Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34421 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34421 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30836-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, C.F. P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MENDICINO NOME, vocATURO NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 1791/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGION,UE di ROMA, depositata il 21/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento, relativo ad un immobile di cui è nudo proprietario, sito a Roma, INDIRIZZO microzona tro 1 (cen storico) ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;
la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per vizio insanabile della notifica che deve intendersi come giuridicamente inesistente, posto che l’atto risulta essere inviato al contribuente a mezzo posta per mezzo di un operatore privato (RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, mentre l’unico soggetto abilitato all’epoca della notifica era Poste s.p.a., dal momento che l’abrogazione – non avente efficacia retroattiva – dell’attribuzione in esclusiva a quest’ultima dei servizi inerenti le notifiche degli att giudiziari è avvenuta solo a partire dal 10 settembre 2017, mentre l’appello è del 6 aprile 2017;
l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2, 3, 4, e 5 del d.lgs. n. 261 del 1999 come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, commi 57 e 58 della legge n. 124 del 2017, legge n. 890 del 1982, nonché art. 149 c.p.c. in quanto nei gradi merito del processo tributario la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento è una modalità di notifica
equiparata alle altre e inoltre a decorrere dall’entrata in vigo d.lgs. n. 58 del 2011 i servizi postali relativi agli invii raccom sono stati liberalizzati;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, sollevato in via subordinata in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comm n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la CTR ha ritenuto che la notif dell’appello erariale fosse addirittura inesistente anziché affet nullità suscettibile di sanatoria con efficacia ante ordine ex tunc medi di rinnovazione stante la mancata costituzione dell’appellato;
considerato che il ricorso involge una questione rimessa all valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte, con le ordinanze 10276 del 2019 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli a tramite servizi di posta di licenziatario privato;
ritenuta la necessità di attendere il deposito della sente delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 c 2019. , 4cembre
Il residente
M uro COGNOME