Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/08/2025
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28522/2022 R.G. proposto da Comune di Camerano (00168600427), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE EMAIL e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE EMAIL;
-ricorrente –
contro
Consorzio RAGIONE_SOCIALE provincia di Ancona -Z.I.P.A. (80004170421), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 461/2022, depositata il 26 aprile 2022, della Commissione tributaria regionale delle Marche;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Sulla base di due motivi, illustrati con memorie, il Comune di Camerano ricorre per la cassazione della sentenza n. 461/2022, depositata il 26 aprile 2022, con la quale la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dal contribuente per l’anno 2008.
Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto, in via assorbente, l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento eseguita (il 10 dicembre 2013) a mezzo di posta elettronica certificata, rimarcando, in particolare, che:
detta notifica era stata eseguita «in assenza di relativo esplicito consenso da parte del destinatario della comunicazione (art.4 CAD)»;
dietro invio in busta del l’atto impositivo «in formato PDF … non in p7m»;
al di fuori delle disposizioni di disciplina della notifica a mezzo PEC in quanto: – « l’art. 149/bis cpc introdotto …. con L. n. 4/2010 consentiva la notifica a mezzo pec ma solo se effettuata dall’ufficiale giudiziario e nel rispetto di forme richieste dallo cit. art.149/bis (sottoscrizione digitale ecc)»; – al momento in cui veniva eseguita, la «notifica degli avvisi di accertamento per tributi locali, doveva avvenire nel rispetto dell’art. 14 della L.890/1992, dell’art. 137 cpc e dal comma 161 dell’art . 1 della L. 296/2006»; solo a seguito dell’introduzione del settimo comma dell’art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ad
opera del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, art. 7quater , comma 6, conv. in l. 1° dicembre 2016 n. 225) avrebbe potuto ritenersi legittima la notifica eseguita a mezzo PEC.
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE provincia di Ancona –RAGIONE_SOCIALE -resiste con controricorso ed ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48, ed al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 4, assumendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva rilevato l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento a mezzo di posta elettronica certificata atteso che esso esponente «nella fattispecie ha utilizzato la pec come sostitutiva della posta ordinaria, il che gli era (ed è) consentito dall’art. 48 D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)».
Soggiunge il ricorrente che, del pari erroneamente, il giudice del gravame aveva fatto riferimento alla necessità di un «esplicito consenso da parte del destinatario della comunicazione (art.4 CAD)» in quanto -in disparte che l’evocata disciplina era tratta dal regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata (d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 4), non anche dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CAD), -la pertinente disposizione (alla cui stregua l’indirizzo pec legittimamente utilizzabile era solo «quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni»; art. 4, comma 2, cit.) aveva riguardo al rapporto intrattenuto dalle pubbliche amministrazioni con privati -non anche,
così come nella fattispecie, con ente pubblico economico -e, ad ogni modo, era stata abrogata dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 56, comma 1, lettera a ).
1.1 -Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione degli artt. 115, primo comma, e 156 cod. proc. civ., deducendo il ricorrente, per un verso, che esclusa ad ogni modo l’inesistenza della notifica -la sua nullità doveva comunque ritenersi sanata in ragione del raggiungimento dello scopo dell’atto, avendo controparte tempestivamente impugnato l’atto impo sitivo compiutamente contestandone la fondatezza nel merito; e, per il restante, che controparte nemmeno aveva svolto una qualche contestazione in ordine all’atto oggetto di notifica (e, nello specifico, con riferimento al suo formato) rispetto al quale non era prevista alcuna attestazione di conformità.
-Va premesso che destituita di ogni fondamento rimane l’eccezione di inammissibilità del ricorso che la controricorrente ha articolato con riferimento alla disposizione di cui all’art. 348ter cod. proc. civ. (cd. doppia conforme) atteso che entrambi i motivi di ricorso espongono censure di violazione di legge e (così) prospettano un’erronea ricognizione della disciplina legale delle notificazioni che (del tutto) prescinde dagli accertamenti in fatto svolti (sulla cui stessa base le censure risultano articolate).
-Tanto premesso, i due motivi -che vanno congiuntamente esaminati siccome incentrati su di una medesima quaestio iuris di fondo -sono fondati, e vanno accolti.
3.1 -La ricognizione della disciplina legale, dettata in tema di notifica degli atti impositivi degli Enti locali, evidenzia i seguenti dati di regolazione:
«La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta» (l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, comma 1);
«Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.» (l. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1);
«Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.» (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161).
3.1.1 -Secondo detti dati di regolazione, dunque, l’utilizzo del servizio postale (con raccomandata con avviso di ricevimento) costituiva ( ratione temporis , avuto riguardo alla notifica eseguita in data 10 dicembre 2013) modalità prevista in via ordinaria dalla legge per la notifica degli atti impositivi.
Come la Corte ha in diverse occasioni statuito, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c. c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (v., ex plurimis , Cass., 13 novembre 2024, n. 29355; Cass., 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; v., altresì, Cass., 2 febbraio 2016, n. 2047 cui adde Cass., 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34007).
E si è al riguardo, altresì, precisato che l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., 21 febbraio 2018, n. 4275).
-La disciplina posta dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale; in breve, CAD), a sua volta espone (sempre ratione temporis ) i seguenti dati di regolazione:
4.1 – «Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui
all’articolo 117 della Costituzione, nonchè alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
………..
Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè all’Amministrazione economico-finanziaria» (art. 2, commi 2 e 6);
-«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI» (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, richiamato dall’art. 2, comma 2, CAD);
4.2 -«Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell’articolo 16 -bis , comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale.
………..
A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.» (art. 3bis , commi 1 e 4)»;
4.3 – «La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.» (art. 5bis , comma 1);
4.4 – «Per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche
amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.» (art. 6, comma 1);
4.5 – «La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.» (art. 48, commi 1 e 2).
-Come, allora, reso evidente dalle disposizioni sin qui ripercorse, e come, per vero, la Corte ha già avuto modo di rilevare (v. Cass., 2 settembre 2022, n. 25908):
5.1 l’àmbito soggettivo di applicazione delle disposizioni del CAD senz’altro include i Comuni (tra le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato d.lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2);
e, può soggiungersi, il riferimento operato dal CAD (art. 2, comma 6) «all’Amministrazione economico-finanziaria» – quale destinataria di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri volti a stabilire «le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice» si giustifica, per l’appunto, in funzione di detto àmbito soggettivo che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, cit., includeva (anche) le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [di qui il più comprensivo riferimento «all’Amministrazione economicofinanziaria» che, nelle successive versioni dell’art. 2 del CAD, verrà diversamente articolato, dapprima con l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni dello stesso CAD «limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale» – art. 2, comma 6,
cit., come modificato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, art. 2, comma 1, lett. a ) -di poi con l’introduzione , ad opera del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 2, comma 1, lettera e ), di un comma 6bis alla cui stregua «Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale»];
5.2 -soppresse le disposizioni fondate, quanto all’utilizzo della PEC da parte del cittadino e delle imprese, sul consenso di questi , il consenso in questione è stato superato (artt. 3bis e 5bis CAD) da un sistema fondato sugli obblighi di dichiarazione, ovvero sulla facoltà di indicazione della PEC, con conseguente sua utilizzazione dietro consultazione dei pubblici elenchi via via formati (d.l. 29 novembre 2008 n. 185, cit., art. 16, commi 6 e ss., e art. 16bis , comma 5; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 5, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221; artt. 6bis e ss. CAD);
5.3 -l’utilizzo del la posta elettronica certificata è stato, quindi, previsto -oltrechè con riferimento (anche) a provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati (art. 3bis , comma 4) -per i provvedimenti amministrativi adottati nei confronti delle imprese (art. 5bis , comma 1, CAD) e per le comunicazioni «con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica» (art. 6, comma 1, CAD);
5.4 -da ultimo, la trasmissione del documento informatico per via telematica «equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta» (art. 48, comma 2, CAD); equivalenza che è espressamente affermata in un contesto regolatorio nel quale, come si è anticipato, la notificazione a mezzo del servizio postale (con raccomandata con avviso di ricevimento) costituiva già modalità ordinaria prevista dal legislatore per la notifica (anche) degli atti impositivi degli Enti locali (per il rilievo della disposizione di cui all’art. 48 CAD v., altresì, Cass. Sez. U., 9 agosto 2018, n. 20685 e, in tema di notifica di ordinanza-ingiunzione, Cass., 16 dicembre 2020, n. 28829).
5.5 -Tutti i dati di regolazione sin qui esposti rendono, allora, ragione della conclusione secondo la quale l’atto impositivo del Comune ben poteva essere notificato a mezzo di posta elettronica certificata, non potendosi identificare l’Ente locale, come si è rilevato, con la «Amministrazione economico-finanziaria» né diversamente rilevando le (più restrittive) disposizioni ratione temporis introdotte (a decorrere dal 1° luglio 2017) dal d.l. 22 ottobre 2016, n.193, art. 7quater , commi 6 e 7, conv. in l. 1° dicembre 2016 n. 225 (dietro introduzione, nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, di un sesto comma).
5.5.1 – Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «Ai sensi della disciplina posta dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante Codice dell’amministrazione digitale), agli Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica dei propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata ancor prima della novellazione dell’art. 6 del d.lgs. cit. ad opera del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, art. 2, comma 1, lett. a) e del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 2, comma 1, lettera e ) , e della stessa introduzione di un sesto comma nell’art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad opera del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, art. 7quater , commi 6 e 7, conv. in l. 1° dicembre 2016 n. 225.» (Nella
fattispecie viene ritenuta legittima la notifica eseguita il 10 dicembre 2013 a mezzo PEC di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dal contribuente per l’anno 2008 ).
6. -Come, poi, la Corte ha già avuto modo di rilevare, ove si volesse ritenere che la facoltà di notifica degli atti impositivi sia stata consentita agli enti locali solo a decorrere dalla rimodulazione regolatoria dell’art. 2, commi 6 e 6 -bis , ad opera del d.lgs. n. 217 del 2017, art. 2, lett. d ) ed e ), «la notifica degli atti impositivi effettuata in data anteriore non può ritenersi affetta da inesistenza ma, al più, da nullità sanabile.» (Cass., 2 settembre 2022, n. 25908, cit.).
6.1 E, nella fattispecie, la gravata sentenza ha, per l’appunto, illegittimamente escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156 cod. proc. civ.).
Come, difatti, la Corte ha ripetutamente affermato, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto impositivo, ma una sua condizione integrativa d’efficacia, così che la nullità della notifica dell’atto impositivo è sanata, a norma dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. per effetto del raggiungimento del suo scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell’atto invalidamente notificato (v., ex plurimis , Cass., 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., 13 marzo 2015, n. 5057; Cass., 22 gennaio 2014, n. 1238).
Né a diversa conclusione mena il rilievo svolto dal giudice del gravame a riguardo del formato dell’atto in notifica, essendosi in più occasioni rimarcato che la notifica dell’atto in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente
eventualmente allegare in contrario (così Cass., 3 dicembre 2024, n. 30922; v., altresì, Cass. S.U., 27 aprile 2018, n. 10266).
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia con riferimento alle questioni rimaste assorbite.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio