Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8261 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8261 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28000/2022 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA-FIRENZE n. 580/2022 depositata il 19/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME impugnava nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa le comunicazioni di iscrizione ipotecaria nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA per vizi delle correlate notifiche e per omessa notificazione del sotteso preavviso.
Nel contraddittorio dell’agente della riscossione, la CTP, con sentenza n. 363/02/2018, depositata il 11/10/2018, rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva appello, parzialmente accolto (solo in punto di eccessività della somma liquidata dal primo giudice a titolo di spese) dalla CTR della Toscana con la sentenza in epigrafe.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate -Riscossone, a ministero dell’Avvocatura generale dello Stato, con articolato controricorso. Il contribuente deposita ampia memoria telematica in data 9-10 gennaio 2025, insistendo nelle sue ragioni.
Considerato che:
Primo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. 602/73, art. 60 d.p.r. 600/73, art. 140 c.p.c. – Omessa notifica dell’obbligatorio preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattive in relazione all’art. 360, comma I°, n. 3 c.p.c.’.
1.1. Il motivo afferma di aggredire la seguente affermazione della CTR nella sentenza impugnata: ‘Le questioni relative alla regolarità della notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione sono rilevanti solo ove il contribuente deduca di non aver potuto rispettare il termine per presentare ricorso a causa di una irregolarità della notifica; non -invece -nel caso di specie, in cui il
termine è stato rispettato. Infatti, anche ove sussistessero le asserite irregolarità nel procedimento notificatorio, le conseguenti nullità sarebbero sanate, non ricorrendo un caso di inesistenza della notifica ma di semplice nullità’. Il motivo, subito di segue, recita: ‘Tale assunto non è condivisibile. l Caridi ha eccepito l’omessa notifica sin dal ricorso introduttivo, ribadito in quello di appello e disattesa immotivatamente da entrambe i Collegi. Come è facilmente visibile nel ricorso in appello, il contribuente specificava dettagliatamente a pag. 15 ‘dall’allegato n. 2 in atti, la relata di notifica è carente della sottoscrizione di ricezione, è presente l’avviso di deposito in Casa Comunale di Pisa del 5.6.2015 il quale non è riconducibile all’odierno attore né alla cartella ad esso appartenente, è presente altresì un elenco di avviso di deposito di atti nella Casa del Comune dove è indicato il nominativo del sig. NOME COGNOME ed il numero del preavviso di ipoteca, carente della sottoscrizione del depositante e del dipendente del Comune di Pisa. Inoltre è presente una relata di notifica RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALESede di Firenze (posta privata) con il timbro 5.6.2015, Firenze, Ragione Sociale del RAGIONE_SOCIALE, Ragione Sociale del Cliente C12383 Nexive e pertanto tale documento non è riconducibile all’Agente della RAGIONE_SOCIALE‘. Dalla documentazione in atti è pacifico che l’atto preventivo non ha mai raggiunto lo scopo e non è mai entrato nella sfera di conoscenza del contribuente ex art. 1335 c.c. Pertanto non si può ritenere sanato l’atto amministrativo -tributario la cui notifica non rispetta quanto disposto dall’art. 26 d.P.R.602,73, art. 60 d.P.R. 600/73, art. 140 c.p.c. ‘. !a mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata di cui all’art. 140 c.p.c. comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.’. ‘Vi è di più. Il Giudicante ha sentenziato ‘… insussistenza del debito tributario. Sotto
quest’ultimo profilo, però, il ricorrente, né nel ricorso introduttivo né nell’atto d’appello, ha dedotto specifici motivi di inesistenza dei titoli posti a fondamento della pretesa tributaria o di nullità degli atti presupposti”. ‘Nella specie, il contribuente si doleva, anzitutto, dell’inesistenza del credito dell’Amministrazione Finanziaria, dell’illegittimità della procedura di riscossione per la mancata notifica dell’atto presupposto, ossia della cartella di pagamento’.
1.2. Il motivo è inammissibile.
Esso – che in un lungo argomentare di (per vero) assai faticosa lettura pare confusamente riferirsi alla pretesa mancata notificazione, ora, del non meglio identificato preavviso di iscrizione ipotecaria e, ora, dell”atto presupposto’, ossia non meglio identificate cartelle di pagamento – viola – oltreché, per ciò solo, il principio di precisione, altresì – il principio di autosufficienza, in quanto fa riferimento ad atti e documenti dei procedimenti merito non meglio localizzati né trascritti o comunque per sommi capo almeno riassunti.
Esso, inoltre, finanche nella formulazione letterale, non chiarisce in cosa consistano le denunciate violazioni di legge.
Esso, infine, non si confronta minimamente con il complessivo contenuto motivazionale della sentenza impugnata, di cui si limita ad estrapolare un singolo passaggio, decontestualizzandolo e dunque travisandone il significato.
La sentenza impugnata, infatti,
-da un lato, afferma espressamente, alla stregua di un giudizio in fatto di per sé non censurato, essere stata la comunicazione preventiva ritualmente notificata attraverso l’invio diretto di raccomandata a mezzo di poste private, alla stregua della ‘documentazione prodotta’, che inequivocabilmente, a dire della CTR, si riferisce proprio alla notificazione di cui si tratta: cfr. il primo paragrafo, articolato in due punti, dell’ultimo foglio;
-dall’altro lato, esclude ‘expressis verbis’ che il contribuente abbia mai proficuamente contestato l’esistenza del debito tributario, sottolineando anzi come nel ricorso introduttivo avesse ‘fatto puntuale riferimento ad un avviso di accertamento, evidentemente a lui notificato’, ed a cartelle di pagamento nulle ‘per carenza d motivazione ed omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi’, esse pure, pertanto, pervenute a sua (previa) conoscenza: cfr. il penultimo paragrafo del penultimo foglio, ove altresì la CTR sottolinea che il preteso mancato ‘possesso’, in capo all’agente della riscossione, ‘dei titoli esigibili per avanzare l’azione esecutiva’ costituisce un’inammissibile domanda nuova, comunque infondata per essere fondata la riscossione sull’iscrizione a ruolo, senza ‘alcun onere di produrre gli atti presupposti’.
Aggiungasi che, né nel motivo né nel riassunto dello svolgimento del processo nei gradi di merito svolto introduttivamente ai motivi, il contribuente riferisce di aver mai denunciato l”omessa notifica delle cartelle esattive’, di cui alla rubrica, riportando testualmente il tenore delle devoluzioni somministrate ai giudici di merito: ragion per cui, ‘in parte qua’, il motivo incorre in divieto di ‘novum’.
In definitiva (donde altresì la manifesta infondatezza del motivo), ineccepibile si palesa il ragionamento della CTR secondo cui le doglianze avverso la notificazione dell’iscrizione ipotecaria è inconducente, tanto più che la medesima CTR, ben lungi dal fermarsi a tale considerazione, ha comunque esaminato e disatteso nel merito le doglianze di cui si tratta: cfr. il paragrafo a cavaliere tra il terzultimo ed il penultimo foglio.
2. Secondo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 e 77, comma 2 d.p.r. 602/73 c.p.c. e legge n. 241 del 1990, art. 21 – Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – In relazione all’art. 360. comma I°, n. 3 c.p.c.’.
2.1. ‘Conseguenza di quanto sopra esposto, cioè nessuna prova di avvenuta consegna del plico in mani del contribuente è stata dimostrata, si precisa che il Concessionario ha violato quanto disposto dall’art. 50 e 77, comma 2 d.p.r. 602/73 c.p.c.’.
2.2. Il motivo -volto, in buona sostanza, a dedurre l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per difetto della notifica del preavviso – segue le sorti del precedente.
Ovvero, è inammissibile.
Infatti, oltre a quanto osservato a proposito del precedente, cui si rinvia, esso è altresì cumulativo, deducendo ‘insufficiente e contraddittoria motivazione’, viepiù ‘sub specie dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: vizio non più contemplato dal n. 5, e non 3, di questo articolo.
Esso è, altresì e comunque, manifestamente infondato, avendo la CTR affermato la rituale notifica del preavviso, senza che il contribuente concretamente confuti tale giudizio, formulando specifiche censure in diritto.
Terzo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 -ter del dl n. 179/2012 convertito in l. 17.12.2012, n. 221 – Inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec non registrata nei pubblici registri – In relazione all’art. 360. comma I°, n. 3 c.p.c.’.
3.1. ”appellante ha presentato una memoria illustrativa con la quale insiste nelle conclusioni già assunte, eccependo anche la nullità della notifica dell’iscrizione ipotecaria in quanto avvenuta da indirizzo PEC del Concessionario non registrato nei Pubblici Registri. RAGIONE_SOCIALE infatti, ha registrato in Camera di Commercio l’indirizzo pec: direzioneEMAILpecEMAILequitaliariscossioneEMAILit, mentre le iscrizioni ipotecarie sono state notificate a mezzo l’indirizzo digitale EMAILpec.equitaliariscossione.it. Tale eccezione è rilevabile anche d’ufficio in ogni e fase del procedimento’.
3.2. Il motivo è infondato.
Anzitutto deve rilevarsi che l’eccezione di cui al motivo non è affatto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non vertendosi in ipotesi di inesistenza, ma al più di nullità, della notificazione. Donde non risulta proficuamente censurata l’affermazione della CTR circa l’inammissibilità per novità della corrispondente doglianza devolutale con ‘memoria 1 aprile 2022’.
Quanto al merito cassatorio, deve poi ribadirsi il condivisibile insegnamento recentemente impartito da Sez. 5, n. 18684 del 03/07/2023, Rv. 668249 -01, secondo cui, ‘in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI -PEC non inficia ‘ex se’ la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro’.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite, liquidate in euro 2.400, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 30 gennaio 2025.