Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7168 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7168 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10053/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv . NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7331/2021, depositata il 12 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-In data 13 ottobre 2017, l’Agente della RAGIONE_SOCIALE ha notificato alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di intimazione n. NUMERO_CARTA per la somma complessiva di euro 68.473,99, stante il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali e avvisi di addebito.
Con ricorso depositato il 18 aprire 2018, la contribuente ha adito la Commissione tributaria provinciale di Benevento per l’annullamento dell’ intimazione, lamentando la nullità della notifica, nonché il difetto di motivazione della stessa.
Con deduzioni del 19 maggio 2018, si è costituito in giudizio l’Agente della Riscossione.
La Commissione tributaria provinciale di Benevento, con sentenza n. 120/01/2020, depositata il 24 febbraio 2020, ha respinto il ricorso.
-Avverso tale sentenza, proponeva appello l’odierna ricorrente.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate – Riscossione.
All’esito del giudizio, la Commissione tributaria regionale con sentenza n. 7331/01/2021, depositata il 12 ottobre 2021, ha respinto l’appello, confermando la sentenza di prime cure .
-La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
L’Agenzia delle entrate -Riscossione si è costituita con controricorso.
4. -Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 47, 52 e 17 bis d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene la nullità della sentenza per omessa fissazione dell’udienza di sospensione, così come richiesto nell’atto di appello, deducendo altresì l’omesso esame dell’eccezione di violazione da parte dell ‘Agenzia delle entrate – Riscossione dell’art. 17 bis del d.lgs. n. 546/92.
1.1. -Il motivo è infondato.
In tema di contenzioso tributario, non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato, in quanto l’art. 47, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che “gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado”, sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull’istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass., Sez. V, 9 aprile 2010, n. 8510)
2. -Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 3 co. 3 della legge 241/90 e dell’art. 7 della legge 212/2000 e violazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ. Parte ricorrente censura l’erroneità della sentenza derivante dalla mancata produzione delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione opposta.
2.1. -Il motivo è infondato.
L’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto
deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., Sez. V, 19 aprile 2024, n. 10692).
Come emerge della pronuncia, nel fascicolo di primo grado, sono inserite le relate di notifica a mezzo PEC delle due cartelle in questione (n. 017 2015 0007812744000, consegnata a EMAIL in data 18 novembre 2015; n. 017 2016 0000097363000, consegnata a EMAIL in data 1 febbraio 2016) per cui deve ritenersi dimostrato che le cartelle sono state notificate.
-Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità dell’atto impugnato per inesistenza della notifica e non applicabilità dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ. La Commissione tributaria regionale non avrebbe esaminato, né si sarebbe pronunciata, sulla eccezione formulata dalla ricorrente circa la inesistenza giuridica dell’atto impugnato e sia delle cartelle prodromiche in quanto l’indirizzo PEC dell’Agenzia delle entrate -Riscossione non sarebbe presente nei pubblici registri
Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la nullità della intimazione di pagamento e delle prodromiche cartelle di pagamento per vizi di notifica, essendo le stesse state notificate a mezzo PEC in violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ.
3.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Secondo la giurisprudenza di questa S.C., la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di
pagamento) all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27561)
Nel caso di specie, la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo. Peraltro, come emerge dalla pronuncia impugnata, che sul punto conferma l’apprezzamento compiuto in prime cure, la contribuente non ha messo in discussione la riferibilità dell’ intimazione di pagamento e la sua provenienza dall’Agenzia delle entrate -Riscossione.
Difetta, inoltre, di specificità l’ eccezione riguardante i vizi di notifica, genericamente indicata come formulata nel corso del giudizio.
-Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 182 cod. proc. civ. e dell’art. 11 d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ. la società lamenta l’irregolarità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione a mezzo avvocato libero foro.
4.1. -Il motivo è infondato.
In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità dell’Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso
tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2024, n. 28199).
Risulta pertanto legittima la difesa da parte di avvocato del libero foro dell’Agenzia delle entrate -Riscossione innanzi alle corti di giustizia tributaria.
5. -Con il sesto motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., e degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546/92, nonché degli artt. 116 e 167 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ. Parte ricorrente sottolinea che nell’atto di appello la ricorrente ha eccepito la circostanza che i giudici di prime cure non hanno rilevato la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/92 nel giudizio di primo grado. Tale eccezione non sarebbe stata esaminata. Invero, la controparte si costituiva in giudizio con avvocato di libero foro e la Commissione tributaria provinciale con ordinanza concedeva, in violazione all’art. 182 cod. proc. civ. un ulteriore termine (84 giorni) all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per regolare la costituzione. I giudici di prime cure, non avrebbero rilevato che l’Agenzia delle entrate – Riscossione, con le successive controdeduzioni, non ha specificatamente contestato, le eccezioni in fatto e in diritto formulate nel ricorso introduttivo, ma si è limitata solo ed esclusivamente ad asserire la costituzione in giudizio dell’avvocato di libero foro. Anche nel giudizio di appello vi sarebbe una evidente violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 54 del d.lgs. n. 546/92. Invero, la ricorrente proponeva in appello n. 16
eccezioni in diritto, nel mentre la controparte, nel costituirsi in giudizio, controdeduceva in modo del tutto generico sulla inammissibilità dell’atto di appello, senza specificare i motivi di tale affermazione e sulla eccezione nella notifica della intimazione pagamento a mezzo PEC.
5.1. -Il motivo è inammissibile.
Le doglianze risultano prive di specificità riguardo ai fatti oggetto di non contestazione e del contenuto delle censure, formulate in termini del tutto generici, mentre il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare questioni che attengono allo svolgimento del processo (Cass., Sez. III, 6 luglio 2022, n. 21403) e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto (Cass., Sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2844)
6. -Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza ex artt. 36 d.lgs. 546/1992, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ. La sentenza sarebbe da considerarsi nulla anche ai sensi dell’art. 112 del cod. proc. civ., in quanto non vi sarebbe corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, oltre che affetta da ultra-extra petizione e da omessa pronuncia (artt. 112, 115, 116 e 167 del cod. proc. civ.). Si evidenzia che il mancato esame degli atti e documenti mai prodotti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha determinato una profonda distorsione delle ragioni della decisione.
6.1. -Il motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente
indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass., Sez. IV, 18 agosto 2020, n. 17224; Cass., Sez. VI-2, 14 maggio 2018, n. 11603).
Nel caso di specie, all’interno del motivo vengono formulate censure del tutto generiche rispetto alla decisione impugnata e prive della necessaria specificità in merito alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, così come dell’omessa pronuncia o dell’ultra petizione.
7. -Con l’ottavo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. Si eccepisce la nullità della sentenza per violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 del cod. proc. civ., sul presupposto della motivazione apparente della sentenza. Le argomentazioni adottate sarebbero del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentono l’identificazione dell’iter logico seguito dalla Commissione per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo, risolvendosi in espressioni generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
7.1. -Il motivo è inammissibile.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, l’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598) per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).
Dalla lettura della pronuncia si evince che non sussiste alcun vizio che leda il ‘minimo costituzionale’, mentre le deduzioni contenute nel motivo risultano del tutto generiche riguardo alle eccezioni su cui i giudici non si sarebbero espressi, così come sul vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente.
8. -Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione