Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12981 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12981 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13758/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMOSEZ.DIST. SIRACUSA n. 10520/2021 depositata il 25/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Deve premettersi che la causa approda in cassazione per la seconda volta.
RAGIONE_SOCIALE era attinta da cartella di pagamento n. 298 2009 0007451879, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 110.574,00, per l’anno d’imposta 2005, a titolo di IRES, IRAP, IVA e ritenute alla fonte, oltre interessi e sanzioni.
Come riferisce l’ordinanza rescindente n. 15251 del 22/04/2015 della Sez. 6 -5 della Corte di cassazione,
la CTR della Sicilia, con sentenza n. 323/2012/16, depositata il 3.12,2012, ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso introduttivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la cartella . La CTR premetteva che la società RAGIONE_SOCIALE non aveva disconosciuto la validità della copia della relata di notifica esibita dalla Serit, ma si era limitata ad esporre le proprie osservazioni sulla errata applicazione dell’art. 148 c.p.c.; previsione normativa, quest’ultima, che era stata invece rispettata. Inoltre, dalla relata di notifica depositata dall’ente concessionario era emersa la sua regolarità, avendo comunque raggiunto il suo scopo. La società contribuente aveva infatti proposto il ricorso poi ritenuto tardivo per decorrenza del termine di impugnazione. La società contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 26 dPR n. 602/73, 60 dPR n. 600/73, e 160 cpc nonché dell’art. 21 d.lgs. n. 546/92. Deduce che la CTR aveva omesso di dichiarare l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento che recava la relata in bianco e non conteneva la data di consegna, valorizzando erroneamente i dati emersi dalla copia della relata depositata dall’ente di riscossione.
3.1. Con la citata ordinanza, la S.C. accoglieva il ricorso per cassazione della contribuente, cassando con rinvio la sentenza d’appello, sulla base della seguente motivazione:
Il ricorso è manifestamente fondato. Questa Corte ha chiarito che in caso di discordanza tra i dati emergenti dalla copia dell’atto restituita a colui che ha richiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell’atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all’originale a lui restituito mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata; nel caso di difformità tra l’atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte l’onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte -cfr. Cass. n. 25577del 03/12/2014.
Cass. n. 14375/2010 ha ancora aggiunto che ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla relata allegata all’originale e quelli risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all’originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica.
A tali principi non risulta essersi conformato il giudice di appello. Quest’ultimo, una volta acclarato che il regime normativo della notificazione era disciplinato, nella vicenda concreta, dall’art. 148 c.p.c., ha addossato sulla contribuente l’onere di provare la falsità dei dati indicati nella relata di notifica in possesso del concessionario, tralasciando di considerare il contenuto della relata di notifica consegnata alla società Pontone ed ipotizzando -erroneamente -un effetto sanante nascente dalla proposizione del ricorso introduttivo senza tuttavia avvedersi della circostanza che quest’ultimo era stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 proprio perché tardivamente presentato; ciò che escludeva la possibilità di sanatoria ex art. 156 c. 2 c.p.c., invece erroneamente considerata dalla CTR.
La CTR della Sicilia, in sede di rinvio, con la sentenza in epigrafe, così decideva:
Accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella n. 29820090007451879, contestata in primo grado.
4.1. In motivazione, richiamata l’ordinanza rescindente, osservava:
Ciò posto, il collegio rileva che l’appellato non ha adempiuto l’onere – a suo carico, secondo quanto deciso dalla Corte di Cassazione di provare la “genuinità” della relata di notifica in suo possesso, che non corrisponde a quella lasciata a mani della società Pontone (in bianco).
Ne consegue che, come correttamente dedotto dall’appellante: a) nel caso di specie la validità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento impugnata deve essere valutata esclusivamente in base a quanto risulta dalla relata di notifica della copia della cartella di pagamento pervenuta alla società contribuente; b) essendo la relata di notifica suddetta in bianco, e, dunque, priva di elementi essenziali, la notificazione è invalida.
L’invalidità della notificazione vizia evidentemente la cartella impugnata, che va quindi annullata.
In relazione a quanto precede, l’appello in esame va accolto, sicché -in totale riforma della sentenza della C.T.P. impugnata -va annullata la cartella di pagamento contestata in primo grado.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrateRiscossione con due motivi. La contribuente resta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si denuncia: ‘Art. 360 comma 1 n. 3 cpc -Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: articolo 148 cpc -diritto di difesa artt. 24 e 111 della Costituzione -perché la Commissione Tributaria Regionale di Palermo sezione distaccata di Siracusa ha considerato invalida la cartella per violazione dell’art. 148 e divergenza tra relata della notifica consegnata al destinatario e relata della notifica restituita al notificante’.
1.1. ‘La CTR accoglie l’appello ed annulla la cartella ritenendola invalida . Orbene, applica erroneamente l’art. 148 invocato dal contribuente al fine di ottenere l’annullamento della cartella,
ritenendo la notifica non valida e tale da invalidare la procedura di riscossione. Infatti, la relata di notifica prodotta dalla Riscossione contiene tutti gli elementi previsti dall’art. 148 cpc, escludendo qualunque ipotesi di nullità. La CTR ha pronunciato l’invalidità della cartella erroneamente interpretando e applicando l’art. 148 cpc. Infatti, le ipotesi di nullità della cartella sono tassativamente previste dal diverso art. 160 cpc. Nel caso de quo sussiste non la invalidità della notifica, bensì l’ipotesi di una notifica della cartella, regolarmente consegnata e ricevuta dal contribuente e non contestata nella sua esistenza. Tuttavia accade che a fronte della relata di notifica apposta sulla copia restituita al notificante, perfetta in ogni sua componente ex art 148 cpc, la copia consegnata al destinatario sia in bianco e/o illeggibile’.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: ‘Art. 360 comma 1 n. 4 cpc -Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato -vizio di extrapetizione -violazione dell’art. 112 cpc Error in procedendo’.
2.1. ‘Il contribuente non ha mai contestato di avere ricevuto la cartella, cha ha poi impugnato, e non ha mai invocato la censura di invalidità, limitandosi a trattare l’art. 148 cpc. Inoltre, in secondo grado ha censurato la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l’efficacia sanante della costituzione ex art 156 comma 2 cpc, e non ha riproposto nessuno dei motivi di censura alla pretesa tributaria e validità della cartella, rimasti assorbiti’.
Il primo motivo è fondato e merita accoglimento, con assorbimento del secondo.
3.1. In una fattispecie analoga a quella che ne occupa, siccome relativa a notifica di cartella esattoriale insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, già Sez. 6 -L, n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 -01, ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto:
Nell’ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell’opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata.
3.2. Particolarmente significativa, ai fini del presente giudizio, è la motivazione, dalla quale si apprende che la Corte d’appello aveva confermato la decisione del Tribunale con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dalla parte privata avverso un’intimazione di pagamento fondata su cartella esattoriale: più precisamente, ‘ad avviso della Corte territoriale la notifica della cartella esattoriale non poteva considerarsi nulla – come sostenuto dall’opponente perché la ‘relata’ sulla copia consegnata al destinatario mancava di una serie di indicazioni – bensì solo irregolare. Osservava, infatti, che la società opponente non aveva lamentato la mancata consegna dell’atto da notificare ‘ma esclusivamente la mancata compilazione della ‘relata’ allegando al ricorso l’originale della cartella così fornendo la prova più evidente della materiale consegna della stessa, peraltro, supportata dalla documentazione prodotta dalla concessionaria da cui si ricavava l’avvenuta regolare notifica’. In accoglimento del ricorso per cassazione della parte privata, la RAGIONE_SOCIALE rilevava:
Vale ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali è soggetta alla disciplina degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ., per cui la mancata indicazione della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità insanabile della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione. (Cass. n. 398 del 13/01/2012; Cass. n. 14375 del 15/06/2010; Cass. n. 1210 del 19/01/2007).
Ne consegue la nullità insanabile di tale notifica, a norma dell’art. 160 c.p.c. e quindi la non decorrenza del termine per proporre della relativa opposizione.
3.3. Premesso che il principio di Sez. 6 -L, n. 24506 del 2016 consta ribadito anche da Sez. L, n. 7156 del 10/03/2023, Rv. 667182 -01, in ambito più propriamente tributario, Sez. 6 -5, n. 8245 del 22/03/2019, Rv. 653399-01, in un caso in cui il giudice d’appello aveva annullato ‘la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente , ritenendo inesistente la notifica della stessa in quanto quella consegnata al destinatario era priva di relata’, ha accolto la censura volta a lamentare ‘l’erroneità della statuizione impugnata là dove ha ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento impugnata in quanto mancante di relata’, affermando:
Il primo motivo è fondato alla luce dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte (con le sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917) secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
3.1. La CTR non si è attenuta al superiore principio, ribadito in tema di notificazione della cartella di pagamento anche da Cass., Sez. 5,
sentenza n. 21865 del 28/10/2016 (Rv. 641550), là dove ha ritenuto che la mancanza della relata di notifica sull’atto consegnato al destinatario, in particolare della data e della sottoscrizione del messo notificatore, comportasse l’inesistenza della notificazione, al riguardo precisandosi che tali elementi risultano invece nella relata di notifica dell’atto restituito al mittente, evincendosi dai documenti fotograficamente riprodotti nel ricorso per autosufficienza, che la notifica venne effettuata in data 05/12/2012 da tale NOMECOGNOME messo notificatore straordinario nominato ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 112 del 1999 con provvedimento dell’agente della riscossione del 3/10/2011.
3.2. Va in ogni caso ribadito che, qualora la relazione di notificazione dell’atto sia stata apposta esclusivamente sull’atto originale restituito al notificante e non anche sulla copia consegnata al destinatario, la suddetta omissione, in mancanza – come nel caso di specie – di contestazioni circa l’effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e neppure vertendosi in un’ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare l’atto a conoscenza dell’interessato per il tramite dell’ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 2527 del 2006, n. 4993 del 2008, n. 15327 del 2014) o del messo notificatore.
La S.C. ha invece rigettato la censura volta a lamentare la violazione dell’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992, ‘per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto’, richiamando il principio – con corredo di citazioni cui si rinvia – secondo cui ‘il vizio della notifica (consistente nella mancata indicazione nella copia dell’atto notificato, tra l’altro, della data in cui essa è avvenuta) non può essere sanato da un ricorso intempestivo e per questo sanzionato con la decadenza della domanda per tardività’.
3.4. Sotto altro profilo, è costante in giurisprudenza (cfr. ad es. Sez. 5, n. 10079 del 21/04/2017, Rv. 643774 -01) il principio secondo cui,
in materia tributaria, le condizioni di validità dell’atto impositivo, quali prescritte dalle relative norme, vanno tenute distinte (logicamente e cronologicamente) dalle condizioni di validità della sua notificazione. Pertanto, l’irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell’amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell’azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione dell’atto, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sé, in vizio dell’avviso di accertamento.
3.5. Ora, dalle superiori indicazioni della giurisprudenza è possibile trarre la conclusione che, in tema di notificazione di cartella di pagamento, nel caso in cui al contribuente sia stata consegnata una copia della relata in bianco, per il medesimo non decorre il termine per impugnare, procrastinato ‘in limine’ sino al successivo atto del procedimento di riscossione; ma, qualora il medesimo impugni la cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, dovendo detto giudice procedere alla disamina dell’impugnazione nel merito .
Sicché, in definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CGT II che provvederà ad esaminare le questioni di merito dedotte dalle parti ed a definitivamente regolare le spese, anche con riguardo al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, lì 14 febbraio 2025.