Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34422 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34422 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31054-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, C.F. P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME 1/LkRIA;
– intimati – avverso la sentenza n. 2923/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad immobili siti in Roma, microzona 171 (Ville dell’Appia), ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;
la GLYPH GLYPH Regionale GLYPH Commissione Tributaria GLYPH dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per vizio insanabile della notifica che deve intendersi come giuridicamente inesistente, posto che l’atto risulta essere inviato al contribuente a mezzo posta per mezzo di un operatore privato (RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, mentre l’unico soggetto abilitato all’epoca della notifica era Poste s.p.a., dal momento che l’abrogazione – non avente efficacia retroattiva dell’attribuzione in esclusiva a quest’ultima dei servizi inerenti le notifiche degli atti giudiziari è avvenuta solo a partire dal 10 settembre 2017, mentre l’appello è del 6 aprile 2017;
l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria chiedendo che la causa sia rimessa in pubblica udienza o rinviata a nuovo ruolo, mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. o), del d.lgs. n. 58 del 2011, in quanto con l’art.
Ric. 2018 n. 31054 sez. MT – ud. 12-12-2019 -2-
3 del d.lgs. n. 261 del 1999 i servizi relativi agli invii raccomandati non sono più esercitati in regime di monopolio;
considerato che il ricorso involge una questione rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 del 2019 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizi di posta di licenziatario privato;
ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 12 di e 019. Il resident embr COGNOME aur ,