Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13930 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13930 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18688/2020 R.G. proposto da : NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimato- e sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA – MILANO n. 60/2020 depositata il 16/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Il sig. NOME COGNOME impugnava la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA avanti alla CTP di Lecco; deduceva in particolare di essersi recato nel 2017 presso gli uffici provinciali dell’Agenzia e, ottenuto l’estratto di ruolo, di aver appreso dell’esistenza della cartella, asseritamente consegnatagli in data 27/09/2006, ma in realtà mai notificata.
L’impugnazione del contribuente era accolta dalla CTP di Lecco, con la sentenza n. 277/2017.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma detto gravame è stato respinto dalla CTR della Lombardia, con la sentenza n. 60/2020 dep. il 16/01/2020, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Ha quindi proposto ricorso per Cassazione il contribuente, sulla scorta di un solo motivo, con il quale ha contestato la sussistenza dei ‘giusti motivi’ in virtù dei quali la CTR aveva compensato le spese del giudizio.
ADER -Agenzia delle Entrate Riscossione ha, a propria volta, depositato controricorso contenente ricorso incidentale, con il quale ha lamentato l’infondatezza e l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal contribuente, atteso che -contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito -la notifica della cartella di pagamento doveva ritenersi regolarmente avvenuta.
E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 06.03.2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria, nonché nota spese, con richiesta di distrazione delle medesime in forza della qualità di difensore antistatario.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Milano, n. 60/2020 si fonda sul seguente motivo:
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 92 comma 2 c.p.c. Poiché l’impugnazione proposta dall’ufficio era palesemente infondata, secondo il ricorrente non sussistevano le ragioni per la disposta compensazione delle spese.
Il ricorso incidentale proposto dall’ufficio si fonda , invece, sui seguenti motivi:
violazione dell’art. 140 c.p.c., art. 60, comma 1, del d.p.r. 600/1973 e art. 26, comma 4, del d.p.r. n. 602/1973 in relazione all’art. 360 comma 3 c.p.c.;
in subordine: motivazione apparente. Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e artt. 132 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4;
violazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.
Ai fini della decisione del ricorso occorre in realtà iniziare, in ordine logico giuridico, proprio dal ricorso incidentale.
Il primo motivo di impugnazione incidentale è, peraltro, fondato.
Nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, la controricorrente ha inserito uno stralcio pressoché integrale dei documenti relativi alla notifica della cartella di pagamento impugnato dai quali si evince che:
il messo notificatore si era recato presso la residenza del contribuente in Galbiate, in data 21 settembre 2006 e non avendo rivenuto il destinatario né altre persone previste dall’art. 139 c.p.c. aveva provveduto al deposito della cartella presso la casa comunale, di cui vi è attestazione in pari data;
sempre in data 21 settembre 2006 il messo notificatore aveva provveduto all’invio della raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell’avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale;
la cartolina di ricevimento risulta sottoscritta dal contribuente in data 25/09/2006, di cui pure vi è attestazione da parte dell’incaricato. La genuinità di detta sottoscrizione non risulta specificamente contestata né, tanto meno, oggetto di querela di falso.
Ciò posto, si duole il contribuente che la notifica sarebbe nulla in quanto il messo notificatore avrebbe dovuto affiggere l’avviso alla porta dell’abitazione del sig. COGNOME (vds. memoria p. 5).
Ma tale doglianza non appare risolutiva, come pure risulta erronea la decisione di merito, non tenendo conto di un orientamento consolidato di questa S.C. al quale il collegio intende dare continuità.
Si è infatti da tempo affermato che nel caso di notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., quando nel termine stabilito per la notificazione siano avvenuti sia il deposito dell’atto presso la casa comunale, sia anche la ricezione, da parte del destinatario, della notizia del deposito, e non solo l’invio di tale notizia, la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell’affissione, non può essere dichiarata, perché deve ritenersi che la ricezione della raccomandata possa fungere da atto sanante della nullità sotto il profilo del raggiungimento dello scopo. La conoscenza della raccomandata produce, infatti, un effetto di conoscenza effettiva dell’avvenuto deposito, certamente non
inferiore rispetto a quello dell’affissione dell’avviso, e consente alla parte – quindi – quando il deposito sia stato effettuato, di avere altresì effettiva e completa conoscenza dell’atto a lui indirizzato (Sez. 3, Sentenza n. 8929 del 09/09/1998; negli stessi termini anche Sez. 1, Sentenza n. 5450 del 11/03/2005, con l’unica precisazione qui ininfluente che la sanatoria opera dalla data di ricezione della raccomandata, quindi dal 25/09/2006).
Tale profilo di accertamento è stato del tutto omesso dalla corte di merito che, alla luce del principio di diritto richiamato, dovrà verificare nuovamente la questione della regolarità (o comunque dell’avvenuta sanatoria) della notifica, prendendo poi posizione sulle ulteriori questioni relative alla tempestività o meno dell’impugnazione della cartella da parte del contribuente e alla dedotta prescrizione della pretesa impositiva.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta, per la sua pregiudizialità, l’assorbimento tanto dei restanti motivi di ricorso incidentale quanto di quello principale, logicamente dipendente dalle sorti complessive del giudizio.
4. La pronuncia impugnata va quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso incidentale e -assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso incidentale e principale – cassa in parte qua la decisione impugnata;
rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine
di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025