Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28865 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 1591-2019 proposto da:
AGENZIA COGNOMEE RAGIONE_SOCIALE
, in persona del Direttore pro tempore
AGENZIA COGNOMEE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
, in persona del Direttore pro tempore
rappresentate e difese ope legis dall’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO STATO
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso la sentenza n. 3706/2018 AVV_NOTAIOa COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 5.6.2018;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1461/2014 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Latina in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento emessa da RAGIONE_SOCIALE (attuale RAGIONE_SOCIALE) per imposta di registro, ipotecaria, catastale, sanzioni ed interessi a seguito di avviso di rettifica emesso da RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità AVV_NOTAIOa sentenza per contraddittorietà AVV_NOTAIOa motivazione in quanto la RAGIONE_SOCIALE tributaria avrebbe, da una parte, dichiarato valida la notifica AVV_NOTAIOa cartella di pagamento effettuata presso il domicilio italiano del contribuente residente all’estero, respingendo la censura del contribuente , e dall’altra dichiarato nulla la notifica AVV_NOTAIO‘atto impositivo presupposto, effettuata nello stesso domicilio italiano del contribuente, residente all’estero, per violazione AVV_NOTAIO‘art. 142 c.p.c., ritenendo che tale invalidità avrebbe impedito al contribuente la conoscenza AVV_NOTAIO‘avviso di rettifica, poi posto a base AVV_NOTAIO‘iscrizione a ruolo.
1.2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità AVV_NOTAIOa sentenza per ultrapetizione non avendo il contribuente mai lamentato l’irritualità AVV_NOTAIOa notifica AVV_NOTAIO‘atto presupposto, essendosi limitato ad affermare, da un lato, la mancata
notifica AVV_NOTAIO‘atto presupposto, e, dall’altro, l’irritualità AVV_NOTAIOa notifica AVV_NOTAIOa cartella di pagamento.
1.3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, laddove la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale aveva affermato che l’atto presupposto non era pervenuto al contribuente, impedendogli l’esercizio del diritto di difesa, pur essendovi prova documentale del ritiro, da parte del contribuente, AVV_NOTAIOa raccomandata, relativa alla notifica in oggetto.
1.4. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano, in subordine, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione AVV_NOTAIO‘art. 156 c.p.c. atteso che il ritiro da parte del destinatario AVV_NOTAIOa raccomandata, a mezzo AVV_NOTAIOa quale è stata compiuta la notifica di un atto tributario, era idoneo a sanare per raggiungimento AVV_NOTAIOo scopo ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 156 c.p.c. ogni eventuale nullità AVV_NOTAIOa notifica stessa.
1.5. Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione AVV_NOTAIO‘art. 142 c.p.c., AVV_NOTAIO‘art. 2, comma 2bis, del DPR 917/1986 e AVV_NOTAIO‘art. 58, comma 2, del DPR 600/1973, per avere la CTR comunque errato nel ritenere non ritualmente effettuata la notifica AVV_NOTAIO‘avviso di rettifica e liquidazione, in quanto, avendo il contribuente fissato la propria residenza all’estero, la notifica AVV_NOTAIO‘avviso avrebbe dovuto realizzarsi mediante la procedura di notifica internazionale a norma AVV_NOTAIO‘art. 142 c.p.c., senza considerare che a partire dal 2007 il contribuente aveva fissato la propria residenza nel Principato di Monaco che, fino al 2015, era qualificato come paese a fiscalità privilegiata, inserito nella black list di cui al D.M. 4 maggio 1999, con conseguente applicabilità AVV_NOTAIO‘ art. 2 comma 2 bis del TUIR («2- bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi AVV_NOTAIOa popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»).
2.1. Per il principio AVV_NOTAIOa ragione più liquida va esaminato preliminarmente il terzo motivo, che è fondato, con conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALE rimanenti censure.
2.2. I giudici d’appello, nell’affermare la «grave illegittimità nel procedimento di notifica AVV_NOTAIO‘accertamento» , non avendo il messo comunale proceduto alla notifica internazionale disciplinata dall’art. 142 c.p.c., vizio insanabile non essendo stato «l’avviso di accertamento … mai … ricevuto dal contribuente», hanno omesso di tenere conto AVV_NOTAIO‘elemento fattuale decisivo dato dalla circostanza, emergente dalla relata di notifica AVV_NOTAIO‘atto e reiterata con le controdeduzioni all’atto di appello (i cui contenuti di entrambi sono stati riportati, in ossequio al principio di specificità, in ricorso), che l’atto presupposto, in data 25.8.2010, era stato ritirato da parte del contribuente in persona.
2.3. Si tratta di fatto materiale chiaramente decisivo ai fini di causa, posto che, come già affermato da questa Corte sulla scorta di principi applicabili anche al caso in esame, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, l’avvenuto ritiro AVV_NOTAIO‘atto (nella specie, un avviso di liquidazione AVV_NOTAIO‘INVIM), da parte del destinatario, presso la casa comunale, dove sia stato depositato ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 140 c.p.c. (nel caso di specie, presso l’ufficio postale) con invio al medesimo destinatario AVV_NOTAIOa notizia del deposito mediante raccomandata, produce effetto sanante AVV_NOTAIOa eventuale nullità AVV_NOTAIOa notificazione, in conseguenza AVV_NOTAIOa piena conoscenza AVV_NOTAIO‘atto che dal ritiro evidentemente deriva (cfr. Cass. nn. 11713/2011, 590/2006, 8929/1998).
2.4. Al di là AVV_NOTAIOa mancata o non corretta osservanza dei presupposti e/o AVV_NOTAIOa sequenza di atti previsti per la notifica ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 142 c.p.c., risulta, dunque, decisivo che l’ atto impositivo, notificato a mezzo raccomandata, sia stato regolarmente ricevuto dal destinatario, in quanto non può dubitarsi che ciò comporti il raggiungimento AVV_NOTAIOo scopo del procedimento notificatorio, con effetto sanante rispetto a ogni nullità in precedenza determinatasi.
2.5. Questo ritiro – che ha reso possibile la conoscenza effettiva AVV_NOTAIO‘avvenuto deposito AVV_NOTAIOa copia AVV_NOTAIO‘atto -consente, pertanto, di
ritenere sanato, per raggiungimento AVV_NOTAIOo scopo, l’eventuale pregresso vizio del procedimento di notificazione.
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione AVV_NOTAIOa controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese di lite dei gradi di merito e di legittimità seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; condanna quest’ultimo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite dei gradi di merito, liquidate in Euro 9.341,00 per il primo grado ed in Euro 9.776,00 per l’appello , oltre alle spese prenotate a debito; condanna il controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.880,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, AVV_NOTAIOa Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.10.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)