigettava  l’appello  proposto  dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Notifica pec
RAGIONE_SOCIALE  la  quale,  quindi,  propone  ricorso  in  cassazione  affidato  a due  motivi,  mentre  la  contribuente  resiste  con  controricorso. E’ rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 60, d.p.r. n. 600/73, 26, d.p.r. n. 602/73 e 2697, c.c., in relazione alle cartelle ancora  in  contestazione  (finali  181000  e  442000)  ritenendo  la relativa notifica non valida in quanto mancherebbe il secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni.
Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 25, d. P.R. n. 602/73  laddove  la  sentenza  impugnata  ha  ritenuto  l’intervenuta decadenza a norma della disposizione indicata.
 I  motivi  possono  essere  esaminati  congiuntamente  per  la  loro connessione, e sono fondati.
 Invero  la  notifica  in  parola  avvenne  a  mezzo  pec  nei  confronti della contribuente, pacificamente imprenditrice, all’indirizzo indicato RAGIONE_SOCIALE indicato nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese (cfr. pag. 17 del ricorso). La notifica avvenne però ad un indirizzo che risultava non valido, come da rapporto del gestore della posta certificata.
Per tale ipotesi l’art. 60, d. P.R. n. 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell’area riservata del sito internet della società RAGIONE_SOCIALE e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione.
Secondo l’interpretazione fornita dalla  C .T.R., nella sentenza impugnata, si dovrebbero però compiere le descritte formalità solo dopo aver effettuato un secondo invio, nel termine dilatorio di sette giorni  rispetto  al  primo,  in  ossequio  al  disposto  della  norma  in commento, esattamente come accade in caso di casella satura.
Tale interpretazione non può essere seguita.
Invero da un punto di vista letterale la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura, e infatti la disposizione  prevede che ‘Se anche a seguito di tale tentativo (il secondo, n.d.r.) la casella di p.e. risulta satura oppure se l’indirizzo di p.e. non risulta valido od attivo’.
Come si vede le due ipotesi introdotte dall’ipotetica ‘se’ e separate dalla disgiuntiva ‘oppure’ sono chiaramente alternative.
Dal punto di vista logico poi sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido è non più attivo.
Da  quanto  precede  ne  consegue  il  seguente  principio  di  diritto: <>.
Ne consegue che la notifica effettuata risulta nella specie perfettamente valida.
4.1. Alla luce di quanto  precede,  poiché  le  cartelle  vennero notificate  rispettivamente  il  29  gennaio  ed  il  15  febbraio  2018,  e poiché ai sensi dell’art. 25, d.p.r. n. 602/73 l’ Amministrazione deve procedere  alla  notifica  a  pena  di  decadenza  entro  il  terzo  anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella  specie  quindi,  trattandosi  di  dichiarazione  presentata  nel 2015  con  riguardo  all’anno d’imposta  precedente),  il  termine
andava a spirare il 31 dicembre 2018, e pertanto la decadenza non si è verificata.
Il ricorso dev’essere dunque accolto, e, non occorrendo ulteriori accertamenti  in  fatto,  decidendo  nel  merito  va  respinto  il  ricorso introduttivo, dovendosi precisare limitatamente alle cartelle ancora in contestazione (nn. NUMERO_CARTA e il
07120180011590442000), essendo sulle altre intervenuto giudicato.
Spese di lite a carico della controricorrente soccombente.
Spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito compensate.
P. Q. M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e, decidendo  nel  merito,  respinge  il  ricorso  introduttivo  per  quanto ancora  in  contestazione  (cartelle  nn.  NUMERO_CARTA  e NUMERO_CARTA).
Condanna  la  controricorrente  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  spese  in  favore della  ricorrente  che  liquida  in  €  2300,00,  oltre  spese  prenotate  a debito.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025