Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18655 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28828/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL VENETO n. 516/2021 depositata il 08/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello della società contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il suo ricorso contro la cartella di pagamento per imposta di registro (euro 605,35) a seguito di avviso di liquidazione per mancata registrazione di un atto giudiziario del Tribunale di Napoli;
propone ricorso in cassazione la società RAGIONE_SOCIALE con nove motivi di ricorso:
1- Omessa motivazione assoluta sulla eccepita incompetenza territoriale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.); la competenza territoriale si determina in relazione al domicilio del soggetto passivo, ex art. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973 e la società ricorrente ha il domicilio fiscale in Trebaseleghe, Provincia di Padova;
2- omessa motivazione sulla eccezione di omessa delega al concessionario (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.); per l’art. 46 del d.P.R. 602 del 1973 è necessaria la delega alla RAGIONE_SOCIALE per l’emissione di una cartella di pagamento (fuori dal proprio ambito territoriale del creditore); il ruolo è stato formato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Napoli e la cartella dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna indicazione della delega.
3- Violazione di legge (art. 26 d.P.R. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) in quanto la cartella
è stata notificata a mezzo P.E.C. e deve ritenersi inesistente la notifica;
4- Violazione e falsa applicazione degli art. 7 e 17, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la cartella è priva di motivazione e non risulta allegato l’atto presupposto (avviso di liquidazione, notificato solo alla RAGIONE_SOCIALE);
Omessa motivazione sul motivo di gravame in ordine al computo degli interessi non specificato nella cartella (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.);
6Omessa motivazione sulla mancanza nella cartella dell’0indicazione effettiva dei responsabili dei procedimenti (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.); i responsabili indicati non sono coloro che hanno materialmente seguito il procedimento, ma i direttori RAGIONE_SOCIALE Agenzie interessate;
7Omessa motivazione sulla eccepita mancanza di sottoscrizione della cartella esattoriale impugnata (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.);
Violazione e falsa applicazione degli art. 2506quater cod. civ. e art. 8. D.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
9- Omessa motivazione sulla eccepita questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, d. lgs. 112 del 1999 per contrasto con gli art. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 costituzione (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.);
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si sono costituite con controricorso contestando in fatto e diritto il ricorso, e in considerazione della validità della notifica (a mezzo P.E.C.) della cartella impugnata hanno evidenziato la tardività del ricorso e la sua inammissibilità. La cartella è stata notificata l’11 settembre 2017 mentre il ricorso è stato spedito il 1 giugno 2018, oltre i 60 giorni previsti dall’art. 21, d. lgs. 546 del 1992.
La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato memoria con le conclusioni di rigetto del ricorso, ribadite in udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato presentato oltre i termini previsti dall’art. 21, d. lgs. 546 del 1992 , come rilevato dalle controricorrenti, e deve ritersi inammissibile. Deve, pertanto, correggersi la ratio della decisione di merito.
Infatti, la notifica della cartella a mezzo posta elettronica certificata deve ritenersi valida. La notifica della cartella a mezzo P.E.C., anche se in origine la stessa fosse cartacea e non sottoscritta con firma digitale, deve ritenersi valida, in assenza di prescrizioni normative contrarie: «In tema di notificazione a mezzo EMAIL, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868 – 02);
«In tema di notificazione a mezzo PEC, il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte notificante, ma viene garantito dal rispetto dell’intera procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del d.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82 del 2005, i quali configurano un sistema che garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l’integrità e l’autenticità RAGIONE_SOCIALE ricevute» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868 – 03).
Comunque, anche se fosse ritenuta invalida la notifica avrebbe raggiunto lo scopo, ex art. 156 cod. proc. civ.: «La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5,
del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019, Rv. 653074 – 01).
L’inammissibilità del ricorso, del resto, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado («In tema di processo tributario, sebbene l’inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto (nella specie, l’esame di documenti riguardanti la notifica dell’atto impositivo in relazione alla data d’inoltro del ricorso), come tale rimesso al giudice di merito», Sez. 5 – , Ordinanza n. 17363 del 19/08/2020, Rv. 658701 – 01).
Nel nostro caso, infatti, non sono necessari valutazioni di merito in quanto il ricorso introduttivo è stato spedito il 1/06/2018 e depositato il 18/09/2018 (vedi allegato F al ricorso). Dalla sentenza di primo grado risulta la notifica della cartella impugnata alla data dell’11 febbraio 2017 (vedi sentenza allegata alla lettera E).
Del tutto generica, non autosufficiente, la questione dell’indirizzo P.E.C. del mittente non risultante dal registro (nessuna specificazione neanche dell’indirizzo utilizzato contiene il ricorso e, del resto, la questione è stata sollevata per la prima volta in Cassazione e in quanto tale inammissibile). Comunque, la stessa risulta infondata, come ritenuto da questa Corte di Cassazione con giurisprudenza ormai costante, qualora non si specificano in concreto le violazioni al diritto di difesa: «In tema di notificazione a mezzo EMAIL della cartella esattoriale, da parte dell’agente della RAGIONE_SOCIALE,
l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» (Sez. 5 – , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, Rv. 668249 – 01).
Il ricorso deve, quindi rigettarsi, con la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado, e al raddoppio del Contributo unificato
…
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/03/2024.