Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34423 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34423 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31071-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, C.F. CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 2975/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
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FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’RAGIONE_SOCIALE col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad immobili siti in Roma, INDIRIZZO (INDIRIZZO), ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;
la GLYPH GLYPH Regionale GLYPH Commissione Tributaria GLYPH dichiarava inammissibile l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per vizio insanabile della notifica che deve intendersi come giuridicamente inesistente, posto che l’atto risulta essere inviato al contribuente a mezzo posta per mezzo di un operatore privato (RAGIONE_SOCIALE, mentre l’unico soggetto abilitato all’epoca della notifica era RAGIONE_SOCIALE, dal momento che l’abrogazione – non avente efficacia retroattiva dell’attribuzione in esclusiva a quest’ultima dei servizi inerenti le notifiche degli atti giudiziari è avvenuta solo a partire dal 10 settembre 2017, mentre l’appello è stato proposto in data antecedente;
l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso affidato ad un motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria chiedendo che la causa sia rimessa in pubblica udienza o rinviata a nuovo ruolo, mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1,
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comma 2, lett. o), del d.lgs. n. 58 del 2011, in quanto con l’art. 3 del d.lgs. n. 261 del 1999 i servizi relativi agli invii raccomandati non sono più esercitati in regime di monopolio;
considerato che il ricorso involge una questione rimessa alla valutazione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 del 2019 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizi di posta di licenziatario privato;
ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 di embre 20 ( 19.
Il residente
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