Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13461 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13461 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 27682-2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 3748/17/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 2.05.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale per mancato pagamento dell’imposta di registrazione del decreto ingiuntivo n. 07749 del Tribunale di Napoli.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con unico motivo parte ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art 140 c.p.c e dell’art. 8 legge 20/11/1982, n. 890, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto perfezionata per compiuta giacenza la notifica dell ‘avviso di accertamento/liquidazione sotteso alla cartella impugnata, in mancanza della produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, nonché violazione dell’art. 76, comma 3, del DPR 131/1986 per decorso del termine di decadenza ivi previsto in relazione al credito tributario sotteso alla cartella impugnata.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. Come già affermato da questa Corte, in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio
nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (cfr. Cass. SU n. 10012 del 2021, Cass. nn. 26593 del 2024, 36562 del 2021, 5077 del 2019).
1.4. In termini generali bisogna invero ritenere che la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell’art. 8, commi 4 e 2, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da «provvisorio» a «definitivo», il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub procedimentale a formazione progressiva, secondo un’interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi.
1.5. Nella specie di causa, essendo del tutto pacifico che la notificante Agenzia delle entrate non ha assolto all’onere probatorio in tali termini configurato, devono pertanto affermarsi fondate sia l’eccezione di invalidità della notificazione dell’ avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata sia la correlata eccezione di invalidità conseguenziale di tale atto della riscossione.
1.6. Ne consegue altresì la fondatezza dell’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo in oggetto, atteso che, a fronte della richiesta di pagamento di imposta di registro relativa a registrazione di atto giudiziario emesso nell’anno 2014, l’avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere notificato, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c, d.P.R. 26/4/1986 n. 131, nel termine triennale dalla trasmissione all’Ufficio competente della decisione giudiziale da sottoporre a registrazione.
1.7. Ciò determina, quindi, la nullità della cartella impugnata, notificata nell’annualità 2020, in conseguenza dell’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo.
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; condanna Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida e distrae in favore del suo difensore antistatario in misura pari ad Euro 500,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da