Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4874 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4874  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
Omessa comunicazione  avviso trattazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14312/2016 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO  in forza  di  procura  allegata  al  ricorso,  ed  elettivamente  domiciliati  in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
6355/2015, depositata in data 30/11/2015;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 09/02/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La CTR del Lazio rigettava l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della CTP di Viterbo che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di accertamento relativo a maggior imponibile Irpef, Irap e Iva, relativamente all’anno di imposta 2008, emesso a seguito di accertamenti bancari. In particolare, i giudici del gravame rigettavano la prospettazione difensiva secondo la quale l’agriturismo non costituisse attività commerciale, in quanto era stato lo stesso contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, a compilare le parti relative al reddito di impresa; evidenziava che l’onere probatorio a fronte degli accertamenti bancari era a carico del contribuente.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, in base ad un motivo, illustrato da successiva memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a un motivo.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9/02/2024.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente principale deduce violazione del disposto degli artt. 101, 156, comma 2, cod. proc. civ., 16bis e 31 d.lgs. n. 546 del 1992, e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 ) cod. proc. civ., per nullità della sentenza o del procedimento, in quanto la comunicazione della data stabilita per la trattazione della controversia è stata inviata, ai sensi del predetto art. 16bis , ad un indirizzo p.e.c. errato, diverso da quello indicato in atti, non raggiungendo quindi il suo obiettivo, con conseguente violazione del contraddittorio.
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.  4)  cod.  proc.  civ.,  l ‘RAGIONE_SOCIALE ,  ricorrente  incidentale, deduce violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 , evidenziando che la CTR ha errato laddove ha rigettato nel merito e non ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi .
 L’art.  31,  comma  1,  d.lgs.  546  del  1992  prevede  che  la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione  almeno  trenta  giorni  liberi  prima  .  Tale  disposizione  si applica  sia  alla  fissazione  dell’udienza  pubblica  che  alla  fissazione dell’udienza camerale, regolando poi i successivi artt. 32, 33 e 34 le facoltà difensive RAGIONE_SOCIALE parti, una volta ricevuto l’avviso .
In tema di contraddittorio nel processo tributario, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa, ex artt. 31 e 61 del d.lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, detta comunicazione della data di trattazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza dubbio applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie infatti ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di trattazione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, a norma degli artt. 101 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. (applicabili al processo tributario in virtù del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 546 del 1992), non esaurendosi in una
mera irregolarità priva di effetti invalidanti (Cass. 06/03/2000, n. 2509; Cass. 28/08/2000, n. 11229; Cass. 18/11/2000, n. 14916; Cass. 15/06/2001, n. 8133; Cass. 12/02/2002, n. 1951; Cass. 21/10/2002, n. 14868; Cass. 14/07/2003, n. 11014; Cass. 18/01/2006, n. 906; Cass., Sez. U., 22/06/2011, n. 13654; Cass. 20/12/2012, n. 23607; Cass. 14/05/2013, n. 11487; Cass. 07/01/2014, n. 97; Cass. 29/01/2016, n. 1786; Cass. 01/12/2017, n. 28843; Cass. 24/01/2018, n. 1741; Cass. 11/07/2018, n. 18279; Cass. 21/11/2018, n. 31156; Cass. 21/02/2019, n. 5007; Cass. 17/07/2023, n. 20630); la, nullità è eccepibile solo dalla parte interessata (Cass. 03/04/2006, n. 7779) purchè essa fosse costituita (Cass. 05/05/2017, n. 11103).
Tali considerazioni peraltro hanno origine dall’analogo orientamento sorto nella vigenza dell’art. 19 d.P.R. n. 636 del 1972, regolante  il  previgente  processo  tributario,  nel  quale  la  decisione avveniva  a  seguito  di  udienza  di  discussione  (Cass. 29/04/1992,  n. 5157 che richiama Cass. 27/04/1984 n. 2652, con continuità di principi segnalata da Cass. 17/03/2000, n. 3112).
Questa Corte ha altresì opportunamente precisato che non rileva se la trattazione è in pubblica udienza o in camera di consiglio, perché la possibilità di presentare memorie o documenti, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, sussiste in entrambi i casi, ed anzi è possibile chiedere, una volta fissata l’udienza di trattazione camerale, comunicata alle parti, la discussione in pubblica udienza, con istanza notificata entro dieci giorni prima dell’udienza di trattazione (Cass. 12/03/2021, n. 6975; Cass. 27/12/2019, n. 34478).
Nel  caso  di  specie,  dagli  atti  del  giudizio  di  appello  emerge  che l’avviso  di  trattazione  dell’udienza  del  6/07/2015  è  stato  inviato all’indirizzo errato p.e.c. EMAIL anziché
EMAIL e che alla medesima udienza era presente solo il difensore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è quindi fondato.
Il ricorso erariale , con cui si assume  l’errata mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello del contribuente, costituente  una  mera  riproposizione  RAGIONE_SOCIALE  regioni  del  ricorso,  se  è ammissibile (avendo la difesa erariale riprodotto la sentenza di primo grado e l’atto d i appello), è tuttavia infondato.
Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass. 24/08/2017, n. 20379; Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519; Cass. 2/12/2020, n. 27496; Cass. 11/02/2021, n. 3443; Cass. 10/03/2021, n. 6596; Cass. 11/03/2021, nn. 6850 e 6852; Cass. 21/07/2020, n. 15519; Cass. 26/05/2021, nn. 14562 e 14582; Cass. 27/05/2021, n. 14873).
Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 non deve consistere in una rigorosa enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia RAGIONE_SOCIALE ragioni della doglianza (Cass. 21/11/2019, n. 30341). Non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello l’indicazione di specific i motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo
sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente (Cass. 26/05/2021, n. 14582).
Nel  processo  tributario  vige,  quindi,  il  principio  del  carattere devolutivo  pieno  dell’appello,  che  è  un  mezzo  di  impugnazione  non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., ex multís , Cass.  29/02/2012,  n.  3064;  Cass.  22/01/2016,  n.  1200;  Cass. 22/03/2017, n. 7369; Cass. 28/09/2018, n. 23532).
 La  sentenza  va  quindi  cassata  in  forza  dell’accoglimento  del ricorso principale con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda di regolare le spese del giudizio di legittimità. Va invece respinto il ricorso incidentale.
Rilevato che in relazione a quest’ultimo risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30/05/2002, n. 115.
P.Q.M.
accoglie  il  ricorso  principale;  rigetta  il  ricorso  incidentale;  cassa  la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.