Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5889 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29422-2022, proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO
(EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo STUIO dell’AVV_NOTAIO;
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3787/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò ad NOME un avviso di accertamento con cui l’ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A, I.R.A.P., I.R.P.E.F., oltre addizionali comunale e regionale I.R.P.E.F., relativamente all’anno di imposta 2012;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n. 9956/2020, dichiarò il ricorso inammissibile;
che NOME COGNOME propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 3787/2022, depositata il 03/05/2022 rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come correttamente la C.T.P. avesse dichiarato l’inammissibilità, per tardività, del ricorso introduttivo del primo grado di lite, risultando ex actis la regolarità della notifica dell’atto impositivo opposto, con conseguente decorso del termine ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 al momento della proposizione della relativa impugnativa da parte della contribuente;
che avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c. ‘ (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto la notifica
dell’avviso di accertamento impugnato valida, a dispetto della mancanza di data e di sottoscrizione da parte del messo notificatore nella relata di notifica;
che il motivo è fondato, nei termini di seguito meglio precisati; che va anzitutto rilevato come la questione concernente la mancanza, nella relata, della data appaia del tutto nuova, non essendovene traccia nella sentenza impugnata né, tampoco, avendo parte ricorrente chiarito (in violazione di quanto richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., ai fini della specificità, in parte qua , del motivo) se, come e quando la stessa sia stata proposta nei precedenti gradi di merito (cfr. anche, al riguardo, Cass., Sez. 6-5, 13.12.2019, n. 32804), con conseguente inammissibilità della corrispondente censura;
che relativamente, invece, alla questione -ritenuta espressamente ammissibile dalla C.T.R., benché formulata dalla contribuente in prime cure solo nella propria memoria ex art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, senza che sia stato proposto gravame, sul punto, da parte della RAGIONE_SOCIALE (con conseguente formazione di giudicato interno) – concernente la invalidità della medesima relata (e, a valle, della notifica dell’atto impositivo opposto, con conseguente decadenza dell’RAGIONE_SOCIALE dal potere impositivo), per effetto della mancanza della sua sottoscrizione autografa ad opera del messo notificatore, la stessa è fondata;
che la C.T.R. ha rilevato che, effettivamente, nella relata di notifica in questione ‘ manca la sottoscrizione dell’ufficiale notificante ‘ ma anche che, poiché, ‘ accanto alla indicazione delle attività effettuate dal messo notificatore, è apposto un timbro recante la seguente dicitura:’ Messo notificatore speciale COGNOME NOME –RAGIONE_SOCIALE‘ , da ciò deve ritenersi ‘ non sussistente l’invocato vizio di
nullità (e, a maggior ragione di inesistenza) della notifica dell’avviso di accertamento, non sussistendo alcuna impossibilità oggettiva di individuare l’identità dell’autore della notifica’ , concludendo, infine, nel senso che la parte contribuente non avrebbe assolto all’onere, su di essa gravante, di provare che l’autore della notifica non aveva il potere di effettuarla, dimostrando l’insussistenza della qualità indicata nel timbro di si è detto;
che la C.T.R. ha, però, in tal modo contravvenuto al dettato dell’art. 148, comma 1, cod. proc. civ. (per cui ‘ L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto ‘) -norma cui occorre fare riferimento, per effetto del rinvio contenuto all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di notificazione degli atti impositivi -come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, per cui, per la validità della notifica di un atto, non è necessario che la relata dell’ufficiale giudiziario sia interamente olografa, occorrendo, piuttosto, che quello attesti, mediante la sua sottoscrizione, l’attività compiuta, e in particolare a chi e dove ha consegnato la copia dell’atto da notificare (cfr. Cass., Sez. Sez. 3, 18.7.1997, n. 6643, Rv. 506152-01. Nei medesimi termini, in motivazione, Cass., Sez. 1, 1.6.1999, n. 5305, Rv. 526891-01), ulteriormente chiarendosi che, in ogni caso, non è sufficiente che il timbro rechi -come nella specie – l’indicazione del nome dell’ufficiale giudiziario, perché l’art. 148 cod. proc. civ. richiede l’autografia della relata, quanto alla sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE stesso ufficiale giudiziario (Cass., Sez. 3, 15.9.1983, n. 5577, Rv. 430514-01; Cass., Sez. 2, 21.4.2004, n. 7660, Rv. 572232-01; Cass., Sez.
5, 2.10.2008, n. 24442, non massimata, in motivazione, sub § 2);
che la mancanza di sottoscrizione (ipotesi ben diversa da quella, cui pure fa riferimento la difesa erariale in controricorso, di sottoscrizione esistente, ma illeggibile, con conseguente non estensibilità, alla prima fattispecie, dei risultati ermeneutici raggiunti da questa Corte in relazione alla seconda), che è certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l’atto di notifica, determina, dunque, la giuridica inesistenza di quest’ultima (arg. da Cass., Sez. U, 20.7.2016, n. 14916, Rv. 640603-01), per ciò stesso insuscettibile di sanatoria (come per il caso -affatto diverso -di nullità);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto e la gravata decisione cassata: non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente, emergendo, dalle difese articolate dalla stessa RAGIONE_SOCIALE e riportate nella decisione impugnata (cfr. quartultimo cpv. della p. 2, sub ‘svolgimento del processo’), che il termine di decadenza dell’RAGIONE_SOCIALE dal potere impositivo coincideva con il 31.12.2018 e risultando, per effetto dell’accoglimento dell’odierno ricorso, che lo stesso è inutilmente elasso senza che vi sia stata la (valida o -quantomeno -sanabile, entro tale lasso temporale) notifica del corrispondente atto impositivo;
che le spese dei gradi di merito vengono integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della questione trattata, mentre le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto da NOME COGNOME. Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi di merito e condanna l’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo, per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione