Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19157 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19157 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 34257/2018 proposto da:
COGNOME AngeloCOGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
PEC: EMAIL
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle persone dei rispettivi Direttori pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliate, in Roma, INDIRIZZO
PEC: EMAIL
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della EMILIA-ROMAGNA n. 2345, depositata in data 8 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che, previa riunione dei separati ricorsi presentati da COGNOME Angelo, avente ad oggetto 11 avvisi di intimazione di pagamento e le relative cartelle esattoriali, li aveva accolti ritenendo errata la notificazione degli atti impugnati.
I giudici di secondo grado, nella contumacia di COGNOME, hanno ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento eseguite in data 28 aprile 2005 presso la residenza italiana di COGNOME, risultato iscritto, secondo le risultanze del Comune di Cesenatico, all’AIRE solo a far data dal 16 settembre 2013 e che il contribuente, dal certificato di residenza storico del Comune di Cesenatico, risultava residente a Cesenatico fino al 18 marzo 2008, data della cancellazione, mentre l’iscrizione all’AIRE era avvenuta soltanto in data16 settembre 2013; inoltre, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che le notifiche delle 11 intimazioni di pagamento erano avvenute con consegna a mezzo raccomandata a/r presso la residenza londinese del ricorrente e, che, in ogni caso, le suddette notifiche dovevano ritenersi sanate per il raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c.; non si era, infine, maturata alcuna prescrizione, dato che gli accertamenti riguardavano gli anni d’imposta 1991, 1992 e 1993 e l’Ufficio aveva iscritto a ruolo esecutivo i carichi tributari in data 20 aprile 2000 nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla disciplina vigente all’epoca (entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo).
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi e memoria, cui resistono con un unico controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 330, comma 1, c.p.c. e conseguente inesistenza della notificazione dell’appello, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Come risultava dagli atti di causa il ricorso in appello contro la sentenza emessa dalla Commissione Provinciale di Forlì era stato notificato presso l’iniziale domicilio eletto dal contribuente ( rectius : presso l’avv. NOME COGNOME in Forlì INDIRIZZOINDIRIZZO studio legale avv. NOME COGNOME NOME). Nel corso del processo l’avv. NOME COGNOME aveva rinunciato al mandato, ed espressamente alla difesa nonché al domicilio eletto. Il nuovo difensore si era costituito con atto di nomina di nuovo difensore e atto di citazione per chiamata in causa di terzo, recante il mandato a margine con l’elezione del nuovo domicilio. Il ricorso in appello, mancando per la notifica delle impugnazioni nel processo tributario una disposizione specifica, avrebbe pertanto dovuto essere notificato al nuovo domicilio eletto come prescrive l’art. 330, comma 1, c.p.c. La notifica era inesistente e il ricorrente non era mai venuto a conoscenza del giudizio di secondo grado. La CTR non aveva rilevato il vizio, sebbene nella sentenza del grado d’appello venisse dato atto della difesa del Lughi affidata all’avv. NOME COGNOME COGNOME cioè il difensore succeduto a quello rinunciatario. Né l’appellante ha provveduto, ricorrendo all’uso della ordinaria diligenza, a notificare il ricorso in appello anche presso il nuovo domicilio che pure compariva nella sentenza di primo grado.
Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La CTR aveva errato nel considerare che la costituzione in
giudizio o la corretta proposizione del ricorso avesse sanato ogni irregolarità della notificazione delle intimazioni di pagamento, come dedotta dal contribuente in primo grado, in quanto effettuate dal concessionario e mezzo posta raccomandata, anziché dai soggetti abilitati e indicati dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 . Ed invero la costituzione della parte a cui era indirizzata la notificazione sanava solo i vizi della notifica nulla e non di quella inesistente dacché il principio del raggiungimento dello scopo si poteva applicare solo quando la notifica non fosse priva dei suoi elementi minimi per ritenersi esistente. Infine, premeva sottolineare che il vizio della inesistenza della notificazione era rilevabile d’ufficio.
L’esame delle esposte censure porta all’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo.
3.1 Deve premettersi che, è incontroverso in atti, che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione era stato notificato all’avv. NOME COGNOME in Forlì, che aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in Forlì, INDIRIZZO, nonostante l’avv. COGNOME avesse rinunciato al mandato durante il corso del giudizio di p rimo grado e anche all’elezione di domicilio, facendo seguito a tale rinuncia la costituzione con nuovo avvocato (sempre nel giudizio di pri mo grado), ovvero l’avv. NOME COGNOME che aveva eletto domicilio presso lo studio del procuratore in Cesenatico (FC) INDIRIZZO Più in particolare, risult a che l’avv. COGNOME aveva inviato, in data 14 aprile 2015, alla CTP di Forlì la comunicazione di rinuncia al mandato e l’avv. NOME COGNOME si era costituito con comparsa di costituzione con nuovo difensore (depositando anche l’atto di citazione per chiamata dell’Agenzia delle Entrate notificato) eleggendo il nuovo domicilio, come già detto, in Cesenatico (FC), INDIRIZZO La sentenza di primo grado è stata emessa in data 23 aprile 2015 e depositata in data 11 giugno 2015. Dunque, deve ritenersi che il ricorrente abbia dato riscontro della
costituzione con nuovo difensore e della conseguente variazione di domicilio, con atto depositato nel giudizio di primo grado ed, infatti, a riscontro di ciò, i giudici di appello hanno dato atto della nuova domiciliazione con l’avvocato nominato in sostituzione del precedente, nel frontespizio della sentenza di secondo grado (pag. 1 della sentenza impugnata).
3.2 Ciò posto, l’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che « le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni di domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione “. Al comma 2 si dispone che « l’indicazione della residenza o della sede e l’elezione di domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo ».
3.3 Nella specie, però, non è la parte ad aver effettuato una variazione di domicilio, ma è il nuovo difensore nominato, in sostituzione del precedente, che ha un nuovo domicilio. Pertanto, per questa Corte, ha affermato che, qualora la parte nel conferire la procura al proprio difensore elegga domicilio presso lo studio professionale del medesimo, il procuratore non ha l’onere di comunicare il nuovo domicilio, essendo previsto tale onere soltanto per il domicilio eletto autonomamente dalla parte, sicché in questi casi è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato (Cass., 30 luglio 2002, n. 11223). Né siffatto onere si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, potendo essere svolta agevolmente l’attività di ricerca posta a carico della parte, sicché non è configurabile alcuna lesione del canone della ragionevolezza, né alcuna limitazione del diritto di difesa (Cass., 7 giugno 2017, n. 14083). Peraltro, tale regola vale per l’elezione di
domicilio avvenuta presso qualsiasi difensore ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto relativamente a tutte le categorie ivi contemplate sono soddisfatte le esigenze di pubblicità dei relativi studi (Cass., 5 febbraio 2009, n. 2776, con riferimento alla applicazione di tale regola ad un difensore diverso da avvocato).
3.4 Più in particolare, è stato precisato che, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, come già detto, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass., 30 novembre 2017, n. 28712; Cass., 22 marzo 2017, n. 7527; Cass., 29 maggio 2013, n. 13366; Cass., 7 settembre 2010, n. 19134; Cass., 5 febbraio 2009, n. 2776; Cass., 2 dicembre 2005, n. 26313, analogamente a quanto avviene nel giudizio civile, Cass., 26 giugno 1992, n. 7990; Cass., 24 gennaio 2000, n. 533086; Cass., 3 novembre 2000, n. 14698).
3.5 Pertanto, la notifica dell’appello avrebbe, dunque, dovuto essere eseguita presso lo studio del nuovo difensore, anche in assenza della comunicazione della variazione. Si tratta di notifica nulla e non inesistente, sicché deve trovare applicazione l’art. 291 c.p.c., con la rinnovazione della notifica dell’atto di appello da parte dei giudici di
secondo grado (Cass., 6 novembre 2020, n. 24846). Per questa Corte, la notifica è inesistente solo nel caso in cui non vi sia stata proprio alcuna consegna, ma « l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa » (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916, successiva alle sentenze richiamate dal ricorrente nella memoria, Cass., 18 febbraio 2008, n. 3964 e Cass., 19 gennaio 2016, n. 759), In questo caso, invece, v’è stata la notifica, anche se presso il domicilio del precedente avvocato. La Commissione tributaria regionale, pertanto, rilevato che comunque la notifica dell’appello non aveva raggiunto il destinatario avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della stessa al fine di garantire il contraddittorio.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 28 maggio 2025.