Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16719 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9818/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente- contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente- avverso la Sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di Secondo Grado RAGIONE_SOCIALE Calabria n. 2729/2023 depositata il 25/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso proposto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone NOME COGNOME impugnava l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, relativa a 20 cartelle di pagamento ed un accertamento esecutivo.
I n particolare, il contribuente eccepiva l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica dell’intimazione di pagamento impugnata, in quanto effettuata da un indirizzo PEC dell’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione non presente nei Pubblici Registri; la mancata notificazione degli atti presupposti; la maturata prescrizione quinquennale dei crediti.
Con sentenza n. 331/1/2022 la CTP di Crotone accoglieva in parte il ricorso, evidenziando, in particolare, come fosse stata data prova RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE notifica solamente di tre RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese all’intimazione di pagamento opposta, nonché RAGIONE_SOCIALE successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell’intimazione di pagamento.
Avverso detta sentenza l’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione interponeva appello, ribadendo la documentata ritualità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese all’intimazione impugnata; l’intervenuta interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione dei crediti a seguito RAGIONE_SOCIALE notifica al contribuente di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nel corso del 2015, di un’ulteriore intimazione di pagamento nel corso del 2017 nonché di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nel corso del 2020; l’app licabilità ai crediti erariali del termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Con sentenza n. 2729/1/2023, depositata in data 25.10.2023, la CGT di Secondo grado RAGIONE_SOCIALE Calabria accoglieva l’appello proposto dall’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione .
Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente, con due motivi, e resiste l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. … in merito alla notificazione degli atti giudiziari con espresso riferimento all’art. 360, n.ro 3) c.p.c. ».
1.1. Il ricorrente, senza peraltro indicare la norma di cui assume la violazione, censura il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con cui è stata affermata, in relazione ad alcune cartelle, meglio identificate in atti, la regolarità RAGIONE_SOCIALE notifica eseguita a mezzo EMAIL dall’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione utilizzando un indirizzo non inserito in pubblici registri. Ad avviso del ricorrente, in tale ipotesi, l’ Amministrazione avrebbe
dovuto «dare prova RAGIONE_SOCIALE conoscenza dell’atto da parte del destinatario per dar seguito alle sue difese».
1.2. In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all’art. 3 -bis RAGIONE_SOCIALE l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell’atto.
Il primo comma RAGIONE_SOCIALE disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».
Come questa Corte ha successivamente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta RAGIONE_SOCIALE indicazioni provenienti dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 23620/2018, l’entrata in vigore dall’art. 66, comma 5, del d. lgs. n. 217/2017, ha previsto che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini RAGIONE_SOCIALE notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62 del d. lgs. n. 82/2005, nonché dall’art. 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’art. 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2/2009, nonché il ReGIndE, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, il ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale la circostanza che l’indirizzo p.e.c. donde la
stessa provenne non risultava inserito «nei pubblici registri informatici».
1.4. Tuttavia, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione (art. 60, u.c. DPR n. 600/1973 ratione temporis vigente) differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 53/1994, in quanto l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente in tale registro appare testualmente riferito solo al destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica e non al notificante. Siffatta diversità di trattamento normativo non configura alcuna disparità; le p rescrizioni che ineriscono all’indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell’atto, con riguardo al quale va fatta applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina propria dell’elezione di domicilio, cui dev’essere equiparato l’indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
1.5. In ogni caso, questa Corte ha affermato che laddove l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità RAGIONE_SOCIALE notifica (v. da ultimo, Cass. n. 12050 del 07/05/2025).
1.6. Quanto di recente affermato è conforme al principio dettato dalla S.U. di questa Corte secondo cui «In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, RAGIONE_SOCIALE l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini RAGIONE_SOCIALE notifica nei confronti RAGIONE_SOCIALE P.A., può essere
utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente». (Cass. Sez. U., 18/05/2022, n. 15979).
1.7. Viene infatti in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente; di conseguenza, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dai pubblici registri non inficia ex se la presunzione di riferibilità RAGIONE_SOCIALE notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (così Cass. n. 982/2023).
1.8. Di tale concreto pregiudizio il contribuente non ha dato sufficiente indicazione, nella specie limitandosi a ventilare un ipotetico rischio di essere vittima di frode informatica, ed anzi va rilevato l’indirizzo RAGIONE_SOCIALE casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto contenente il dominio ‘pec.agenziariscossione.gov.it” ; non ravvisandosi alcuna nullità del procedimento notificatorio, non incombe quindi in capo all’Amministrazione alcun onere in merito alla prova del raggiungimento dello scopo RAGIONE_SOCIALE notificazione.
1.9. In continuità con i richiamati precedenti, va pertanto affermato il principio di diritto secondo cui «Laddove l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità RAGIONE_SOCIALE notifica di conseguenza e, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dai registri non inficia ex se la presunzione
di riferibilità RAGIONE_SOCIALE notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, ma del quale sia evidente ictu oculi la provenienza».
1.10. In conclusione, non avendo il ricorrente in alcun modo indicato quali concreti pregiudizi al diritto di difesa avrebbe patito in conseguenza RAGIONE_SOCIALE ricezione RAGIONE_SOCIALE notifica da un indirizzo non corrispondente al domicilio digitale dell’RAGIONE_SOCIALE risultante da pubblici registri, ne consegue il rilievo di infondatezza RAGIONE_SOCIALE censura sotto il profilo evidenziato.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 cpc in merito alla notificazione degli atti giudiziari con espresso riferimento all’art. 360, n.ro 3) c.p.c. », il contribuente censura la sentenza impugnata nel capo in cui il giudice di seconde cure ha ritenuto regolarmente notificate le cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA,
13320140020079561000,
13320150002550155000,
NUMERO_CARTA, 13320160004640719000.
Per quanto attiene alle prime quattro RAGIONE_SOCIALE cartelle indicate, notificate a «mani di familiare convivente», il ricorrente osserva che «salva la considerazione per la quale non è nemmeno identificabile il familiare per incomprensibilità RAGIONE_SOCIALE scrittura, manca la prova, in tutti questi casi RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE successiva raccomandata informativa».
In relazione alle ultime due, assume che «Non vi è prova RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa nemmeno per le cartelle che si presume siano state notificate per «compiuta giacenza».
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Il ricorrente non trascrive compiutamente le relate di notifica di cui fa menzione, limitandosi a richiamare genericamente la
«documentazione di cui al fascicolo di primo e secondo grado», per cui la mancata trascrizione degli atti processuali sui quali si è formato l’accertamento del giudice di appello (le relate di notifica) non consente di verificare in quali termini l’informazione probatoria dedotta dal ricorrente sarebbe determinante, ai fini dell’accertamento dell’erroneità del procedimento notificatorio.
2.3. Va, quindi, ribadito il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; di recente v. Cass, Sez. 5, n. 6288 del 09/03/2025).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/05/2025.
La Presidente
NOME COGNOME