Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17803 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17803 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 3250-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrenti –
e
COMUNE DI ANZIO, in persona del Sindaco pro tempore
– intimato – avverso la sentenza n. 3120/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/6/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 4699/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso intimazione di pagamento per mancato pagamento di cartelle esattoriali.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Consorzio di RAGIONE_SOCIALE e S. Anastasio, Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione resistono con controricorso; il Comune di Anzio è rimasto intimato.
La ricorrente ed il Consorzio hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 22 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992» con «violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa» e lamenta la mancata comunicazione
dell’avviso di trattazione dell’udienza di discussione della causa in appello a causa di un errore nell’indirizzo PEC utilizzato per la notifica.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale ai crediti tributari oggetto del ricorso, relativi a tributi locali ed equiparati, come ICI e contributi consortili.
2.1. Vanno accolte le doglianze di cui al primo motivo, con assorbimento del secondo.
2.2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel processo tributario, la trattazione dell’appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio. (cfr. Cass. nn. 22890/2022, 27496/2014)
2.3. Il principio è applicabile anche nel caso di trattazione del ricorso in camera di consiglio, considerato che l ‘art. 31, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 prevede che la segreteria deve comunicare alle parti costituite l’avviso di trattazione (sia essa in camera di consiglio o in pubblica udienza) almeno 30 giorni liberi prima della data fissata.
2.4. Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione allegata al ricorso, relativa al fascicolo d’ufficio del grado di appello, emerge che effettivamente la comunicazione dell’udienza al difensore dell’appellante ebbe esito negativo; consegue, dunque, la necessità di disporre la retrocessione del processo al Giudice d’appello per l’accertamento fattuale circa il termine di prescrizione dei crediti oggetto della cartella impugnata.
2.5. È opportuno, invero, evidenziare che con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, invero,
sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato.
2.6. In altri termini è stato ribadito come l’effetto della c.d. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. trova applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo; 1.6. tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018).
2.7. Va, tuttavia, posto in rilievo che, secondo un ‘ altrettanta consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), «il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, c.c. ‘per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi’, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi».
2.8. Da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l’ actio judicati .
2.9. La prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue dunque la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass., 15 aprile 2019, n. 10547), come per i tributi erariali (Cass. n. 32308/2019), a differenza dei canoni acqua (cfr. Cass. n. 3966/2018), dei contributi consortili (cfr. Cass. n. 26013/2014) e dei tributi locali, come l’ICI (cfr. Cass. n. 26013/2014 e n. 24679/2011) o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale.
2.11. Nel caso in esame, secondo il prospetto relativo al credito sotteso a ciascuna cartella esattoriale, riportato alle pagg. 13 -14 del ricorso, non contestato dalle controricorrenti, le cartelle dianzi indicate attengono ad ICI e contributi consortili (avendo la Commissione tributaria provinciale dichiarato cessata la materia del contendere sui diritti della Camera di Commercio).
2.12. I Giudici d’appello dovranno dunque verificare la prescrizione dei singoli crediti in relazione al termine di prescrizione ad essi specificamente attinente.
Da ultimo, va rilevato che la stessa Agenzia delle entrate riscossione ha dato atto dell’avvenuto sgravio delle cartelle n.NUMERO_CARTA e n.NUMERO_CARTA a far data del 31/12/2018, e delle cartelle esattoriali nn.NUMERO_CARTA e n.NUMERO_CARTA a far data dal 31/10/2021 in ragione dell’estinzione del debito ai sensi del d.l. n.119/2018, art.4, c.1, conv. in l.
n.136/2018, e dell’art.4, comma 4, del D.L. 41/2021, convertito nella legge n.69/2021.
4 Il ricorso va dunque accolto nel resto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere in ordine alle cartelle di pagamento oggetto di sgravio indicate in motivazione ed accoglie, nel resto, il ricorso, quanto al primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da