Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34420 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34420 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30690-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, C.F. P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COGNOME DOMENICOCOGNOME
NOMECOGNOME
– intimati – avverso la sentenza n. 1689/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento, relativo ad un immobile di cui è nudo proprietario, sito a Roma, INDIRIZZO microzona INDIRIZZO (Parioli) ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;
la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per vizio insanabile della notifica che deve intendersi come inesistente, posto che l’atto risulta essere inviato al contribuente con raccomandata trasmessa per mezzo di un operatore privato (RAGIONE_SOCIALE, mentre l’unico soggetto abilitato era Poste s.p.aRAGIONE_SOCIALE, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, notificato anche a COGNOME NOME, affidato a due motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria chiedendo che la causa sia rimessa in pubblica udienza o che comunque venga disposto un congruo rinvio in attesa della pronuncia sul punto delle sezioni unite, mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2, 3, 4, e 5 del d.lgs. n. 261 del 1999 come
Ric. 2018 n. 30690 sez. MT – ud. 12-12-2019 -2-
modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, commi 57 e 58 della legge n. 124 del 2017, legge n. 890 del 1982, nonché art. 149 c.p.c. in quanto nei gradi merito del processo tributario la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento è una modalità di notifica equiparata alle altre e inoltre a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 i servizi postali relativi agli invii raccomandati sono stat liberalizzati;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, sollevato in via subordinata in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la CTR ha ritenuto che la notifica dell’appello erariale fosse addirittura inesistente anziché affetta da nullità suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc mediante ordine di rinnovazione stante la mancata costituzione dell’appellato;
considerato che il ricorso involge una questione rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 del 2019 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizi di posta di licenziatario privato;
ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 12 d embre 2c19. Il P esidente