Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33709 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
Preavviso iscrizione ipotecaria -cartelle di pagamento -notifica a mezzo pec
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17298/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIB. SECONDO GRADO CAMPANIA, n. 4595/2024, depositata il 15/07/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate Riscosione (n. NUMERO_DOCUMENTO) e le sottese cartelle di pagamento (nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA) assumendo, rispetto alla prima, l’inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec e, rispetto alle seconde che le ne era a conoscenza solo attraverso la comunicazione di cui sopra, stante la nullità o inesistenza RAGIONE_SOCIALE
notifiche.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava il ricorso con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza di secondo grado di cui all’epigrafe la società ricorre per cassazione nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso.
Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione cui ha fatto seguito il deposito da parte della ricorrente di istanza di decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 2 e n. 3 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Osserva che la sentenza impugnata, oltre a non riportare le conclusioni rassegnate dall’appellante non si era
pronunciata sul terzo motivo di ricorso e sulla richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle, dedotta già in primo grado.
Con il secondo motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nel «disconoscimento – operato nel primo atto difensivo e precisamente in sede di memoria illustrativa – RAGIONE_SOCIALE scansioni a mezzo pec prodotte dall’RAGIONE_SOCIALE (in sede di costituzione in II Grado), in ordine alle ‘presunte’ notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese».
I motivi sono inammissibili.
3.1. Con il ricorso originario (allegato n.4 al ricorso per cassazione) il contribuente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria – relativo a sei cartelle di pagamento – notificatogli a mezzo pec, in quanto spedito da indirizzo non rientrante nei registri ufficiali. Inoltre, eccepiva l’inesistenza/nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presuppost e di cui assumeva essere venuto a conoscenza solo con la notifica del preavviso. In via gradata eccepiva, altresì, la «irregolarità della modalità in cui era avvenuta la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento di cui all’atto impugnato e la consequenziale inesistenza RAGIONE_SOCIALE stesse.
Con la sentenza di primo grado (all. n. 6 al ricorso per cassazione), pronunciata nella contumacia dell’Ente di riscossione, la C.t.p. individuava l’oggetto della controversia affermando che «Invero la ricorrente non ha contestato di aver ricevuto a mezzo pec la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e lo stesso atto impugnato che le richiama, ma ha dedotto ad unico motivo che le notifiche, in quanto provenienti da un indirizzo email dell’AER non inserito nel pubblico registro RAGIONE_SOCIALE Pec, sarebbero da considerare nulle o inesistenti, quindi nemmeno sanabili». Di seguito si pronunciava per l’infondatezza del motivo , argomentando sulla validità della notifica avvenuta a mezzo pec.
La sentenza veniva appellata dal contribuente . Con l’atto di appello (all. 7 al ricorso per cassazione) questi si doleva della pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto valida la notifica a mezzo pec del preavviso di ipoteca; ribadiva che le cartelle non le erano mai state regolarmente notificate e che solo attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria ne era venuta a conoscenza; argomentava, di seguito sul domicilio digitale di NOME.
L’Ente di riscossione si costituiva in appello allegando (cfr. la memoria di controdeduzioni del contribuente in appello all. n. 10 al ricorso per cassazione) «le notifiche a mezzo pec RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese all’atto impugnato» (queste ultime sono riprodotte nell’all. 9 del ricorso per cassazione). Con la successiva memoria la contribuente contestava e disconosceva le ricevute di consegna RAGIONE_SOCIALE dette pec ed eccepiva espressamente che le scansioni allegate non erano conformi agli originali e che tali documenti non erano utilizzabili ai fini della decisione. Assumeva, infatti, che, al fine di dimostrate la regolare notificazione dell’atto presupposto, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto esibire in giudizio il messaggio di posta elettronica certificato in formato «.eml».
La sentenza della C.t.r. nello svolgimento del processo precisava espressamente che l’oggetto del giudizio era la nullità/inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifiche sia dell’atto impugnato, che RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in quanto effettuate a mezzo pec utilizzando un indirizzo email non inserito nei pubblici registri e aggiungeva che i motivi di appello attenevano sia alla «nullità della notifica degli atti impugnati» (e, dunque, anche RAGIONE_SOCIALE cartelle), sia alla non operatività della sanatoria art. 156 cod. proc. civ. Di seguito, argomentava sulle ragioni per le quali la notifica doveva ritenersi valida.
3.2. Ciò posto, sebbene con il ricorso in primo grado il contribuente avesse contestato (invero con allegazioni tra loro incompatibili e
comunque generiche ) anche l’inesistenza, nullità, irregolarità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle (oltre che del preavviso di fermo), nel giudizio di secondo grado, se pure ha ribadito l’inesistenza, nullità o l’irregolarità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, ha argomentato con specifico riferimento alla notifica a mezzo pec RAGIONE_SOCIALE medesime, proveniente da indirizzo non inserito negli elenchi ufficiali.
Solo nelle controdeduzioni successive alla costituzione in appello dell’agente di riscossione che aveva versato in atti copia scansionata RAGIONE_SOCIALE notifiche a mezzo pec -ha aggiunto che le copie prodotte RAGIONE_SOCIALE ricevute di consegna non erano conformi agli originali e che non potevano essere utilizzate ai fini del giudizio, così adombrando un vizio diverso da quello oggetto di contestazione.
3.3. Pertanto, se pure il contribuente ha fatto promiscuo ricorso alle categorie dell’inesistenza, della nullità e della irregolarità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, l ‘unica censura ar gomentata in appello era che le notifiche (evidentemente sia del preavviso che RAGIONE_SOCIALE cartelle) erano avvenuta a mezzo pec, spedita, tuttavia, da un indirizzo non valido.
3.4. Il ricorso, di conseguenza, è inammissibile laddove volto ad affermare che vi sarebbe stata omessa pronuncia in ordine alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle in quanto la C.t.r. si è pronunciata con riferimento alla notifica di tutti gli atti impugnati (preavviso e cartelle) ed è inammissibi le laddove prospetta un’inesistenza della notifica per ragioni (per altro nemmeno esposte) diverse da quelle legate all’indirizzo di provenienza.
Va, pertanto, pure escluso che la RAGIONE_SOCIALE.t.rRAGIONE_SOCIALE sia incorsa nel vizio di omesso esame in ragione del disconoscimento RAGIONE_SOCIALE scansioni RAGIONE_SOCIALE pec relative alle cartelle mancando la decisività del fatto rispetto all’unico oggetto del contendere.
3.5. In ogni caso, va pure rilevato che alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui
all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. anche in caso di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 16/06/2023 n. 17416).
Deve rilevarsi, a tal proposito, che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, solo le modalità di assolvimento dell’onere della prova della avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio deve essere data depositando obbligatoriamente in formato «.eml» oppure «.msg», mentre la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica degli atti esterni al processo può essere data mediante il deposito RAGIONE_SOCIALE copie informatiche, in formato «pdf», RAGIONE_SOCIALE ricevute di accettazione e consegna della pec (Cfr. Cass. 04/09/2023, n. 25686).
4. Il ricorso è quindi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la parte ricorrente va condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. di una somma in favore del controricorrente, liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. , al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operato dall’art. 380 -bis cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in fa vore dell’RAGIONE_SOCIALE che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, oltre ad euro 2.800,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;
condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.0 00,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME