Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 883 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 883 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto: notifica cartella a mezzo PEC
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5229/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (indirizzo PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso l’avv. NOME COGNOME (indirizzo PECEMAIL;
-ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall’ Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL;
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2633/07/2021 depositata in data 09/07/2021;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-come risulta dalla sentenza impugnata, la società contribuente impugnava svariate cartelle di pagamento per IVA e IRES 2015 e 2017 chiedendo accertarsi, previa sospensione, l’inesistenza e/o la nullità del procedimento di notifica degli atti, con conseguente annullamento dei titoli in quanto nulli e/o inesistenti e, comunque, l’inesistenza del credito;
-la CTP rigettava il ricorso;
-appellava la contribuente;
-con la pronuncia qui gravata, la CTR ha rigettato l’impugnazione;
-ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi di ricorso che illustra con memoria; il riscossore resiste con controricorso.
Considerato che:
-il primo motivo si incentra, ex art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sulla ‘ violazione e falsa applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3 -bis, dell’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, dell’art. 57 -bis del d. lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, ‘CAD’) e art. 2697 cod. civ. in relazione alle notifiche effettuate via PEC dall’ADER’ , per non avere la CTR ritenuto inesistenti le notifiche delle cartelle impugnate;
-il secondo motivo deduce, ex art 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’ADER da indirizzi non inseriti nel pubblico elenco IPA, incentrandosi quindi ancora sulla inesistenza delle notifiche delle cartelle oggetto di ricorso;
-entrambi i motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamente connessi tra loro: ambedue si incentrano sull’eccezione secondo la quale, in materia di notifiche telematiche, emergerebbe incontestabilmente che il legislatore ha ripetutamente sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi;
-tali motivi sono manifestamente infondati:
-questa Corte ha chiarito (sulla scia dei principi affermati a suo tempo, nella massima funzione della nomofilachia, da Cass., Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) con diverse recenti decisioni (si vedano in termini sia Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023; sia Cass., Ord. n. 6015 del 28/02/2023) che, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INIPec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro;
-pertanto, il ricorso va rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.800,00, oltre a spese prenotate a debito.
Cons. Est. NOME COGNOME – 3 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico
di parte ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023.