Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9373 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9373 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9095/2017 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI NAPOLI, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 8376/23/16 depositata il 03/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 8376/23/16 del 03/10/2016, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 10708/05/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 200 5.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito della notificazione di un avviso di accertamento e di un atto di contestazione sanzioni (quest’ultimo non regolarmente notificato alla contribuente, come accertato dalla CTP con statuizione passata in giudicato).
1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da NOME COGNOME evidenziando che l’avviso di accertamento era stato regolarmente notificato alla contribuente con le modalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., rigorosamente osservata dal messo notificatore, sicché non si era verificata alcuna decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal diritto di riscuotere il credito.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE resisteva in giudizio con controricorso mentre RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a quattro motivi, che vengono di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 8 della l. 20 dicembre 1982, n. 890, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR erroneamente ritenuto la notifica dell’avviso di accertamento regolarmente eseguita, così stravolgendo completamente l’applicazione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice di appello omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello avverso la sentenza di primo grado , concernente la nullità dell’atto consequenziale all’avviso di accertamento e all’atto di contestazione non notificati alla contribuente.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, in ogni caso, la prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’insussistenza della decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di procedere alla riscossione del credito e la prescrizione di quest’ultimo.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere erroneamente condannato la ricorrente alle spese del giudizio.
Il primo motivo è fondato.
2.1.1. Secondo questa Corte, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il
contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017).
2.1.2. Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto; il perfezionamento della notifica avviene il giorno in cui la raccomandata è stata ricevuta dal destinatario (Cass. n. 6089 del 04/03/2020), sicché il notificante deve fornire la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata medesima (Cass. n. 9782 del 19/04/2018; Cass. n. 27825 del 31/10/2018).
2.1.3. Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.
2.2. Nel caso di specie, la ricorrente risultava residente in Giugliano in Campania, INDIRIZZO come attestato anche dal certificato di residenza in atti, essendosi il messo notificatore accertato della residenza nel luogo di notifica (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata: «l’ufficiale notificatore (…) per maggior scrupolo aveva verificato che l’interessato avesse ancora la residenza nel comune e nel luogo presso il quale aveva tentato la notifica»).
2.3. Tuttavia, la raccomandata informativa non è stata ricevuta dal destinatario, risultato sconosciuto all’indirizzo, come evincibile dalla indicazione contenuta nel documento prodotto dalla
contribuente e indicato come all. F. Ne consegue la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per mancata ricezione della raccomandata informativa da parte della contribuente (per una fattispecie analoga si veda Cass. n. 11460 del 08/04/2022, nonché la giurisprudenza ivi citata).
Il secondo motivo, con il quale si contesta l’omessa pronuncia in ordine alla declaratoria di nullità della cartella di pagamento in ragione della nullità della notificazione dell’atto presupposto, è infondato.
3.1. La CTR non ha omesso la pronuncia, ma detta pronuncia è stata assorbita in ragione della ritenuta regolarità della notificazione, sicché sulla questione dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio.
Il terzo motivo, con cui ci si duole della mancata declaratoria di decadenza dalla riscossione, è fondato nei limiti di cui appresso si dirà.
4.1. La CTR ha erroneamente ritenuto la validità della notificazione dell’avviso di accertamento e, conseguentemente, ha ritenuto non maturata la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla riscossione del credito.
4.2. Peraltro, ritenuta in questa sede la nullità della notificazione dell’atto impositivo, la statuizione sulla decadenza non può che essere cassata, dovendo il giudice del rinvio procedere a nuovo accertamento al riguardo.
Il quarto motivo, con cui ci si duole del regolamento delle spese di lite, resta, invece, assorbito, essendo la relativa statuizione venuta meno con la cassazione della sentenza impugnata.
In conclusione, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in
diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 08/11/2024.