Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18352 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11450/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
MAGGINI NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE GIUST.TRIB. II GRADO DELLA TOSCANA n. 1350/06/22 depositata il 25/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1350/06/22 del 25/11/2022 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 586/02/20 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal
contribuente avverso un avviso di accertamento concernente l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa all’anno d’imposta 201 3.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un controllo effettuato presso il centro trasmissione dati (CTD) gestito da NOME COGNOME e concernente le giocate raccolte per conto di un bookmaker estero, con conseguente determinazione della imposta unica con riferimento all’anno d’imposta 201 3.
1.2. La CGT2 accoglieva l’appello del contribuente evidenziando che l’Amministrazione doganale era decaduta dal potere impositivo al momento in cui il ricorrente aveva proposto, tardivamente, ricorso alla CTP in ragione della nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per omesso invio della raccomandata informativa.
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 156, terzo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art. 8 della l. 20 dicembre 1982, n. 890, per avere la CGT2 ritenuto che l’Amministrazione doganale sia decaduta dalla pretesa impositiva.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Costituiscono circostanze pacifiche, per come emergenti anche dalla sentenza impugnata, che: a) in data 13/12/2018 l’avviso di
accertamento veniva notificato al contribuente presso il luogo in cui si trova il domicilio fiscale dello stesso (INDIRIZZO); b) la notifica è avvenuta a mezzo messo notificatore; c) l’atto notificato veniva ricevuto dalla madre di NOME COGNOME, NOME COGNOME; d) non v’è prova dell’invio della raccomandata informativa; e) il ricorrente ha tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento in data 08/02/2019 (istanza di accertamento con adesione).
1.3. Poste le superiori circostanze, la notificazione -che doveva essere effettuata con le forme previste dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -deve ritenersi nulla per il mancato inoltro della raccomandata informativa (raccomandata semplice e non con avviso di ricevimento) prevista dal primo comma, lett. bbis ), della menzionata disposizione.
1.4. È vero che la nullità è stata processualmente sanata, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. in ragione della tempestiva impugnazione effettuata dal contribuente, tuttavia la sanatoria non si estende alle eventuali decadenze dal potere impositivo da parte dell’Amministrazione doganale ( Cass. S.U. n. 19854 del 05/10/2004; da ultimo, Cass. n. 9395 del 08/04/2024, oltre a Cass. n. 17198 del 12/07/2017 citata dalla sentenza impugnata), decadenza che, nel caso di specie, si è verificata in data 31/12/2018.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di NOME COGNOME.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12/06/2024.