Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo pec
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo pec
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.2306/23/16, depositata in data 11 marzo 2016;
Tributi-
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, indicata in epigrafe, che, nella controversia su impugnazione di atto di pignoramento presso terzi e delle cartelle di pagamento, per Irap, Ires e Iva anno 2010, in esso richiamate, ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo non idonea a fornire la prova della consegna della cartella la stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC.
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e deposita memoria con richiesta di distrazione delle spese.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto laddove la C.T.R. aveva ritenuto non fornita la prova della avvenuta notificazione a mezzo pec delle cartelle sottostanti l’atto di pignoramento.
La censura è inammissibile. Con il mezzo, infatti, la ricorrente censura la C.T.R. per non avere ritenuto validamente notificata la cartella rilevando come la possibilità per il concessionario di procedere alla notificazione delle cartelle a mezzo p.e.c. è espressamente prevista dall’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, come riformulato dall’art.38, comma 4, lettera b) del d.l. n.78 del 2010 e che in tal caso la notifica si perfeziona con la consegna del documento nella casella di posta elettronica del destinatario. Il mezzo però non attinge in alcun modo la ratio decidendi posta dalla RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALERRAGIONE_SOCIALE a fondamento della sua decisione.
Il Giudice di appello, infatti, ha ritenuto che la stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio p.e.c. non può assurgere a prova della consegna della cartella in questione …il Collegio
rileva che i file della ricevuta di accettazione e consegna solitamente salvati nei formati eml oppure msg) sarebbero stati documenti informatici idonei a comprovare l’avvenuta ricezione della cartella esattoriale notificata via EMAIL, mentre lo stesso non può dirsi delle stampe di dette ricevute …
2.Nessuna censura risulta rivolta in ricorso a detta ratio decidendi onde il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vanno distratte in favore del procuratore della controricorrente dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
La Corte
dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro 4.000, oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge da distrarre in favore del difensore della controricorrente.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater cod.proc.civ., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2020